Nessun obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti di paesi black list per il 2016.
L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 68495 del 6/4/2017 e comunicato stampa del 24/03/2017 ha esonerato, per le operazioni relative al 2016, dall’obbligo di presentazione dello spesometro:
- per le operazioni attive di importo unitario inferiore ai 3.600 euro al lordo dell’IVA poste in essere dalle agenzie di viaggi ex art. 74-ter DPR 633/1972;
- per le operazioni attive di importo unitario inferiore ai 3.000 euro al netto dell’IVA poste in essere dai commercianti al minuto ex art. 22 DPR 633/1972;
- per le operazioni attive e passive rese e ricevute dalle PA ex art. 1, co. 2, L. 196/2009 e dalle Amministrazioni autonome;
- per i contribuenti che hanno già effettuato la trasmissione dei dati delle fatture al sistema TS (compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici sanitari) possono non riportare tali dati nello stesso modello;
- le operazioni intercorse con soggetti black list; queste operazioni non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.
Lo spesometro scade il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (per i soggetti passivi con liquidazione IVA mensile), o il 20 aprile (per i soggetti passivi con liquidazione IVA trimestrale).
Si ricorda che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dal DL 193/2016 all’art. 21 DL 78/2010, lo spesometro è stato sostituito dal nuovo obbligo di comunicazione telematica dei dati delle fatture.
(V. anche Assonime, nota del 7/04/2017)