Con DL 216/2012 (decreto “Salva sanzioni”), è stata recepita la Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione, IVA e scambi intra UE, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.
Le novità principali sono le seguenti:
- Obbligo di emettere fattura per tutte le operazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972,
Con la dicitura esplicita:
- “inversione contabile” per cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate a soggetti passivi UE;
- “operazione non soggetta” per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE.
L’obbligo di fatturazione rimane escluso solo per le operazioni esenti ex art.10, co. 1, n. da 1 a 4 DPR 633/1972 (operazioni bancarie, assicurative e finanziarie rese a soggetti passivi UE).
Fino al 31/12/2012 l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat).
- Ampliamento del volume d’affari ai fini IVA
Tutte le fatture ex artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies DPR 633/1972 concorreranno alla formazione del volume d’affari ai fini IVA, ma tali operazioni non dovranno essere considerate ai fini del calcolo del plafond degli esportatori abituali.
- Numerazione progressiva fatture ex art.21 DPR 633/1972.
E’ previsto che la fattura sia numerata con un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, non più quindi un numero progressivo “per anno solare”. La finalità è di permettere l’identificazione univoca della fattura. Non si sa ancora se ciò significhi che il numero di fattura debba essere identificato con l’anno e il numero insieme per renderla unica (ad es. Fattura n. 1/2013). Si attendono chiarimenti dalle Entrate.
- Contenuto delle fattura: Partita IVA e Codici Fiscali.
Sarà obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario soggetto passivo, e il codice fiscale, se il destinatario nazionale della fattura non agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni (privati o enti non commerciali).
Fino al 31/12/2012 è obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario/ committente solo per le fatture in reverse charge o per quelle emesse verso operatori UE.
- Contenuto delle fattura: classificazione ai fini IVA dell’operazione.
Sarà obbligatorio indicare in fattura queste specifiche diciture:
- operazione non soggetta per le cessioni di beni non territorialmente rilevanti ex art.7-bis DPR 633/1972;
- operazione non imponibile per le operazioni ex artt.8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972;
- operazione esente per le operazioni ex art.10 DPR 633/1972 eccetto quelle di cui al p.to 6 (lotto, lotterie, concorsi pronostici ecc..);
- operazioni in regime del margine-beni usati per le operazioni in regime del margine ex DL 41/1995;
- regime del margine-agenzie di viaggio per operazioni in regime del margine delle agenzie di viaggio ex art.74-ter DPR 633/1972.
- Fattura semplificata.
Per fatture di importo complessivo non superiore a 100 euro sarà possibile, al posto dei dati del cliente, indicare solo:
- la partita IVA o il codice fiscale se il cliente è stabilito in Italia
- il codice identificativo IVA per i soggetti UE;
- solo il corrispettivo totale (al lordo dell’IVA) e l’aliquota per lo scorporo, anziché imponibile e imposta.
La fattura semplificata non è però ammessa per cessioni intra UE, ed operazioni ex artt. da 7 a 7-bis effettuate nei confronti di soggetti passivi UE.
- Fattura differita anche per i servizi.
Sarà possibile emettere una fattura cumulativa, con il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni medesime, per le seguenti tipologie di operazioni:
- cessioni di beni la cui consegna risulta da DDT,
- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (es: contratto).
- Fatturazione differita servizi generici ex art.7-ter a soggetti Extra UE:
La fattura per tali servizi potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione; per tali prestazioni il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione del servizio.
Per servizi generici a carattere continuativo o periodico come ad es.:
- noleggi,
- locazioni di beni mobili,
- contratti di deposito o di agenzia,
il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la maturazione dei corrispettivi, quindi la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo alla maturazione.
Per servizi ex art.7-quater DPR 633/1972 come ad es.:
- servizi relativi agli immobili,
- servizi alberghieri e di ristorazione,
il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento ma qui la fattura NON può essere emessa entro il 15 del mese successivo al pagamento.
- Momento di effettuazione di cessioni ed acquisti intra UE.
Si considereranno effettuati al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente sia le cessioni intra UE che gli acquisti intra UE. Fino al 31/12/2012 gli acquisti intra UE si considerano effettuati al momento della consegna al cessionario nel territorio dello Stato:
- dal territorio dello Stato (per le cessioni);
- da quello dello Stato membro di provenienza (per gli acquisti).
- Fatturazione differita per le cessioni intra UE.
La fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex art.41 DL 331/93.
- Regolarizzazione acquisti intra UE.
Il cessionario italiano che non riceve la fattura dalla controparte UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, autofattura in unico esemplare, da registrare entro la data di emissione e con riferimento al mese precedente. Fino al 31/12/2012 il termine di cui sopra è entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- Reverse charge per tutte le operazioni ricevute da soggetti passivi UE.
Obbligo di integrazione della fattura UE ex artt.46 e 47 DL 331/1993, per TUTTE le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE.