INTRA UE: lavorazioni intra UE

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Le aziende UE inviano beni in Italia ad aziende italiane per l’esecuzione di  particolari lavorazioni intra UE; i beni, una volta terminata la lavorazione, possono rientrare nello Stato membro d’origine, essere commercializzati direttamente in Italia o essere ceduti e spediti ad acquirenti che si trovano in un altro Paese (UE o extra UE).

Ai fini IVA, le operazioni sono:

  • l’introduzione in Italia di beni comunitari ai fini della lavorazione;
  • la cessione o il trasferimento dei prodotti lavorati.

UE1 >>>beni>>>  IT >>>beni lavorati>>> UE1

Ex art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93 l’introduzione in Italia, da parte di un soggetto passivo UE1, di beni comunitari per essere sottoposti ad operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali non costituisce acquisto intra UE se è noto sin dall’inizio che, terminata la lavorazione, i beni saranno rispediti al soggetto passivo nello Stato membro di origine (UE1 >>> IT >>> UE1): il committente UE1 non deve fare alcunchè ai fini dell’IVA italiana, sia all’introduzione dei beni in Italia, sia alla rispedizione dei beni lavorati verso UE1, Stato membro di origine.

Il prestatore IT, se tenuto alla presentazione dell’INTRASTAT mensile, deve riepilogare ai soli fini statistici:

  • l’entrata dei beni: modello INTRA 2-bis, natura della transazione codice 4 “Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi”;
  • l’uscita dei beni lavorati verso UE1, Stato membro di origine: modello INTRA 1-bis, codice 5 “Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi”;
  • inoltre le movimentazioni devono essere rilevate nel registro ex art. 50 co.5 DL 331/93.

Se invece i beni non rientrano nello Stato membro di origine.

UE1 >>>beni>>>  IT ………

l’introduzione dei beni in Italia costituisce operazione assimilata ad un acquisto intra UE, ex art. 38 co. 3 lett. b) DL 331/93, e a tal fine per applicare l’imposta dovuta con reverse charge il committente UE1 (senza S.O. in Italia) dovrà registrarsi ai fini IVA mediante identificazione diretta, ex art. 35-ter DPR 633/72, o rappresentante fiscale, ex art. 17 co.3 DPR 633/1972 (Circ. Assonime n. 2/2016). UE1 deve adempiere gli obblighi IVA (tenuta dei registri IVA, liquidazione periodica IVA, versamenti IVA, dichiarazione annuale IVA, INTRASTAT, ecc.). Il prestatore IT non deve in tal caso compilare l’INTRASTAT, ma solo rilevare nel registro le movimentazioni, al fine di vincere le presunzioni di acquisto e di cessione ex DPR 441/97.

            ………           IT >>>beni lavorati>>> ?

la cessione dei beni lavorati ai fini IVA è la seguente:

  • beni ceduti in Italia, l’operazione è una normale cessione interna soggetta a IVA secondo l’aliquota propria del bene; ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’IVA dovuta è applicata con il meccanismo del reverse charge dal cessionario, se soggetto passivo IVA IT; in tal caso, il cedente UE1, seppure registrato ai fini IVA in Italia, non deve fatturare tramite il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta. Diversamente, se il cessionario è un soggetto privato o un soggetto passivo IVA non stabilito in Italia, il cedente UE1 emette fattura (con IVA) tramite il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
  • – beni ceduti a soggetti passivi IVA in altro Stato membro UE2 (diverso da quello di origine), l’operazione è una cessione intra UE, non imponibile ex art. 41 DL 331/93;
  • – beni ceduti extra UE, l’operazione è una cessione all’esportazione, non imponibile ex art. 8 co. 1 DPR 633/72.

In entrambi gli ultimi due casi, il soggetto UE1 deve adempiere agli obblighi IVA, mediante il proprio numero di identificazione diretta o il rappresentante fiscale.

Il servizio di lavorazione (prestazione generica B2B) invece viene fatturato dal prestatore IT sempre in capo allo Stato del committente (UE1) soggetto passivo in art.7-ter DPR 633/72. e con l’annotazione “inversione contabile” ex art. 21 co.6-bis lett. a) DPR 633/7 (il servizio non viene MAI fatturato al rappr. fiscale di UE1). Il prestatore IT infine, presenta l’INTRASTAT, ai fini fiscali, per il servizio reso.

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