Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di VIES.
Con riferimento al VIES, la problematica più importante riguarda la (assurda e insensata) procedura di esclusione dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun modello INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.
L’Agenzia chiarisce quanto segue :
- ai fini della verifica dei trimestri, non rilevano i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del D.Lgs 175/2014,
- al verificarsi della causa di esclusione nel periodo che va tra il ricevimento della comunicazione di cancellazione e la cancellazione stessa (60° giorno successivo), l’operatore che voglia conservare l’iscrizione può far pervenire all’Ufficio competente la documentazione inerente tutte le operazioni intra UE effettuate nei quattro trimestri di riferimento, oppure può fornire elementi adeguati a dimostrare l’esistenza di operazioni intra UE in corso di effettuazione o ancora da effettuare.
- in alternativa, il contribuente può comunque manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intra UE.
In merito alle sanzioni applicabili ai soggetti passivi che hanno posto in essere operazioni intra UE prima del termine di 30 giorni (dalla richiesta di poter effettuare operazioni intra UE), secondo le vecchie norme, si applica il principio del favor rei: tali comportamenti si considerano non più sanzionabili, a meno che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo. In tal modo, si riducono le tante difficoltà create agli operatori e al commercio intra UE dalle vecchie norme italiane (incompatibili con il diritto UE).
Non vi sono indicazioni invece, sulla procedura che deve essere seguita dai soggetti UE identificati o in procinto di identificarsi ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter DPR 633/1972 e che vogliono essere inclusi nella banca dati VIES.