L’Ecofin, nella riformulazione del Regolamento 1777/2005, ha definito per la prima volta a livello europeo la stabile organizzazione ai fini IVA.
Tale definizione risulta nuova rispetto a quanto finora stabilito dai diversi interventi in materia della Corte di Giustizia UE e dalla definizione simile riferita alle imposte sul reddito.
La stabile organizzazione viene definita ex articolo 15 del Regolamento sulla base di due concetti chiave:
- sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro;
- qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali.
Tali requisiti sono conformi a quelli indicati dalla prassi giurisprudenziale comunitaria in diverse sentenze. Fondamentale risulta essere in particolare il requisito della sufficienza della struttura della stabile organizzazione, sia in termini temporali che di consistenza, cosa che consente, da un lato, di ricevere e utilizzare i servizi e, dall’altro, di effettuare in via autonoma le prestazioni rispetto alla casa madre. Dunque, per sufficienza si deve intendere quel requisito minimo senza il quale non sarebbe ragionevole ammettere l’esistenza stessa della stabile organizzazione.
La nuova definizione normativa di “stabile organizzazione ai fini IVA”, così come ridefinita dal consiglio Ecofin del 18 gennaio scorso, dà ad essa una valenza più ampia che va al di là delle stesse ipotesi derogatorie previste nei vari altri punti del citato Regolamento.