TERRITORIALITA’: MOSS, dichiarazione del 1° trimestre entro il 20 aprile

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Dal 1/04/2015 e fino al 20/04, per gli operatori nazionali e quelli extra UE registrati al portale MOSS italiano (sicuramente non una moltitudine), si può trasmettere la dichiarazione IVA e versare l’IVA dovuta sui servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce) prestati a non soggetti passivi IVA (B2C) stabiliti in altri Stati membri UE servendosi dell’apposito sito internet.

Si precisa che il MOSS è il regime facoltativo in vigore dal 1° gennaio 2015 ed ha le seguenti caratteristiche:

  • Dal 1/01/2015 il luogo delle prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce), rese a privati consumatori stabiliti nell’UE, non è più il paese di stabilimento del fornitore, ma quello del destinatario.
  • rappresenta una semplificazione, poichè con la nuova disciplina, questi servizi si considerano effettuati nel Paese UE del destinatario B2C e non in quello del prestatore, evitando al fornitore di doversi identificare ai fini IVA presso ogni Stato UE di consumo.
  • Il fornitore non applica l’IVA con l’aliquota vigente nel proprio Stato, ma con le aliquote dei vari paesi UE in cui sono stabiliti i clienti, facendo così cessare la distorsione concorrenziale che avvantaggiava le imprese stabilite nei paesi con le aliquote più basse (tipo Lussemburgo o Cipro);
  • vengono  equiparate, inoltre, le imprese UE a quelle stabilite fuori UE, che già applicavano il criterio della tassazione a destinazione.
  • il MOSS si distingue in regime non UE (per le imprese extra UE) e regime UE (per le stabilite oppure aventi stabile organizzazione nell’UE);
  • il MOSS è un’evoluzione del regime già previsto per le imprese extra UE che prestano servizi elettronici, infatti il regime non UE viene disciplinato dal nuovo art. 74-quinquies, DPR 633/1972, mentre il regime UE viene disciplinato ex art. 74-quinquies, e nuovo art.74-sexies.
  • In ogni caso, le imprese che si avvalgono del regime speciale MOSS sono dispensate dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e dovranno osservare i particolari obblighi previsti dalle disposizioni speciali sopra richiamate, tra cui la presentazione di una dichiarazione trimestrale delle operazioni Moss, accompagnata dal versamento della relativa imposta

Il portale MOSS è aperto dal 1/10/2014 (v. provvedimento 122854 del 30/09/2014 Agenzia Entrate). Il DLgs. che introduce il regime MOSS, dando attuazione della Direttiva 2008/8/CE, è stato approvato in via definitiva dal CdM il 27/03/2015 dopo ben tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole .

Modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione.

L’operatore registrato accede alla propria area riservata e seguendo le istruzioni fornite presenta, anche in mancanza di operazioni, la dichiarazione IVA MOSS compilando l’apposito schema on line e confermando l’invio. La dichiarazione deve contenere:

  • l’identificativo IVA,
  • il periodo di riferimento,
  • la valuta utilizzata
  • le prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore.

Versamento dell’IVA

Sono previste due diverse modalità:

  • per i soggetti registrati al regime UE, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
  • per i soggetti registrati al regime non UE e per quelli senza conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia, il cui codice IBAN è disponibile sul portale MOSS.

Il versamento dovrà recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione cui si riferisce.

Non si paga tramite F24 e non si possono usare eventuali crediti d’imposta in compensazione. 

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