A seguito di nuove precisazioni dalle Dogane, sulla commercializzazione del fruttosio chimicamente puro si applica l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 21% e non quella ridotta del 10%, dal momento che la voce doganale corrispondente, NC 1702 5000 non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III allegate al DPR 633/1972.
E’ quanto viene chiarito dall’Agenzia Entrate con RM 79/E/2012.
Risultano pertanto superate le istruzioni fornite dall’Agenzia Entrate con la precedente RM 422/E/2008, che si basava sempre su accertamenti delle Dogane, e che considerava il prodotto come appartenente alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.