Fonte: FiscoOggi
Data: 16/04/2012
Autore: S. Servidio
La responsabilità del cessionario, per l’omessa verifica sul cedente e sul suo operato, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico
Con ordinanza del 3 aprile, n. 5309, la Corte di cassazione ha stabilito che, in tema di IVA intracomunitaria sull’acquisto di vetture, il regime del margine presuppone la mancata detrazione all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o difetto di prova della sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime agevolato indipendentemente dalla consapevolezza del cessionario.
Il fatto
La vicenda nasce dalla contestazione, da parte dell’ente impositore a una società di commercio di automobili (cessionaria), dell’omessa regolarizzazione delle fatture ricevute da una Srl (cedente). Ciò in quanto, nel caso concreto, non sussistevano i presupposti soggettivi per l’applicazione del regime agevolato IVA (cosiddetto del margine), il quale comporta la non applicazione del tributo sui relativi acquisti, come previsto dagli articoli 36 e 37 del Dl 41/1995.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, il cui esito veniva confermato dal giudice di appello, il quale adduceva che, in presenza della regolarità delle fatture emesse, la società acquirente non era tenuta a spingere il proprio sindacato valutazionale sui presupposti di fatto e diritto per fruire o meno dell’agevolazione IVA. Aggiungeva, inoltre, che l’indisponibilità di elementi di verifica sul cedente portava a escludere qualsiasi violazione fiscale a carico della società acquirente (la venditrice aveva, infatti, attestato con dichiarazione poi rivelatasi non veritiera, di aver adempiuto agli obblighi IVA sull’acquisto intracomunitario di veicoli).
L’ufficio impugnava per cassazione la decisione della commissione del riesame per violazione della normativa sul regime del margine.
Regime del margine
Preliminarmente occorre ricordare che gli articoli da 36 a 40-bis del Dl 41/1995, disciplinano organicamente, ai fini IVA, il commercio di beni mobili usati, tra cui autovetture, autocaravan, eccetera.
Tale normativa ha introdotto un regime speciale di applicazione dell’Iva, detto anche “regime del margine”, in ottemperanza a specifica direttiva comunitaria (articolo 32 della direttiva 77/388/Cee del 1977), allo scopo di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni usati che, usciti dal circuito commerciale, vengono successivamente ceduti a un soggetto passivo di imposta che intende rivenderli.
Nel regime normale, il margine su cui applicare l’imposta è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto, anche intracomunitario, del bene usato e quello di vendita. Conseguentemente, la relativa imposta non è detraibile.
Nell’ipotesi di cessione di autovetture, affinché il regime del margine sia operante, è necessario che il mezzo sia stato acquisito dal cedente senza applicazione dell’Iva e, cioè, in particolare, quando è stato acquistato, tra gli altri, presso soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’Iva all’atto dell’acquisto o dell’importazione, ovvero soggetti che beneficiano nel proprio Stato membro del regime di franchigia previsto per le piccole imprese o, ancora, quelli che a loro volta hanno assoggettato la cessione al regime del margine.
In questo caso, all’atto della cessione dell’autovettura, l’Iva andrà scorporata dalla differenza tra prezzo di vendita dell’autovettura e prezzo di acquisto della stessa, la cui fattura va emessa con la seguente dicitura “Operazione soggetta al regime del margine di cui all’articolo 36 del Dl 41/95 e successive modificazioni”.
La decisione
La Corte suprema accoglie in pieno il ricorso dell’Amministrazione finanziaria in quanto la sentenza impugnata, che è incorsa altresì in carenza di motivazione, ha puntualmente disatteso consolidati principi di legittimità vigenti riguardo all’applicazione dell’Iva intracomunitaria sull’acquisto di autovetture.
In particolare, la giurisprudenza di riferimento ha stabilito che, in tema di Iva, nelle operazioni di vendita di autoveicoli soggette al regime del margine, la responsabilità del cessionario per l’omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente e agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione (Cassazione 3427/2010).
L’assunto ha, poi, trovato successiva conferma nella pronuncia n. 2227/2011, nella quale la Corte suprema ha deciso che il regime del margine presuppone la mancata detrazione dell’Iva all’acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime in questione, indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto incidere solo sull’aspetto sanzionatorio.
In tali casi, la responsabilità del cessionario è fatta discendere dagli ordinari canoni di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1377 e 1375 del codice civile, in virtù dei quali il cessionario è tenuto al controllo (anche) dei libretti di circolazione dei veicoli, al fine di osservare gli ordinari criteri di prudenza nel non svolgere transazioni commerciali con soggetti che non hanno assoggettato a imposta i loro acquisti (Cassazione 3427/2010).
Principi troppo facilmente sfuggiti alle Commissioni di merito.