Export DPI e dispositivi di ventilazione in emergenza COVID-19: ridotte le autorizzazioni necessarie.
Il Reg. UE 568/2020 entrato in vigore il 26/04/2020 è di grande interesse per le aziende che vogliono riconvertirsi alla produzione di DPI o che hanno a disposizione uno stock di materiale e devono esportarlo per, ad esempio, altre società del loro gruppo, in quanto:
- riduce l’elenco dei DPI che richiedono l’autorizzazione all’esportazione extra-UE (v. Reg. (UE) 402/2020 del 15/03/2020)
- aumenta gli Stati extra-UE per cui non è richiesta l’autorizzazione all’export (rispetto al Reg. (UE) 426/2020)
Tale regolamento sarà efficace per 30 giorni fermo restando che la Commissione può adeguarne il periodo e l’ambito oggettivo di applicazione alla luce dell’evolversi dell’epidemia COVID-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nella UE.
IN DETTAGLIO
Il Reg. UE 568/2020 sottopone ad autorizzazione i DPI ex allegato I:
- occhiali, visiere e schermi protettivi;
- dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine);
- indumenti protettivi.
Ciò in quanto la domanda di DPI nella UE rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante nonostante le scorte create nel quadro del meccanismo UE di protezione civile (UCPM) e l’istituzione di una centrale di coordinamento volta a fare corrispondere domanda e offerta nella UE ed agevolare il funzionamento del mercato interno.
Non saranno più soggetti a restrizioni all’export schermi facciali e guanti.
L’autorizzazione, da presentarsi al momento della dichiarazione di esportazione, non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione e per le merci non unionali (i.e. riesportazioni da deposito doganale).
PAESI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Non occorre autorizzazione all’esportazione per
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, isole Far Oer, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e alcuni Paesi e Territori d’oltremare (già da prima),
- inoltre Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
Nello spirito di solidarietà internazionale, il nuovo regolamento richiede esplicitamente agli Stati membri di
- autorizzare le esportazioni di forniture di emergenza nel contesto dell’aiuto umanitario e di elaborare le domande in modo rapido;
- valutare positivamente le esportazioni verso enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dal COVID-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia, previa verifica della disponibilità presso la Commissione.
CLAUSOLA ANTIELUSIVA
Si prevede che laddove il volume delle esportazioni sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro o nella UE e non serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico ufficiale o professionale in quel Paese terzo, gli Stati membri, al momento di valutare se rilasciare o meno un’autorizzazione (tranne che per le forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari), siano tenuti a consultare la Commissione affinché quest’ultima emetta un parere entro 48 ore, e ad informare la stessa sulle autorizzazioni rilasciate o rigettate (art. 4 “notifiche”).
Questo al fine di non autorizzare esportazioni che creino distorsioni speculative e che consentano la costituzione di scorte e acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.
DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE
A partire dal 24/04/2020 (Ordinanza n. 667 Protezione Civile), è cessato il divieto di esportazione di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi di cui alle Ordinanze 639 e 641 Protezione Civile.