DOGANA: garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

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Per i depositi IVA ci sono garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

L’Agenzia Entrate, con la RM 5/E/2018, ha precisato che la garanzia (ex DL 193/2016, in vigore dal 1° aprile 2017) per l’estrazione dei beni dal deposito IVA si differenzia da quella che viene prestata all’immissione in libera pratica dei beni con contestuale introduzione nel deposito IVA.

Le differenze sono le seguenti:

  • soggetto tenuto alla prestazione:
    • la garanzia “in entrata” è prestata dal soggetto che introduce i beni nel deposito,
    • quella “in uscita” dal soggetto che fa l’estrazione;
  • durata della garanzia:
    • la garanzia “in uscita” ha durata di sei mesi,
    • quella “in entrata” dura sino alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA, da parte di colui che estrae i beni dal deposito.

Ex artt. 2 e 4 DM 23 febbraio 2017, se il soggetto che ha introdotto i beni nel deposito IVA è lo stesso che procede all’estrazione, la garanzia “in uscita” non è dovuta.

Per la garanzia “in entrata” (immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA):

  • ex art. 50-bis co.4 lett. b) DL 331/93 tali operazioni per essere effettuate senza pagamento dell’IVA all’importazione, richiedono la prestazione di garanzia commisurata all’IVA che sarebbe dovuta. Sono esonerati da tale garanzia i soggetti in possesso della certificazione AEO nonché i soggetti ex art. 90 DPR 43/73 (es. amministrazioni pubbliche).

Per la garanzia “in uscita” (estrazione beni dal deposito IVA):

  • ex art. 50-bis co.6 (modificato dal DL 193/2016) l’IVA può essere assolta tramite reverse charge da parte del soggetto che fa l’estrazione, a condizione che sia prestata, anche qui, idonea garanzia. Ex art. 2 DM 23 febbraio 2017, tale garanzia è dovuta, per l’importo corrispondente all’IVA dovuta, secondo le modalità già previste con riferimento ai rimborsi IVA ex  art. 38-bis co. 5 DPR 633/72 (cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o da impresa commerciale ovvero polizza fideiussoria assicurativa).

Secondo l’Agenzia Entrate, la prestazione della garanzia “in uscita” costituisce comunque ipotesi residuale, essendo dovuta soltanto al di fuori delle seguenti ipotesi di esonero:

  • se il soggetto che estrae i beni ha i requisiti di affidabilità ex art. 2 co. 1 DM 23 febbraio 2017, relativi al corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell’IVA nei tre periodi d’imposta precedenti (possono essere autocertificati con dichiarazione sostitutiva da consegnarsi al gestore del deposito);
  • se il soggetto che estrae i beni coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito stesso (in tal caso ha già prestato la garanzia “in entrata”);
  • negli stessi in casi in cui non è dovuta “in entrata” (il soggetto che estrae è certificato AEO oppure è esonerato ex art. 90 DPR 43/73).

Per i soggetti degli ultimi due punti si presumono sussistenti i requisiti di affidabilità di cui al primo punto.

Si precisa infine che, se il soggetto che estrae i beni è esonerato dalla prestazione della garanzia in “uscita”, restano uguali le modalità di svincolo della garanzia “in entrata”, che richiedono la comunicazione, al gestore del deposito, dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta.

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