Dall’1 gennaio 2014 sono cambiate le regole del regime IVA monofase, riservato al commercio dei prodotti editoriali, ex art. 74, co.1, lett. c) DPR 633/1972 (modificato da art.19, co.1, lett. a) DL 63/2013. In tale regime l’IVA viene pagata dall’editore (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente) in relazione:
- al numero delle copie vendute
- o in alternativa col metodo di “forfetizzazione della resa”.
L’Agenzia Entrate, con CM 23/E/2014, fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dell’IVA nel settore dell’editoria. In particolare dal 1° gennaio 2014 cambiano:
- la definizione di supporti integrativi (cd o altri dispositivi sonori o visivi, digitali oppure no, ceduti con prezzo indistinto, ma anche gratuitamente, abbinati al prodotto editoriale e non commerciabili separatamente): essi sono solo quelli abbinati ai manuali (dizionari compresi) delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e ai libri per i disabili visivi. Fuori, quindi, cd e cassette allegati a quotidiani e periodici.
- l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione
- l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione
- l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi
Sotto il profilo soggettivo, il regime è applicabile dagli editori (ovvero dal soggetto che si assume il rischio di realizzazione dell’opera e la sfrutta economicamente). Se il prodotto proviene (o è trasmesso anche per via telematica) da un altro Paese UE o extra UE, il soggetto passivo tenuto ad applicare il regime speciale è il cessionario o l’importatore che opera in Italia.
Sotto il profilo oggettivo il regime si applica a:
- giornali quotidiani, esclusi i notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa
- periodici
- cataloghi
- libri, compresi quelli d’arte, le ristampe dei libri di antiquariato, eccetera
- supporti integrativi (secondo la nuova definizione)
- prodotti editoriali su menzionati, venduti, con prezzo indistinto e in unica confezione, insieme a beni diversi dai supporti integrativi, a patto che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, insieme alla pubblicazione non sia superiore al 50% dell’intera confezione
- prodotti editoriali realizzati su supporti fisici diversi dalla carta stampata (CD, CD-ROM), che riproducano in formato video o audio “le stesse informazioni contenute nei libri stampati” ma diversamente da quanto affermato in passato si ammette l’applicazione del regime monofase anche per tali prodotti; esclusi, quindi, i cd musicali senza alcun collegamento a un libro stampato.
Sono escluse:
- cessioni di prodotti editoriali, abbinati a beni diversi dai supporti integrativi, quando il costo del bene ceduto insieme alla pubblicazione supera il 50% del prezzo dell’intera confezione
- le cessioni intra UE e le esportazioni di prodotti editoriali
- le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative a operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali
- le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali (ad es., distribuzione gratuita di giornali in virtù di contratti di pubblicità stipulati fra editore e inserzionisti pubblicitari)
- i prodotti editoriali elettronici: si applica l’IVA secondo modalità ed aliquota ordinarie poichè ex RM 186/E/2003, essi sono riconducibili al “commercio elettronico diretto”, e si è, dunque, in presenza di “prestazioni di servizi” (invece che di “cessioni di beni”), per le quali non è applicabile il regime agevolativo.
- per i prodotti editoriali cartacei che all’interno contengono un codice di accesso per acquisire, su internet, la versione elettronica del prodotto, laddove i codici di accesso siano contenuti all’interno del prodotto editoriale e non sia previsto per lo stesso un corrispettivo specifico, il regime IVA applicabile corrisponde a quello del prodotto editoriale “principale”, quindi il servizio aggiuntivo (fornitura della chiave di accesso), prestato per via elettronica, non deve essere assoggettato autonomamente ad IVA (salvo che per lo stesso sia previsto uno specifico corrispettivo), mentre diventa commercio elettronico in caso in cui il cliente debba pagare un corrispettivo a parte.
ATTIVITA’ CONNESSE CON IVA AL 4%
L’aliquota del 4% è estesa, a prescindere dai requisiti per l’applicazione del monofase, anche ad attività connesse, come le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa (n. 35 Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972) e i contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale (n. 18 Tabella A). A differenza di quanto avviene per i libri, resta invece ordinaria l’aliquota Iva per quotidiani, periodici e cataloghi registrati su cd, cd-rom o altro supporto analogo.
METODI APPLICAZIONE DELL’IVA
Si amplia la platea dei prodotti con il calcolo del tributo basato sul metodo delle copie vendute, sia a seguito delle limitazioni sui “supporti integrativi” sia a causa dell’applicazione dell’aliquota propria del prodotto ceduto unitamente al giornale, a prescindere dal suo costo; è stata in pratica superata la distinzione tra beni il cui costo è inferiore al 50% dell’intera confezione e beni che oltrepassano tale limite, quindi niente determinazione forfetaria e no IVA al 4%, per la commercializzazione di prodotti editoriali ceduti congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, a essi funzionalmente connessi.La regola non vale per le cessioni di prodotti con allegati aventi le caratteristiche di una pubblicazione a stampa; il fascicolo, in questo caso, viene considerato un unico prodotto editoriale.
Quindi l’IVA è dovuta in base al metodo della forfetizzazione della resa in caso di cessioni:
- libri (80% di resa)
- quotidiani e periodici diversi dai pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (70% di resa)
- libri (dall’1/1/2014) per le scuole di ogni ordine e grado e testi universitari ceduti unitamente a supporti integrativi (70% di resa).
I prodotti restituiti “forfettizzati” e ricommercializzati non sono imponibili, a meno che non vengano riproposti con veste editoriale diversa.
l’IVA è dovuta in base al metodo delle copie vendute per le cessioni di:
- giornali e periodici pornografici
- cataloghi
- prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per avvalersi del regime di favore ex L. 398/1991, determinando in modo forfettario la detrazione dell’IVA
- giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri venduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, ai quali, dall’1 gennaio 2014, si applica l’aliquota propria di ciascuno dei beni venduti.
IVA IN BASE AI BENI CEDUTI CON LE PUBBLICAZIONI
Con le modifiche all’articolo 74, è stata unificata la regola per la determinazione dell’IVA da applicare in caso di cessione di quotidiani, periodici e libri insieme a beni diversi dai supporti integrativi:
- fino al 31/12/2013 si faceva differenza a seconda se il bene era di costo superiore o inferiore al 50% del prezzo complessivo della confezione,
- A partire dal 1/1/2014 in ogni caso, l’aliquota è quella di ciascuno dei beni ceduti: per calcolare l’IVA sui prodotti abbinati, diversi dai supporti integrativi, a fronte di un prezzo di vendita unico, occorre quantificare distintamente il costo di produzione o acquisto del singolo bene ceduto con il fascicolo, così come indicato dalla CM 328/E/1997, in modo da poter rapportare tale dato al prezzo complessivo. L’imponibile è la differenza tra il prezzo della confezione e il costo del bene. Inoltre se il costo supera il 50% del prezzo dell’intera confezione, si applica l’Iva nei modi ordinari.
OPERAZIONI INTRA UE
Per le transazioni interne alla UE, sono confermate le regole e i requisiti stabiliti ex artt. 37 segg DL 331/1993, con imposta applicata nello Stato membro di destinazione dei beni in base alle aliquote e alle condizioni lì vigenti ed è dovuta da chi riceve la merce:
per la cessione intra UE, l’editore deve assolvere gli adempimenti e rispettare la tempistica previsti per le operazioni realizzate in ambito UE, riportando sulle fatture l’annotazione “operazione non imponibile” e annotando, distintamente per ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno, il numero delle copie cedute senza applicazione dell’imposta (artt. 41 e 58 DL 331/1993).
per l’acquisto intra UE, si distingue tra:
- prodotti editoriali destinati alla successiva commercializzazione, in cui occorre considerare se l’acquirente adotta il criterio di calcolo dell’imposta sul venduto o applica la forfetizzazione della resa.L’IVA è comunque assolta mediante inversione contabile (artt. 46 e 47 DL 331/1993) e non è detraibile, per cui non occorre l’annotazione nel registro degli acquisti; per le successive vendite in Italia, non è richiesta l’emissione della fattura.
- prodotti editoriali non destinati alla successiva commercializzazione, in cui l’IVA è dovuta dal cessionario italiano sulla base del prezzo di vendita al pubblico nello Stato e non è detraibile.
VENDITE A DISTANZA
Per le “vendite a distanza” effettuate da editori UE verso consumatori finali italiani, non si tratta di acquisti intra-UE e l’IVA si applica in Italia, sempre che venga superata la soglia annua di 35mila euro ovvero in caso di opzione da parte del cedente UE, che prima di vendere a privati, deve identificarsi ai fini IVA in Italia (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta). Per tali cessioni, si applica il regime monofase.
ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI
Le esportazioni di prodotti editoriali italiani sono escluse dal regime speciale, vanno ex art.8, co.1, lett.a), Dpr 633/1972, quindi le fatture degli esportatori del settore con marchio made in Italy devono essere provviste dell’annotazione “operazione non imponibile”.
Le importazioni, in cui soggetto passivo è:
- l’importatore, che poi commercializzerà le pubblicazioni nel territorio dello Stato, o il distributore italiano di giornali e altri prodotti, ricevuti anche per via telematica, oppure
- se un operatore non residente incarica della stampa della pubblicazione un soggetto residente, per la successiva commercializzazione, soggetto passivo è:
- il rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero
- l’operatore estero, se identificato ai fini Iva
- il rappresentante nominato ex art. 17, terzo comma, DPR 633/1972.
Le importazioni di prodotti editoriali hanno risentito delle modifiche entrate in vigore dall’1 gennaio 2014:
- fino al 31/12/2013 ex CM 328/E/1997 e art.5 DM 9 aprile 1993, l’importatore italiano, ai fini IVA, era considerato, al tempo stesso, acquirente e primo cedente nazionale nel caso provvedesse alla successiva commercializzazione e distribuzione delle pubblicazioni, rivestendo un ruolo equiparato a quello dell’editore, ed ex art. 74 DPR 633/1972, l’imposta era assolta in dogana sulla base del prezzo al pubblico e delle copie importate, con valore diminuito a titolo di forfettizzazione della resa.
- dal 1/1/2014 anche alle pubblicazioni provenienti dall’estero, vendute insieme a beni diversi ai supporti integrativi, non è più possibile applicare il sistema della resa forfetaria. Pertanto, gli importatori devono assolvere l’Iva in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico sulla totalità dei prodotti importati; tale imposta non è detraibile.