Ex art. 20 D.Lgs 175/2014 “semplificazioni fiscali” (è una battuta) sono stati spostati dal fornitore (cedente) all’esportatore abituale (cessionario) l’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate, al fine di usufruire del plafond IVA effettuando cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72.
Gli obblighi del fornitore sarebbero:
- il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate delle lettere di intento, da parte dei propri clienti;
- il riepilogo, in dichiarazione annuale IVA, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.
Il funzionamento presumibile sarà il seguente: l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti un servizio on line, mediante il quale gli esportatori abituali possano trasmettere i dati contenuti nelle lettere di intento, e i fornitori possano riscontrare l’effettivo status di esportatore abituale dei propri clienti. Ciò per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, e da tale data i fornitori non dovrebbero più essere obbligati alla comunicazione dei dati delle lettere di intento all’Amministrazione.
Tali novità tuttavia dipendono dall’emanazione da parte dell’Agenzia Entrate del provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs Semplificazioni (da 13/12/2014 – a 13/03/2015) , che dovranno decidere le modalità con cui l’esportatore abituale comunicherà all’Agenzia le lettere di intento: siccome però di sicuro il provvedimento dell’Agenzia tarderà, quale sarà la procedura da seguire?
La soluzione più prudente ed anche l’unica, considerate le finalità antievasione delle norme sulle operazioni in regime di non imponibilità IVA verso gli esportatori abituali, dovrebbe essere quella di trasmettere le lettere di intento secondo le attuali modalità, anche per le operazioni da effettuare dal 1° gennaio 2015. D’altro canto, secondo il pochissimo rispettato art. 3 comma 2 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Quindi, se il provvedimento attuativo interverrà dopo il 1/1/2015, gli esportatori abituali dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate anche le lettere di intento relative al primo periodo dell’anno, come nella vecchia disciplina. Dovrà inoltre essere chiarita la periodicità con cui gli esportatori effettueranno la comunicazione: il termine per l’invio dovrebbe essere immediatamente successivo all’emissione della lettera di intento, considerato che il fornitore, per operare in regime di non imponibilità IVA, deve essere a conoscenza dell’avvenuta comunicazione della lettera di intento all’Agenzia.
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