La Cassazione, con la sentenza n. 16450 del 18 luglio 2014, ha stabilito che non può essere negato ad un operatore economico stabilito in Italia il regime di non imponibilità per le cessioni di beni effettuate verso San Marino, nel momento in cui non sono state osservate tutte le prescrizioni formali previste dalla legge, ma i beni sono effettivamente usciti dal territorio italiano e sono stati presi in carico dal cessionario sanmarinese.
La non imponibilità viene quindi riconosciuta in subordine a due fattori:
- dal punto di vista sostanziale, all’effettiva uscita dei beni dallo Stato italiano e, quindi, dall’UE per essere destinati al cessionario sanmarinese;
- dal punto di vista formale al fatto, non contestato dall’Agenzia Entrate, che l’impresa italiana era effettivamente in possesso delle copie delle fatture emesse per l’operazione debitamente vidimate dal timbro a secco dell’Ufficio Tributi di San Marino,
Quanto sopra è stato ritenuto sufficiente ai fini della non imponibilità anche senza l’ulteriore nota a margine del ricevimento delle copie delle fatture nei registri IVA.