CREDITO IMPOSTA R&S L.296/2006: utilizzo al 47,53%

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Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla L.296/2006 (Finanziaria 2007) va utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, indicando codice tributo 6808 e anno 2011.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 15.04.2011 , ha reso noto che sulla G.U. del 18/04/2011 viene pubblicato il Decreto interministeriale 4 marzo 2011 (art. 2, co. 236, Legge 191/2009), che disciplina le modalità di utilizzo degli ulteriori stanziamenti previsti per il credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. da 280 a 283, Legge 296/2006).

In particolare, il Decreto stabilisce che le risorse sono utilizzate dai soggetti che hanno avviato gli investimenti in attività di R&S prima del 29/11/2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) e che non hanno avuto il nulla-osta per l’utilizzo del credito d’imposta, per l’esaurimento (quasi istantaneo) delle risorse disponibili durante il famigerato “click-day” del 06/05/2009.

Ex art. 1, co.3, l’utilizzo delle risorse è consentito nella misura massima del 20,37% dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall’anno 2011.

Il credito deve quindi essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24, nella misura massima complessiva del 47,53%, indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo). Tale codice è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008.

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