Il Senato ha definitivamente approvato mercoledi 30 novembre il DDL relativo alla Legge comunitaria 2010 contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, nello specifico il recepimento delle Direttive 2008/117/CE (in vigore dal 1° gennaio 2010), 2009/69/CE, 2009/162/CE (in vigore dal 1° gennaio 2011).
Le novità più importanti – modifiche al Decreto IVA – riguardano:
- il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri,
- l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri,
- le cessioni di gas, calore e freddo;
- i criteri per il rimborso infrannuale IVA;
- il settore nautico.
PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L’ESTERO
In adeguamento alla Direttiva 2008/117/CE, le prestazioni generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore.
Tali prestazioni, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.
Il nuovo criterio, valido sia per i servizi resi che ricevuti, si applicherà alle prestazioni con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia intra che extra UE, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori UE.
Per le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori UE, il committente soggetto passivo IT, tenuto ad applicare l’IVA con reverse charge, sarà obbligato a integrare la fattura del fornitore, non dovrà più quindi emettere autofattura.
IMPORTAZIONI IN SOSPENSIONE IVA
In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati, previa autorizzazione doganale; le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:
- l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
- a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.
CESSIONI DI GAS
In recepimento della Direttiva 2009/162/CE, in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti, vengono estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.
RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE
Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
- prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
- prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
- prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
SETTORE NAUTICO
Il regime di non imponibilità viene limitato solo alle navi contemporaneamente
- destinate alla navigazione d’alto mare (esclusi quindi mare territoriale ed acque interne);
- destinate all’esercizio di attività commerciali e della pesca
DECORRENZA
Gran parte delle novità scatteranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del settore nautico, le cui novità scattano immediatamente – con l’entrata in vigore della legge – per evitare la procedura d’infrazione in corso con la UE.
Si precisa però che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a proprio favore, data la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore antecedente al recepimento disposto dal legislatore italiano.