PLAFOND IVA: da oggi 12/02/2015 lettere intento solo con nuova normativa

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Da oggi 12/02/2015 le operazioni non imponibili IVA verso esportatori abituali in possesso di plafond IVA si possono fare solo con la nuova disciplina ex art. 20 D.Lgs “Semplificazioni” – DLgs. 175/2014.

Le vecchie dichiarazioni d’intento vanno definitivamente fuori uso. Termina quindi il regime transitorio dal 01/01/2015 al 11/02/2015 (ex provvedimento Agenzia Entrate 12/12/2014 n. 159674)  secondo cui:

–  gli esportatori abituali inviano le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti al D.Lgs. “Semplificazioni”;

–  i fornitori non devono verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate e non devono comunicare telematicamente i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti (Videoforum del 22/01/2015).

Da oggi pertanto si  applicano solo le nuove regole, cioè:

– gli esportatori abituali emettono dichiarazioni d’intento col nuovo modello, da trasmettere sia al fornitore che all’Agenzia Entrate. Dopo la trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.

– i fornitori devono verificare telematicamente sul sito dell’Agenzia Entrate la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ex  art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/1972. In seguito sarà possibile effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.

Quindi le dichiarazioni d’intento con validità oltre l’11/02/2015, ma già trasmesse secondo le vecchie modalità,

devono essere trasmesse di nuovo – ovviamente con il nuovo modello.

Si precisa infine che ieri 11/02 , con provvedimento Agenzia Entrate 19388 dell’11/02/2015, sono stati modificati il nuovo modello di dichiarazione di intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Non preoccupatevi le modifiche sono molto leggere e sono le seguenti:

1. Modificazioni del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello “Dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, sono apportate le seguenti modifiche: – nel modello, nel riquadro denominato “Dichiarazione” le parole “una sola operazione per un importo pari a euro” che precedono il campo 1 sono sostituite con le parole “una sola operazione per un importo fino a euro”; – alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.”; – alla pagina 2 delle specifiche tecniche del “Record B”, il formato dei campi 33 e 34 viene modificato da NU a VP; – alla pagina 5 delle specifiche tecniche nel paragrafo “2.5.2 Altri dati” il periodo “Tutti gli importi sono esposti in unità di Euro.” è sostituito con il seguente “gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale.”.

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