- Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria (v. Tabella DM 27/10/2000 e s.m.)
- Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita IVA del soggetto passivo d’imposta con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria
- Valore in euro (colonna 4): va riportato l’importo in euro della merce oggetto dell’operazione intracomunitaria + eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite (trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.). La regola è la seguente, ex art.12 DPR 633/1972:
- Se le spese sono previste da contratto e riaddebitate forfetariamente incrementano il valore dei beni;
- Se non sono previste da contratto o riaddebitate “in nome e per conto” non costituiscono onere accessorio e vanno come prestazione autonoma
- L’importo va arrotondato all’unità, per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€.
- Ammontare in valuta (colonna 5 acquisti): va indicato l’importo in valuta del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria applicando il tasso di cambio alla data di fattura; è obbligatorio per operazioni con paesi che non hanno aderito all’euro. L’importo va arrotondato all’unità , per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€).
- Natura della transazione (colonna 5 cessioni; colonna 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli riportati nella tabella relativa del DM 27/10/2000, riportata sotto. In presenza di operazione triangolare comunitaria in cui l’operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico.
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- Nomenclatura combinata (colonna 6 cessioni; colonna 7 acquisti): è un codice di 8 cifre che identifica in dettaglio le merci. La nomenclatura combinata viene aggiornata annualmente per cui è necessario verificare all’inizio di ciascun anno l’esattezza dei codici utilizzati. Si può consultare la nomenclatura combinata su www.agenziadogane.gov.itsettore Tariffa doganale.
- Massa netta (colonna 7 cessioni; colonna 8 acquisti): va indicata la massa propria della merce espressa in kg, priva di tutti gli imballaggi. Tale indicazione è facoltativa laddove sia obbligatorio indicare l’unità di misura supplementare.
- Unità supplementare (colonna 8 cessioni; colonna 9 acquisti): l’unità supplementare è un’unità di misura diversa dai kg previsti nella massa netta e va indicata obbligatoriamente per alcune merci laddove lo preveda la tariffa doganale.
- Valore statistico (colonna 9 cessioni; colonna 10 acquisti): il valore statistico è costituito dal valore della merce più le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) fino al confine italiano (valore franco confine italiano). Per calcolare il valore statistico è necessario tenere conto delle condizioni di consegna in base alle clausole “incoterms”.
- Condizioni di consegna (colonna 10 cessioni; colonna 11 acquisti): gli “incoterms” sono un insieme di regole internazionali codificate in 13 clausole e raggruppate in quattro gruppi (E, F, C, D) che definiscono diritti e obblighi delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna delle merci. L’utilizzo degli “incoterms” è correlato con il modo di trasporto.
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- Modo di trasporto (colonna 11 cessioni; colonna 12 acquisti): si deve indicare il codice che identifica il modo con cui le merci sono state trasferite in ambito comunitario secondo la tabella prevista dal decreto 27 ottobre 2000.
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- Paese di destinazione e di provenienza (colonna 12 cessioni; colonna 13 acquisti): va indicato il codice ISO del paese di destinazione del bene in caso di cessione e il codice ISO del paese di provenienza in caso di acquisti. Normalmente lo stato di destinazione/provenienza del bene coincide con quello dell’acquirente/fornitore; possono variare in caso di triangolazione.
- Provincia di origine e di destinazione (colonna 13 cessioni; colonna 14 acquisti): va indicata la sigla della provincia italiana di origine/provenienza delle merci in caso di cessione (se non nota indicare la provincia di spedizione); va indica la sigla della provincia italiana dove le merci sono immesse in consumo/commercializzate/ assoggettate ad operazioni di perfezionamento in caso di acquisti.
- Paese di origine (colonna 15 acquisti): va indicato il codice ISO del paese in cui ha avuto origine la merce. E’ possibile verificare il codice ISO di tutti gli Stati, sia UE che extra-UE, su www.agenziadogane.gov.it settore Tariffa doganale e successivamente nel menu Tabelle/Paesi.
Compilazione – Soglie statistiche
Sono tenuti alla menzione di valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto i soggetti mensili che effettuano:
– CESSIONI: valore annuo delle spedizioni di beni UE > 20.000.000,00 €;
– ACQUISTI: valore annuo degli arrivi di beni UE > 20.000.000,00 €.
NB: L’indicazione del valore statistico è obbligatoria nel caso di operazioni di perfezionamento