La Corte di Giustizia UE, con sentenza 2/10/2014, causa C-446/13, ha affrontato il caso seguente: cessione intra UE, da società IT a società FR, di beni sui quali il cedente IT ha fatto realizzare lavori di rifinitura, nello Stato del cessionario (FR), prima dell’invio a destinazione.
Secondo i giudici, tale operazione è territorialmente rilevante, ai fini IVA, nello Stato dell’acquirente FR, ove la lavorazione viene eseguita. Questo perché il trasferimento materiale del bene è effettuato in vista della lavorazione, mentre il trasferimento della proprietà all’acquirente avviene solo dopo, quando il bene si trova nel paese di destinazione.
Nel dettaglio l’operazione era la seguente:
- cessione intra UE di componenti da parte di società IT a società FR1;
- previo invio dei componenti dalla società IT ad un’altra società FR2 (terzista), alla quale sono commissionati i lavori di rifinitura, e il successivo invio dei prodotti finiti all’acquirente finale FR1;
- il lavoro di rifinitura (verniciatura) operato da FR2 nei confronti del committente IT.
La società italiana aveva richiesto rimborso all’Amministrazione FR per l’IVA addebitatagli dal terzista FR2 (la causa era precedente alla riforma del 2010, quindi la prestazione di servizi era rilevante ai fini IVA in Francia, mentre dal 2010 lo sarebbe in Italia, Stato del committente): la richiesta era stata respinta dall’Amministrazione FR poichè, ex artt. 1 e 2 VIII direttiva (oggi, art. 3, par. 1 Dir. 2008/9/CE), il diritto al rimborso viene meno a fronte del compimento di operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato del rimborso .
Per quanto riguarda la territorialità IVA dell’operazione di cessione, ex art. 32 Direttiva 2006/112/CE (che definisce la territorialità delle cessioni di beni), si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, “il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”. Quindi, avendo il contratto di vendita ad oggetto la cessione di prodotti finiti, i beni si conformano al contratto solo nello Stato dell’acquirente, che è il luogo in cui sono eseguiti i lavori di rifinitura sui beni: il luogo della cessione dei beni (in quanto “trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”) non può quindi realizzarsi nello Stato del cedente, se il cedente invia i beni in un altro Stato a un prestatore incaricato dei lavori di rifinitura (non trasferendo all’acquirente il potere di disporre dei beni come proprietario). La cessione di cui alla sentenza, dunque, ha rilevanza territoriale interna in Francia (e ivi dovrà essere applicata l’IVA) e non ha natura di cessione intra UE dall’Italia. La sentenza è conforme con la normativa italiana: la cessione, infatti, rientra nell’ambito delle lavorazioni “per conto del cedente”, quindi esclude l’applicazione dell’art. 41 co.1 lett. a) DL 331/1993 (cessioni intra UE in senso stretto).
La movimentazione del bene da IT >>> a FR, per essere ivi lavorato, si sarebbe dovuta qualificare, invece, come cessione senza effetto traslativo della proprietà ex art. 41 co. 2 lett. c) DL 331/93. Pur risultando assimilato ad una cessione intra UE in senso stretto ex art. 41 co.1 DL 331/93 (ed egualmente non imponibile IVA in Italia), il mero invio del bene per proprio conto in un altro Stato UE non determina l’assoggettamento ad IVA dell’acquisto in Francia: in questo senso la soluzione italiana si coniuga con la decisione della Corte UE.