IVA SUI BENI IN PERFEZIONAMENTO PASSIVO

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Fonte: eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia e F. D’Alfonso

Data: 20/09/2011

Le prestazioni di costruzione, riparazione, modificazione, trasformazione, manutenzione, ecc. di beni mobili si caratterizzano per la circostanza di realizzare su beni materiali un intervento meramente fisico. Ne consegue che non possono considerarsi tali i servizi prestati in via principale e ordinaria da un medico veterinario, anche se in alcune ipotesi essi implicano necessariamente un intervento fisico sull’animale (Corte di giustizia delle Comunità europee 6 marzo 1997, causa C-167/1995).

Tanto premesso, detti servizi effettuati su beni mobili materiali, se resi nei confronti di soggetti passivi IVA, seguono la regola generale basata sul luogo dove è fissata la sede dell’attività economica del soggetto destinatario del servizio. Dunque:

  • sono rilevanti ai fini IVA i servizi resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia (articolo 7-ter, co.1, lett. a) DPR 633/1972), senza che assuma alcuna rilevanza l’uscita o meno dei beni su cui il servizio è reso dal Paese di esecuzione della prestazione. Non ha alcun rilievo, inoltre, il fatto che il prestatore del servizio sia comunitario o extracomunitario;
  • viceversa, sono fuori campo IVA, per difetto del presupposto territoriale, le prestazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo estero, anche se l’esecuzione materiale delle lavorazioni avviene in Italia poiché i beni sono stati qui trasportati per svolgere il servizio.

Allorché, invece, le prestazioni in questione abbiano come destinatari persone che non sono soggetti passivi, il luogo di tassazione è rappresentato dal luogo dove i lavori relativi ai beni mobili sono materialmente eseguiti. Pertanto, i servizi di lavorazione relativi a beni mobili effettuati verso committenti non soggetti passivi: sono rilevanti nel territorio dello Stato qualora eseguiti nello stesso (art. 7-sexies, co.1, lett. d) DPR 633/1972); sono fuori campo IVA, per difetto del presupposto territoriale, se eseguite all’estero.

Va, tuttavia, ricordato che le prestazioni relative a beni mobili materiali rilevanti nel territorio dello Stato assumono la natura di operazioni non imponibili qualora abbiano ad oggetto i trattamenti di cui all’art. 176 DPR n. 43/1973 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (lavorazioni, trasformazioni, riparazioni ecc.) – eseguiti (art. 9, primo comma, n. 9 DPR 633/1972): su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, ovvero su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Usufruiscono, inoltre, del trattamento di non imponibilità anche i lavori di manutenzione aventi ad oggetto navi e aeromobili.

Nel caso in cui un operatore economico nazionale fornisca ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE servizi di lavorazione relativi a beni mobili materiali, dovrà dichiarare tali operazioni nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese, compilando il modello INTRA 1-quater. Di converso, i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno ricevuto, da un soggetto passivo UE i servizi in questione, devono presentare l’elenco riepilogativo relativo alle prestazioni di servizi ricevute, compilando il modello INTRA 2-quater. Oltre agli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni rese e ricevute, in relazione ai beni spediti o ricevuti in base a rapporti di lavorazione gli operatori che presentano gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità mensile sono tenuti a compilare anche la parte statistica relativa agli stessi.

Premessa la disciplina IVA dei servizi in questione, è evidente che, in relazione alle lavorazioni realizzate all’estero su beni in regime di c.d. “perfezionamento passivo” (inviati, cioè, all’estero al fine di essere oggetto, appunto, di servizi di lavorazione) sorge il rischio di incorrere in una duplicità d’imposizione. In base alla disciplina attuale, infatti, l’IVA è dovuta sia al momento della fatturazione in “reverse charge” del servizio di lavorazione da parte del committente nazionale, sia in dogana in relazione al valore aggiunto prodotto dalla lavorazione.

Nella CM 37/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione chiarendo che, al rientro dei beni sottoposti a lavorazione, previa presentazione in dogana della fattura emessa dal prestatore estero per la lavorazione (vale a dire, autofattura sulla base del documento del fornitore estero), la relativa IVA concernente la lavorazione dovrà essere sottratta da quella calcolata in dogana. In caso di mancata presentazione in dogana dell’autofattura relativa al servizio ottenuto, l’IVA si applicherà (in dogana) sul maggior valore delle merci reimportate rispetto al valore calcolato al momento della temporanea esportazione. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, il committente nell’emettere l’autofattura, dovrà non indicare alcuna IVA e annotare la seguente dizione: “IVA assolta in dogana con documento doganale n. XY”.

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