REVERSE CHARGE Cellulari Componenti PC: circolare Assonime 13/2011

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Dopo la RM 36/E/2011, in data 02/05/2011 anche Assonime pubblica la propria circolare n. 13 di chiarimento degli aspetti applicativi riguardanti il reverse charge che, dal 1° aprile 2011, si applica alle cessioni di apparecchi di telefonia mobile e di componenti di personal computer.

Gli aspetti affrontati da Assonime sono i seguenti:

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

Assonime ricorda che l’autorizzazione UE del 22 novembre 2010 (Decisione 2010/710/UE), prevede all’art.6 che “gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notificazione”. A tal proposito l’Agenzia Entrate, con CM 59/E/2010, ha precisato che, agli effetti della decorrenza dell’obbligo di inversione contabile, occorre tenere in ogni caso presente l’art.3, co. 2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Sulla base di tale disposizione l’Agenzia ha ritenuto che l’obbligo del reverse charge si applicasse alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

L’obbligo dell’inversione contabile si applica per tutte le operazioni che vengono poste in essere nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (CM 59/E/2010). L’Agenzia nella RM 36/E/2011 ha specificato che il riferimento all’attività di commercio al dettaglio deve essere inteso in senso soggettivo, individuandosi con essa gli operatori economici che esercitano le attività di commercio al minuto e assimilate ex art.22, n.1, DPR 633/1972, ed escludendo quindi l’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate:

  • dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • da soggetti diversi da quelli ex art.22 DPR 633/1972 nei casi in cui effettuino le cessioni direttamente a cessionari-utilizzatori finali: tale ultima ipotesi, secondo la citata risoluzione, può verificarsi nel settore della telefonia mobile nelle ipotesi in cui:
    • le cessioni dei cellulari siano accessorie rispetto alla fornitura del servizio di telefonia mobile tramite essi utilizzato ovvero qualora vengano ceduti all’utente, titolare di una o più schede telefoniche (“SIMCARD”), più telefoni cellulari, a condizione, comunque, che il numero dei cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10% il numero delle schede telefoniche vendute allo stesso utente del servizio di telefonia mobile;
    • la cessione avvenga a favore di un soggetto in regime dei minimi.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

A tal proposito Assonime chiarisce che l’autorizzazione UE non coincide con la norma nazionale, poichè in base alla decisione comunitaria sono escluse dal reverse charge le cessioni dei componenti e accessori dei telefoni cellulari. Peraltro, già la stessa Agenzia delle entrate, in conformità a quanto deciso dal Consiglio, ha chiarito, con RM 36/E/2011, che:

  • le cessioni dei componenti e accessori non sono soggette al reverse charge;
  • il meccanismo dell’inversione contabile, però, torna applicabile qualora tali beni vengano ceduti, unitamente ai telefoni cellulari, in qualità di accessori. Le cessioni dei componenti, in tal caso, devono essere assoggettate allo stesso trattamento fiscale stabilito per l’operazione principale, secondo la regola generale ex art.12 DPR 633/1972.

DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

Per le cessioni di dispositivi elettronici si precisa che l’autorizzazione UE non comprende le cessioni di personal computer, e che l’Agenzia delle entrate, sempre con CM 59/E/2010 ha affermato che il reverse charge previsto dalla normativa nazionale si applica solo per le cessioni di componenti di personal computer, definiti come (RM 36/E/2011) i dispositivi riconducibili ai concetti di “circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 00 della Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Reg. CE 2658/87 .

NOTE DI VARIAZIONE

La rettifica, in aumento o in diminuzione, dell’imponibile o dell’imposta delle operazioni effettuate, va fatta tenendo presente che le note di variazione emesse dopo il 1° aprile 2011 ma relative a cessioni effettuate entro tale data, non sono sottoposte al regime del reverse charge, che si applica invece per rettifiche di operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011, in cui quindi l’obbligo di rettifica spetta al cessionario.

SANZIONI

Per le violazioni dell’obbligo di inversione contabile, si applica la disciplina sanzionatoria ex art.6, co. 9-bis, D.Lgs 471/1997, che prevede:

  • sanzione dal 100 al 200 % del tributo, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario soggetto passivo che non assolve l’imposta con il sistema del reverse charge;
  • sanzione dal 100 al 200 % del tributo, con un minimo di 258 euro, nel caso in cui il cedente abbia erroneamente indicato il tributo sulla fattura emessa, omettendone, peraltro, il successivo versamento;
  • sanzione amministrativa pari al 3% dell’IVA irregolarmente assolta, fermo restando il diritto alla detrazione ex art.19 DPR 633/1972, nei casi in cui l’imposta sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario o dal cedente.

Vedi anche:

>>>> INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011;

>>>> REVERSE CHARGE cellulari e componenti PC: partenza dal 1° aprile 2011

>>>> REVERSE CHARGE cellulari RM 36/E/2011

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