INTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI)

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Quando delle operazioni intra UE sono oggetto di:

  • variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi;
  • errori e omissioni sostanziali,

è necessario procedere a successive rettifiche (N.B. non confondere con la mancata presentazione dei modelli, ipotesi che va sanata con la sanzione e la successiva presentazione del modello omesso).

I modelli di riferimento a questo fine sono:

–  Intra 1 – ter (sezione 2 – cessioni di beni);

–  Intra 1 – quinquies (sezione 4 – servizi resi), per rettifiche successive al 01/01/2010

–  Intra 2 – ter (sezione 2 – acquisti di beni)

–  Intra 2 – quinquies (sezione 4 – servizi ricevuti), per rettifiche successive al 01/01/2010

N.B. Ci si occuperà qui solo delle rettifiche relative alle cessioni e acquisti di beni (Intra 1 – ter e Intra 2 – ter), dal momento relativamente ai servizi sussiste ancora qualche incertezza.

Le modalità di rettifica sono le seguenti:

In caso di rettifica dei seguenti dati:

  • partita IVA partner;
  • nomenclatura combinata;
  • natura della transazione.

si compilano due righe di sezione 2:

  • la prima, recante segno “–“, annulla l’operazione da rettificare;
  • la seconda, recante segno “+”, reca i dati corretti.

In caso di rettifica dei seguenti dati:

  • ammontare delle operazioni;
  • ammontare in valuta;
  • valore statistico,

è sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in aumento o in diminuzione.

Al contribuente è consentito operare una “rettifica globale” delle variazioni, in aumento o in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, anche compresi in più anni solari, relativi agli acquisti o alle cessioni, a condizione che le operazioni di riferimento:

  • siano state effettuate con lo stesso cliente o fornitore;
  • abbiano avuto ad oggetto una sola tipologia di merce;
  • avessero la stessa natura;
  • il periodo cui riferire la rettifica è l’ultimo (o gli ultimi nel caso l’ultimo abbia un importo inferiore a quello della rettifica) tra quelli nei quali sono state riepilogate le operazioni da rettificare

VARIAZIONI IMPONIBILE

Per le variazioni di imponibile nelle operazioni intra UE i riferimenti sono l’art.26 DPR 633/1972 e la CM 13/E del 23/02/1994, che detta le modalità operative.

La regola generale è che se l’operazione non rileva ai fini IVA, non rileva neppure per la parte fiscale dell’Intrastat, ma solo per quella statistica; così, in caso di:

CESSIONI

Le rettifiche modificano il plafond disponibile in ogni caso, ma non influiscono sulla qualifica di esportatore abituale.

  • in caso di variazione in aumento dell’imponibile è obbligatoria l’emissione di una fattura integrativa (nota di debito), ai fini IVA; tali operazioni vanno riportate nell’Intra 1 – ter con segno “+” ;
  • in caso di variazione in diminuzione è facoltativo rettificare l’operazione principale sul registro delle fatture emesse; tuttavia dopo 12 mesi dalla fattura le variazioni in diminuzione sono “fuori campo IVA” (art.26, co.2, 3, DPR 633/1972)

Scrittura contabile:

Dare: Merci C/vendite a           Avere: Clienti UE

ACQUISTI

  • in caso di variazione in aumento dell’imponibile è obbligatoria l’emissione di una nota di variazione ai fini IVA; tali operazioni vanno riportate nell’Intra 2 – ter con segno “+” ;
  • in caso di variazione in diminuzione è facoltativo rettificare l’operazione principale sul registro delle fatture emesse e degli acquisti[1] ai fini IVA, ; tuttavia dopo 12 mesi dalla fattura le variazioni in diminuzione sono “fuori campo IVA” (art.26, co.2, 3, DPR 633/1972)

Scrittura contabile:

Dare: Clienti UE         a      Avere: Merci C/Acquisti

Si propone la seguente tabella riassuntiva

[table id=17 /]


[1] In tal caso ex art.26 DPR 633/1972 le annotazioni possono essere fatte:

senza limiti di tempo, in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e simili, abbuoni e sconti da contratto;

entro 1 anno dall’operazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti o inesattezze di fatturazione ex art.21, co.7 DPR 633/1972.

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