Con il recepimento della direttiva 2008/8/CE, avvenuto in Italia con D.Lgs 18/2010, si attua sostanzialmente la tassazione dei servizi nel luogo in cui questi vengono effettivamente utilizzati.
In pratica, viene sovvertita la regola in vigore fino al 31/12/2009, per cui le operazioni relative allo scambio di servizi si considerano effettuate nel Paese del committente e non in quello del prestatore.
La descritta modalità di tassazione rappresenta un primo passo verso la tassazione dei beni e servizi nel Paese di destinazione, che è il sistema a regime per gli Stati membri. In tal modo, infatti, l’IVA va direttamente nelle casse dello Stato che ha diritto alla percezione dell’imposta, sistema che per ragioni politiche e amministrative ancora non si applica nel settore dello scambio di beni.
La direttiva precisa inoltre che, qualora i servizi siano resi in uno Stato in cui gli stessi sono esenti, non c’è obbligo di presentazione dell’Intrastat.
Se tale esclusione ha senza dubbio una valida ragione, cioè evitare inutili insorgenze di un credito IVA in capo al committente, comporta per coloro che forniscono servizi un aggravio di competenze, in quanto, per un corretto adempimento degli obblighi connessi all’invio del modello INTRASTAT, devono conoscere la normativa vigente negli altri Stati.
Novità per le dichiarazioni INTRASTAT 2010 (Direttiva comunitaria 2006/112/CE e successive modifiche)
Sono state da poco emanate le norme di recepimento (D.Lgs 18/2010) della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE che:
- estendono l’obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario;
- rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
- eliminano la cadenza di presentazione annuale;
- prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
- introducono nuove modalità per il cambio di periodicità.
INTRASTAT SERVIZI
Dal 1° gennaio, con il D.Lgs 18/2010 di recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, che modificano e integrano la direttiva 206/112/CE, entrano in vigore nuovi obblighi per i soggetti passivi che effettuano scambi di servizi intracomunitari.
In particolare, la direttiva 2008/8/CE stabilisce l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA di comunicare le prestazioni di servizio effettuate con operatori comunitari. Vengono quindi introdotti nel sistema delle operazioni intracomunitarie nuovi modelli, che includono i servizi, in cui vanno riportate le informazioni relative alle prestazioni di servizio effettuate (rese o ricevute). Il nuovo obbligo nasce dall’esigenza, emersa dalla collaborazione tra gli Stati membri, di contrastare più efficacemente le frodi intracomunitarie all’IVA. Il modello Intrastat servizi, pur comportando un aggravio degli adempimenti a carico degli operatori, sarà uno strumento utile di contrasto alle frodi, in quanto fornirà una serie di informazioni che saranno rapidamente disponibili per le Amministrazioni fiscali.
Inoltre la direttiva 2008/117CE ha previsto, come regola generale, l’obbligo a carico del prestatore o del committente del servizio, della presentazione mensile del modello Intrastat per tutte le prestazioni poste in essere nel mese solare precedente. La stessa direttiva ha inoltre previsto la possibilità, solo sulla base di un’autorizzazione che verrà concessa su richiesta dell’interessato, di derogare alle regole generali e pertanto permettere l’invio trimestrale dei modelli in modo da comprendere tutte le operazioni effettuate in un trimestre.
Con CM 5/E del 17/02/2010, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, a causa delle obiettive condizioni di incertezza, non saranno applicate sanzioni per le violazioni (sanate entro il 20 luglio 2010), riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Con Determinazione n° 22778 del 22 febbraio 2010 il direttore dell’agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore dell’agenzia delle Entrate, ha approvato i nuovi modelli Intrastat per i servizi, stabilito le relative modalità di compilazione e le caratteristiche tecniche di trasmissione,
Con DM 22/02/2010 il Ministero delle Finanze ha approvato il decreto attuativo.
Tutto ciò ad appena 3 giorni di distanza della prima scadenza per l’obbligatorietà della trasmissione telematica (25/01 elenchi mensili relativi a gennaio 2010).
Successivamente con CM 14/E del 18/03/2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni per il periodo transitorio (1° gennaio – 19 febbraio 2010), in merito alla periodicità degli elenchi , ed ha contestualmente aperto un forum sui modelli Intrastat in cui gli utenti possono inviare domande, che saranno oggetto di una circolare in uscita nel mese di maggio (che non si è ancora vista).
Con Determinazione n° 63336 del 7 maggio 2010 l’Agenzia delle Dogane, di concerto con l’Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di trasmissione degli elenchi INTRASTAT anche agli utenti de i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Lo Studio invita pertanto a monitorare la situazione e, qualora non si sia già utenti del servizio telematico doganale, a consultare il sito per trovare le informazioni necessarie per aderirvi, disponibili al seguente indirizzo:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./
L’Agenzia delle Dogane ha attivato inoltre una casella mail a cui inoltrare eventuali quesiti: dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it dopo aver verificato che le informazioni non siano già presenti nella sezione dedicata all’Intrastat sul sito dell’Agenzia all’indirizzo
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/