Nel conferimento d’azienda, o di ramo di azienda, il conferitario succede al conferente in tutti gli obblighi e i diritti relativi all’applicazione dell’IVA e inerenti il complesso aziendale trasferito: il diritto del conferitario di usufruire del plafond IVA maturato dal conferente non è però esplicitamente previsto dalla normativa IVA, per cui si fa riferimento alla prassi dell’Agenzia Entrate ed alla giurisprudenza.
L’Agenzia Entrate spiega con RM 165/E/2008 che nel conferimento d’azienda il conferitario subentra come esportatore abituale solo se:
- il conferimento ha per oggetto anche i rapporti giuridici relativi al complesso aziendale conferito e
- il conferitario continua senza soluzione di continuità l’attività svolta dal conferente; per quest’ultima condizione non c’è necessità di subentro “universale”, né di trasferimento di tutte le posizioni attive e passive afferenti l’attività rivolta ai clienti non residenti, in quanto il diritto a fruire dell’agevolazione del plafond ex art. 8, co.2 DPR 633/1972 deriva da una situazione soggettiva del conferitario, determinabile in base alla legge (esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intra UE >= 10% del volume d’affari).
Nel caso di conferimento di ramo d’azienda, se entrambe le parti continuano a effettuare operazioni che attribuiscano lo status di esportatore abituale, la quantificazione del plafond da trasferire avviene come segue:
- se il conferitario ha una contabilità separata o ha individuato criteri oggettivi per l’attribuzione a ciascun ramo di azienda delle diverse operazioni attive, la ripartizione del plafond si fa sulla base di tali criteri;
- se il conferitario non si trova nelle condizioni di cui sopra, la ripartizione avverrà sulla base del rapporto tra l’ammontare stimato delle operazioni non imponibili che ciascun soggetto presume di porre in essere l’anno successivo (o nei 12 mesi successivi) a quello del perfezionamento dell’operazione e il totale delle predette operazioni (RM 124/E/2011).
Si precisa che ex RM 77/E/2002, non si può passare in corso d’anno da un metodo di determinazione del plafond all’altro e, pertanto, se il conferente ha adottato il metodo del plafond mobile, la conferitaria dovrà seguire tale metodo fino al 31/12 dell’anno in cui si è perfezionata l’operazione, e potrà cambiare metodo solo dal 1/1 dell’anno successivo.
Di conseguenza, dal mese successivo a quello di perfezionamento dell’operazione, il conferitario dovrà considerare:
- in parte le operazioni da esso effettuate e
- in parte le operazioni effettuate dalla conferente.
Il trasferimento del plafond dovrà inoltre risultare:
- dall’atto di conferimento e
- da dichiarazione di variazione dati IVA, ex art. 35 DPR 633/72 (mod. AA7/10 o AA9/11 per le persone fisiche); qui nel quadro D, il conferitario dovrà barrare la casella 2a (conferimento di ramo di azienda) o 1c (conferimento di azienda) e la casella PL della sezione 1 e il conferente la casella PL della sezione 2.
In dichiarazione IVA, il conferitario dovrà inoltre indicare al rigo VC14 la disponibilità del plafond alla data del trasferimento del beneficio nonché il metodo di determinazione e dovrà compilare i righi da VC1 a VC13 in relazione al periodo di utilizzo dello stesso.
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