Le situazioni per cui si applica il meccanismo del reverse charge IVA – dopo il D.Lgs 24/2016 e la CM 21/E/2016 – sono attualmente le seguenti, con le rispettive decorrenze:
- Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2018: cessioni di tablet PC, laptop (rif. codice NC 8471.30) e console da gioco (rif. codice NC 9504.50) – ex art. 17 co.6 lett. c) DPR 633/1972 (come modificato da DLgs. 24/2016). E’ irrilevante la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l’adozione del regime del margine). Sotto il profilo soggettivo, non vi sono limitazioni che non siano dettate dallo status di soggetto passivo d’imposta del cessionario. La norma – è stato chiarito dalla CM 21/E/2016 – si applica fino alla fase che precede il commercio al dettaglio.
- Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di telefoni cellulari (art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72); anche per i telefoni cellulari, il campo di applicazione del reverse charge è limitato alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (CM 59/E/2010). La nozione di telefoni cellulari comprende comunque anche gli smartphone (rif. note della NC 8517.12)
- Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (la norma che faceva riferimento ai PC , disapplicata a seguito della decisione del Consiglio UE 22/11/2010 n. 710, è stata abrogata);
- Fino al 2 marzo 2016: cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari
Si tratta di situazioni transitorie, che vengono concesse al Paese UE richiedente in questo caso l’Italia, per contrastare le situazioni ad elevato rischio frodi IVA ai sensi delle Direttive 201/42/UE e 2013/43/UE, e degli artt. 199 e 199-bis Direttiva IVA 2006/112/CE.
In sintesi:
PRODOTTO | FASE DISTRIBUTIVA | DECORRENZA |
Personal computer (NC 8471) | Mai applicata perchè mai autorizzata dalla UE | |
Telefoni cellulari (NC 8517.12 – comprende anche gli smartphone) | Fase che precede la rivendita al dettaglio | Fino al 31/12/2018 |
Componenti ed accessori dei telefoni cellulari | Fase che precede la rivendita al dettaglio | Fino al 2/03/2016 |
Componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato – NC 8542 3190 ed NC 8542 3110) | Prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale | Fino al 31/12/2018 |
PC portatili (laptop) (NC 8471 3000)
Tablet (NC 8471 3000) Console da gioco (NC 9504 5000) |
Fase che precede la rivendita al dettaglio | Dal 2/05/2016 al 31/12/2018 |
Lo Studio ha predisposto un MODELLO EDITABILE DI AUTOFATTURA per l’integrazione IVA degli acquisti di tablet, laptop e console da gioco