E’ ammessa l’identificazione diretta ai fini IVA per soggetti stabiliti in Norvegia.
I soggetti economici stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per i diritti e doveri in materia di IVA in Italia.
Lo chiarisce l’Agenzia Entrate con la RM 44/E/2020 del 28/07/2020.
Per i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia le alternative sono le seguenti:
- nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 DPR 633/1972),
- identificazione diretta con le modalità ex art. 35-ter DPR 633/1972.
Ex art. 35-ter comma 5 DPR 633/1972 la possibilità di avvalersi dell’identificazione diretta:
- è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Ue;
- è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE, per i soggetti extra UE.
In data 01/08/2018, la Norvegia ha sottoscritto con l’UE un accordo per la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi.
L’accordo è sostanzialmente uguale a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’UE, con riguardo all’IVA. Per tale motivo questo accordo consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.