L’art. 23 del D.Lgs “semplificazioni” (è una battuta), approvato dal CdM e in attesa di pubblicazione in GU, dispone la modifica dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, per adeguarsi alla disciplina Intrastat UE che richiede un contenuto minimo molto ridotto rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana (determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010 n. 22778). Ex art. 262 direttiva 2006/112/CE, infatti, il contenuto degli Intrastat servizi dovrebbe essere circoscritto ai soli dati relativi al numero identificativo IVA delle controparti, al valore delle cessioni e prestazioni effettuate e a eventuali rettifiche per note di variazione IVA. In tal senso si sono adeguati numerosi Stati UE. Alla luce di ciò, l’art. 23 del D.Lgs semplificazioni prevede che i nuovi modelli Intrastat servizi resi e ricevuti, dovrebbero contemplare esclusivamente:
- il numero di identificazione IVA delle controparti;
- il valore totale delle transazioni;
- il codice identificativo del tipo prestazione resa o ricevuta;
- lo Stato di pagamento.
Considerato che l’art. 50 co. 6 DL 331/93 si limita a disporre l’obbligo di presentazione dei modelli, ci vorrà un provvedimento dell’Agenzia Dogane che modifichi la determinazione n. 22778/2010, definendo il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.
Come sarà quindi la nuova disciplina?
Resterà, a decorrere dal 2015, l’obbligo di presentazione degli Intrastat servizi ricevuti? Si ritiene che l’obbligo di compilazione del modello INTRA 2-quater, per i servizi “generici” ricevuti, resti obbligatoria; ex art. 50-bis co.4 DL 69/2013 si prevede, dal 1° gennaio 2015, l’abolizione della presentazione degli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi ex art. 7ter co.1 DPR 633/1972, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, resta da vedere, però, l’ambito applicativo di questa disposizione, dato che l’art. 50-bis DL 69/2013, fatto salvo il comma 4, riguarda le semplificazioni per le sole partite IVA che, dal 1° gennaio 2015, optino per la trasmissione telematica quotidiana dei corrispettivi all’Agenzia Entrate.
L’art.25 del D.Lgs semplificazioni riguarda invece solo le operazioni intra UE relative a cessioni/acquisti di beni. Per determinati soggetti vengono abolite le sanzioni per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici previsti nei modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis, concernenti le sole cessioni di beni. L’importo delle sanzioni relative ai dati statistici è attualmente pari a 207 euro per le violazioni commesse da persone fisiche e a 516 euro per le società e gli enti, ex art. 11 DLgs. 322/1989. Restano vincolate alle sanzioni le sole imprese soggette alle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, individuate da uno specifico elenco pubblicato periodicamente dall’ISTAT. In virtù dell’ultimo elenco pubblicato, sarebbero soggette alle sanzioni le sole imprese che, nel mese di riferimento del modello, abbiano realizzato cessioni o acquisti per un importo pari o superiore a 750.000 euro. In tal caso, le sanzioni si applicano una sola volta per ogni modello inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di operazioni mancanti o inesatte ivi contenute.