Passate le scadenze INTRASTAT del 4° trimestre 2017/ dicembre 2017, proviamo a fare il punto della situazione su come si evolverà questo obbligo.
Prima scadenza con le modifiche normative: 26 febbraio 2018. In questa data per i soggetti che hanno l’INTRASTAT mensile, scade il termine per la presentazione dei modelli, relativi a gennaio 2018.
Con il provv. Agenzia Entrate n. 194409/2017, di concerto con l’Agenzia Dogane e l’ISTAT, e poi con la Nota Agenzia Dogane 110586/RU del 9/10/2017 sono state stabilite le semplificazioni negli obblighi di presentazione dei modelli dopo le modifiche ex art. 13 comma 4-quater DL 244/2016, che sono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti:
- INTRASTAT acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute: NON si deve più fare la trasmissione ai soli fini fiscali:
- per i trimestrali è abolita la presentazione dei modelli INTRA ;
- i mensili presentano i modelli INTRASTAT mensili relativi agli acquisti di beni e servizi ai soli fini statistici;
- INTRASTAT cessioni di beni e prestazioni di servizi rese: restano gli attuali modelli.
- Per quanto concerne le periodicità vengono innalzate le soglie:
- per gli acquisti di beni e di servizi, dal 2018, la periodicità è in ogni caso mensile, poichè l’obbligo di presentazione degli INTRA 2 sussiste a condizione che siano superate le nuove soglie: 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni – 100.000 euro trimestrali per le prestazioni ricevute.
- per le cessioni di beni e di servizi resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010);
- per le cessioni di beni c’è l’innalzamento a 100.000 euro ai fini della compilazione della sezione statistica (chiaramente è poco una semplificazione, costringe a fare un’altro calcolo, solo per non inserire i pesi e le unità supplementari)
- per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater), vi è la semplificazione dell’individuazione del “Codice Servizio” (colonna 8) con limitazione al quinto livello della classificazione CPA, con riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare e verrà successivamente introdotto anche un motore di ricerca e forme di assistenza più mirata in ausilio degli operatori.
Alcune delle criticità ad oggi
Periodicità
Per le cessioni di beni e servizi resi le soglie (entrambe pari a 50.000 euro) sembra che vadano considerate indipendenti: sul provvedimento si dice che la verifica sul superamento delle soglie “sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni” e che “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”. Esempio pratico: se un soggetto passivo trimestrale supera la soglia di 50.000 euro per le cessioni di beni (ad es. 55.000 € di cessioni di beni) ma non la supera anche per le prestazioni rese (prestazioni di servizi rese per 40.000), diventa mensile soltanto per le cessioni di beni.
Per gli acquisti di beni e servizi ad es. un soggetto che ha effettuato per uno dei quattro trimestri precedenti:
- acquisti di beni per 220.000 e acquisti di servizi per 20.000 dovrà presentare per tutto il 2018 l’INTRA mensile ai soli fini statistici solo per gli acquisti intra Ue di beni;
- acquisti di beni per 220.000 e acquisti di servizi per 110.000 dovrà presentare per tutto il 2018 l’INTRA mensile ai soli fini statistici per i beni e i servizi;
- acquisti di beni per 160.000 e acquisti di servizi per 110.000 dovrà presentare per tutto il 2018 l’INTRA mensile ai soli fini statistici solo per i servizi ricevuti.
L’obbligo di presentazione ai soli fini statistici dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti sembra che non significhi che l’obbligo di compilazione degli INTRASTAT si limita alla sola parte statistica, ma piuttosto che la presentazione abbia valenza esclusivamente statistica; nel provvedimento infatti c’è scritto che le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione degli INTRA 2 (“trimestrali”) verranno ricavate dalla comunicazione dei dati delle fatture inviata ex art. 21 DL 78/2010 o dell’art. 1 comma 3 DLgs. 127/2015 (il fantastico spesometro), ossia da una comunicazione che non prevede l’indicazione dei dati statistici previsti all’interno dei modelli INTRASTAT.
Infine, è bene precisare che l’obbligo di comunicare i dati statistici delle operazioni comunitarie è stato introdotto dal Reg. CE 638/2004 per i soli scambi di beni tra Stati membri, e non anche per le prestazioni di servizi.
Insomma, restano alcuni dubbi, ma non temete: sicuramente a ridosso di scadenza sarà emanato qualcosa.
VEDI ANCHE: UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto in aggiornamento)