Le imprese che hanno:
- maturato il credito di imposta per investimenti in R&S (L. 296/2006),
- iniziato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008,
- inviato correttamente il formulario (modello FRS) al Centro Operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato, per esaurimento delle risorse disponibili,
a seguito delle disposizioni contenute nel [download id=”6723″] possono utilizzare immediatamente, con modello F24, il beneficio fiscale, ed inoltre dovranno indicare nel modello UNICO del prossimo anno (UNICO 2012), l’ammontare dei costi relativi agli investimenti, su cui determinare il credito di imposta cui applicare la percentuale del 47,53%, nonché il credito d’imposta spettante.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, che ha emanato la [download id=”6725″], sugli obblighi di comunicazione e sulle modalità di fruizione dell’agevolazione, precisando che il credito di imposta va utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008 (Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 n. 81 – Agenzia delle entrate).
Nel caso di specie prospettato nell’istanza di interpello, la società istante che ha ricevuto il diniego del nulla-osta alla fruizione del credito di imposta maturato per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 per esaurimento delle risorse disponibili, potrà, a decorrere dall’anno 2011, utilizzare in compensazione mediante F24 il credito d’imposta:
- nella percentuale massima consentita sempreché la società istante abbia realizzato, nei periodi di imposta per i quali ha presentato il modello FRS, investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso;
- nell’ipotesi di investimenti realizzati in misura inferiore all’importo indicato nel formulario FRS, l’ammontare del credito di imposta cui applicare la suddetta percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli investimenti in attività di ricerca effettivamente realizzati per i medesimi periodi di imposta per i quali il formulario è stato presentato.
Infine, per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione risultante dal combinato disposto dell’art. 1 comma 282 Legge 296/2006 e dell’art. 5 del [download id=”6727″], atteso che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disciplinata dal [download id=”6723″], esso si considera soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello UNICO 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.