PLAFOND IVA: nuova disciplina secondo Assonime circ. 13/2015

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Con circolare 13/2015, Assonime ha riepilogato la nuova disciplina delle dichiarazioni di intento ex decreto semplificazioni (DLgs. 175/2014) , nonché altre significative modifiche in materia di IVA previste dal decreto. Assonime, ripercorrendo il vecchio e il nuovo regime del plafond IVA, si sofferma sulle problematiche ancora aperte che di seguito si riassumono.

Dichiarazioni di intento in Dogana ancora cartacee

Ex art. 20 D.Lgs 175/2014, entro il 12/04/2015 (120 giorni dall’entrata in vigore del decreto), non si sarebbe più dovuta presentare in Dogana la dichiarazione di intento cartacea, con la ricevuta rilasciata dall’Agenzia Entrate; essendo ormai decorso tale termine, in teoria non si dovrebbe più presentare in Dogana la copia cartacea della dichiarazione di intento, tuttavia, la tempistica stabilita per l’applicazione a regime della nuova disciplina non è stata rispettata e gli operatori sono ancora tenuti a rispettare l’obbligo di presentazione cartacea della dichiarazione di intento. L’Agenzia Dogane comunicherà la data a partire dalla quale non sarà più richiesta la copia cartacea delle lettere di intento (nota n. 46452 del 20/04/2015).

Dichiarazioni di intento in Dogana valide per più operazioni fino a concorrenza del plafond disponibile

Tale possibilità era stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate sia con RM 38/E/2015 (superando la vecchia RM 355235/1985), sia mediante l’aggiornamento delle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione di intento: anche in questo caso l’Agenzia Dogane, a fronte dei numerosi errori di compilazione rilevati, ha dichiarato, nella nota n. 46452 del 20/04/2015, di aver rinviato a una data successiva la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni di intento con riferimento a più operazioni. Le procedure di monitoraggio del progressivo utilizzo del plafond in Dogana da parte degli esportatori abituali sono già state predisposte, ma saranno rese operative solo al ridursi degli errori di compilazione da parte degli operatori. È quindi ancora richiesta la trasmissione di una dichiarazione di intento per ogni singola operazione doganale.

Dichiarazioni di intento in Dogana con indicazione importo presunto

E’ possibile indicare in dichiarazione di intento presentata in Dogana l’importo presunto dell’operazione, in luogo del valore puntuale (come avveniva nella fase di prima applicazione della nuova disciplina), poichè il valore delle importazioni (base imponibile IVA ex art. 69 DPR 633/1972) si conosce solo a conclusione dell’accertamento doganale, contenendo anche altri elementi oltre al corrispettivo dell’operazione (es. dazi). Non si richiede più l’esatta corrispondenza tra il valore dell’operazione in dichiarazione d’intento e quello effettivo in Dogana, quindi il modello è stato modificato (rispetto a quello iniziale ex provv. 12/12/2014), ed è possibile indicare il valore presunto ai fini IVA dell’operazione, ricordando che (nota n.17631 dell’11/02/2015 Agenzia Dogane), l’importo effettivo del plafond utilizzato è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione di intento.

Mancata compilazione quadro VC

Con risposta n. 5-05529 del 7 maggio 2015 del  sottosegretario all’Economia e Finanze ad interrogazione parlamentare,  la mancata compilazione del quadro VC da parte dell’esportatore abituale non pregiudica l’utilizzo del plafond di esportatore abituale e l’Amministrazione finanziaria non può abbandonare tale pretesa basandosi sul presupposto che conta solo il comportamento concludente dell’operatore.

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