Territorialità IVA per la messa a disposizione del luogo destinato a un evento: sono servizi immobiliari
Interpello n. 77 del 22 novembre 2018: sono prestazioni relative a beni immobili, ai fini della territorialità IVA, anche i servizi di messa a disposizione dei luoghi unitamente a servizi aggiuntivi il cui corrispettivo è incluso nel prezzo complessivo del contratto. In tal caso si applica l’IVA nello Stato in cui si trova il bene immobile cui la prestazione si riferisce (art. 7- quater DPR 633/1972) e non nello Stato del committente soggetto passivo (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/1972).
Ex art. 31-bis , par. 1, Reg. UE 282/2011, rientrano tra i servizi immobiliari i servizi che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni” (immobili). La messa a disposizione del luogo destinato ad un evento (nel caso di specie, per la durata dell’evento, viene data disponibilità di un parco, una villa, una foresteria, ed altre strutture immobiliari), secondo l’Agenzia Entrate, soddisfa il “nesso” rispetto al bene immobile considerato. Ex lett. a) art. 31- bis, par. 1, Reg. UE 282/2011, infatti, il nesso si riscontra, in particolare, “allorquando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ovvero quando il servizio è erogato o destinato all’immobile”; condizione che in questo caso soddisfatta.
Il servizio di messa a disposizione del luogo destinato a un evento non può essere considerato “servizio generico”, territorialmente irrilevante ai fini IVA in Italia (art. 7 ter DPR 633/1972), come aveva invece ipotizzato il soggetto interpellante, se resi a un committente stabilito all’estero; secondo l’Agenzia, è inapplicabile, nella fattispecie, l’art. 31- bis, par. 3, lett. e) Reg. UE 282/2011 che esclude dai servizi immobiliari “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati (…)“.
Secondo l’interpello n. 77/2018 rientrano anche i servizi accessori resi unitamente alla messa a disposizione del luogo dell’evento: sono i servizi aggiuntivi “obbligatori” (es. progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, servizi di security, climatizzazione e illuminazione, smaltimento dei rifiuti) e i servizi aggiuntivi “opzionali” (es fornitura di arredi, di servizi audio e video, di addobbi floreali, di intrattenimento, di ristorazione); l’Agenzia Entrate giunge alla conclusione che tutti i predetti servizi aggiuntivi soddisfino il nesso di accessorietà ex art. 12 DPR 633/1972, i servizi “obbligatori” in quanto “strettamente collegati all’immobile” e quindi inclusi nella messa a disposizione dello stesso; i servizi “opzionali” in quanto aventi la finalità di rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del committente. In conclusione, anche i servizi accessori sono soggetti al trattamento IVA dell’operazione principale (ex art. 7- quater DPR 633/72, rilevanti territorialmente nello Stato ove l’immobile è situato, a prescindere dal luogo di stabilimento del committente ).