La Corte di giustizia europea, nella causa C-284/11 del 12/07/2012, ha affermato che il tardivo versamento dell’IVA dovuta sull’acquisto intra UE non può essere punito con il diniego del diritto alla detrazione; gli Stati membri possono tuttavia imporre interessi moratori, la cui entità deve essere proporzionata alla gravità della violazione e non può, invece, essere tale da vanificare in sostanza la detrazione.
La pronuncia prende origine da un’operazione commerciale di vendita avviata da una società, con sede in Spagna, che ha venduto alcuni autocarri e mezzi pesanti d’occasione a una società bulgara. Il fornitore spagnolo ha emesso, in tale occasione, fatture di vendita di autocarri/mezzi pesanti/d’occasione, dichiarandole come cessioni intracomunitarie.
La società bulgara a dicembre 2008 ha inoltrato una domanda di registrazione facoltativa ai fini IVA e a gennaio 2009 ha effettuato la registrazione. Nel giugno 2009, la medesima società ha emesso dieci verbali di acquisto intracomunitario, versando l’imposta dovuta mediante autoliquidazione ed esercitando il diritto a detrazione.
Le autorità tributarie bulgare contestano che la liquidazione è stata effettuata nel giugno 2009 e non nel novembre 2008, e negano il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA, poichè esercitato dopo la scadenza del termine previsto dalle norme nazionali.
Sulla prima questione, la corte ricorda che:
- il meccanismo della detrazione assolve un ruolo primario nell’IVA, poiché garantisce la neutralità dell’imposizione per tutte le attività economiche purché queste, in linea di principio, siano a loro volta soggette all’IVA: in tal senso il diritto alla detrazione non può essere compresso;
- in linea di principio il diritto alla detrazione va esercitato durante lo stesso periodo in cui esso è sorto, ossia nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. Tuttavia, un soggetto passivo può esercitare la detrazione, anche se non ha esercitato il proprio diritto nel periodo in cui esso è sorto, purché siano rispettate talune condizioni e modalità fissate dalle normative nazionali.
In particolare ex art.73 VI Direttiva, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi; tali misure non devono eccedere tuttavia quanto necessario a tal fine e non devono pregiudicare la neutralità dell’IVA.
Si precisa che la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione senza limiti di tempo contrasta con il principio della certezza del diritto, che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo nei confronti dell’Amministrazione fiscale, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione, per cui è legittima l’esistenza di un termine di decadenza purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto.
Sulla seconda questione (se il principio di neutralità fiscale contrasti con la previsione della sanzione del diniego del diritto alla detrazione dell’IVA e nell’imposizione di interessi di mora se l’imposta sia versata in ritardo) la Corte, per il principio di proporzionalità, precisa che gli Stati membri devono contrastare efficacemente le frodi e l’evasione fiscale, ma devono pregiudicare il meno possibile il principio fondamentale del diritto alla detrazione dell’IVA.
Ad es., secondo la Corte il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata, purché non ecceda quanto necessario ad evitare possibili frodi e garantire la corretta riscossione dell’IVA.