L’Agenzia delle Dogane ha snellito le procedure per l’esonero dalla prestazione della garanzia per l’IVA all’importazione: con la nota protocollo n. 127293 del 4 novembre 2011 è stato precisato infatti che non occorre il rispetto di determinati indici, ma è sufficiente:
- l’iscrizione alla CCIAA da almeno un anno e
- l’assenza di carichi tributari pendenti.
Ex art. 7 DL 70/2011, che ha stabilito l’obbligo per le importazioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, è obbligatorio prestare una garanzia commisurata all’imposta dovuta, ma sospesa per effetto dell’immissione in deposito.
In particolare, viene disposto che, limitatamente all’esonero ex art. 90 TULD dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi IVA, gli Uffici delle Dogane verificano, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l’esame dei seguenti elementi:
- iscrizione del soggetto alla CCIAA da almeno un anno;
- dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla CCIAA;
- assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
- dichiarazione, resa dal soggetto ex DPR 445/2000, di aver effettuato, nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.
Si ritiene al riguardo che possa essere ricompreso nell’ammontare delle “operazioni di importazioni” anche quello relativo alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA.
Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze di esonero dal prestare cauzione, esonero valido esclusivamente per l’introduzione di beni nei depositi IVA ex art. 50-bis DL 331/1993, vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante, con allegata la documentazione sopraelencata.
Validità dell’esonero
L’esonero ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte, è concesso entro il limite massimo dell’IVA relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell’anno precedente dal soggetto medesimo, ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari introdotti in un deposito IVA; superato tale ammontare nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito.
Revoca dell’esonero
L’esonero è revocato qualora, successivamente alla concessione, emerga un fattore che ne avrebbe potuto condizionare negativamente il rilascio, ovvero se il soggetto commette infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane.