TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI: Decreto IVA su e-commerce

Decreto IVA su e-commerce: con il DLgs. 83/2021 vengono recepite le novità in vigore dal 1° luglio 2021

E’ stato pubblicato il DLgs. n. 83/2021, che recepisce gli artt. 2 e 3 Direttiva 2017/2455/UE, e anche la direttiva 2019/1995/UE; si tratta di riforme dell’IVA sul commercio elettronico, per facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella UE condizioni di parità con le imprese di Paesi extra UE.

Il DLgs. n. 83/2021  modifica il DPR 633/1972 e il DL 331/1993, nel senso di

  • riformare la disciplina delle vendite a distanza,
  • introdurre nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella UE;
  • estendere l’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS) che diventa OSS (One Stop Shop).

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Decreto IVA su e-commerce: NOVITA’ DELLA RIFORMA

Sono le seguenti:

  • possibilità di avvalersi del regime speciale (versione UE e non UE) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma anche per la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella UE, le vendite a distanza intra UE di beni, ecc.). Anche per tali operazioni, sarà quindi possibile dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE nel solo Stato di identificazione, tramite un portale web, senza che il soggetto passivo debba identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato UE in cui effettua le operazioni.
  • abolizione dell’esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella UE, ed introduzione del regime di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (IOSS – Import One Stop Shop). Con l’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro UE, è esente da IVA. L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 DPR 633/1972).

Decreto IVA su e-commerce: REGIMI SPECIALI

Si configurano quindi tre regimi speciali:

  • OSS versione UE, al quale possono registrarsi:
    • i soggetti passivi stabiliti nell’UE che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • i soggetti passivi non stabiliti nell’UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    • le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis DPR 633/1972).
  • OSS versione non UE, al quale possono registrarsi:
    • i soggetti passivi non stabiliti nell’UE che prestano servizi B2C nella UE
  • IOSS, al quale possono registrarsi:
    • tutti i soggetti passivi (stabiliti o no nell’UE, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro. Tuttavia, i soggetti che non hanno una sede nell’UE devono nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA).

Decreto IVA su e-commerce: UTILIZZO REGIMI SPECIALI

Un soggetto passivo stabilito nella UE (quindi anche Italia) può utilizzare:

  • OSS UE per centralizzare l’assolvimento dell’IVA su:
    • vendite a distanza intra UE di beni
    • servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Un soggetto passivo non stabilito nella UE può utilizzare:

  • OSS UE per le vendite a distanza intra UE di beni;
  • OSS non UE per i servizi B2C resi nella UE;
  • IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.

Un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni con le operazioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’IVA dovuta negli altri Stati membri, e presenterà:

  • dichiarazione trimestrale per l’OSS
  • dichiarazione mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

Le modalità operative di applicazione dei regimi speciali saranno definite con successivi provvedimenti dell’Agenzia Entrate o dell’Agenzia Dogane e monopoli.

Decreto IVA su e-commerce: DECORRENZA ED ENTRATA IN VIGORE

L’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile 2021. Il DLgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

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Bandi Regione Marche: STARTUP Innovative

AGEVOLAZIONI PER LE STARTUP INNOVATIVE DELLA REGIONE MARCHE

Fonte: Studio Astolfi

LINK REGIONE MARCHE CON TUTTA LA NORMATIVA

FONDI STANZIATI € 1.000.000,00

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando Regione Marche: STARTUP Innovative esclusivamente le imprese singole operanti in ambiti e/o settori ad alta intensità di conoscenza, regolarmente costituite e registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dedicata alle start-up innovative come definite all’art. 25 del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012 e s.m.i.

PROGETTI AMMISSIBILI (3.1)

I progetti agevolabili devono riguardare la realizzazione dei primi investimenti necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi oggetto di precedente attività di ricerca e possono prevedere l’inserimento in azienda di una o più unità di personale con profilo specialistico con contratto di lavoro subordinato.

APERTURA: 15 giugno 2021

SCADENZA: 10 settembre 2021 (non è un click day, ci sarà una graduatoria)

AMMESSE SOLO DOMANDE A PREVENTIVO

I progetti dovranno essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e non oltre 90 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni.

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO: 12 mesi dalla data di avvio

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISIBILI (3.4)

A. Spese per l’acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati in modalità cloud computing e saas (software as a service), nonché di system integration applicativa e connettività dedicata;

B. Spese per l’acquisizione, ottenimento di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la ricerca di anteriorità, la convalida e la difesa degli attivi immateriali  (indipendentemente dalla loro capitalizzazione come investimenti immateriali); costi legati alla concessione e all’estensione dei propri brevetti nazionali e internazionali.

C. Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche per esigenze produttive;

D. Spese per l’effettuazione di prove/test per la verifica delle caratteristiche del prodotto e per l’ottenimento di certificazioni di prodotto e di processo;

E. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione e strettamente necessarie per la crescita ed il consolidamento sul mercato, inclusi studi di mercato, analisi dei clienti, dei fornitori e dei potenziali competitors, definizione della strategia promozionale e di marketing, inclusa la partecipazione a fiere ed eventi, progettazione e pianificazione organizzativa e gestionale, sviluppo digitale (max 50% del costo complessivo ammissibile del progetto);

F. Spese per il personale specialistico inserito in azienda con contratto di lavoro subordinato per attività di digital marketing finalizzate alla penetrazione commerciale; rientrano in tali attività, a titolo esemplificativo, investimenti in sviluppo di nuove piattaforme E-commerce, siti web o App, il posizionamento sui motori di ricerca (SEO), campagne pubblicitarie su Google Adwords e i Social Media, nonché tutto ciò che riguarda la comunicazione online e attività ad essa correlate (l’importo è riconosciuto forfettariamente nella percentuale del 20% dei costi diretti dell’operazione);

G. Spese generali direttamente imputabili alla realizzazione del business plan (l’importo è riconosciuto forfettariamente nella percentuale del 15% dei costi diretti per il personale ).

SPESE NON AMMESSE (3.5)

  1. Spese connesse all’attività di ricerca  e sviluppo sperimentale
  2. Beni usati
  3. investimenti meramente sostitutivi
  4. Autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto;
  5. Beni in leasing
  6. altri

L’AGEVOLAZIONE NON E’ IN DE MINIMIS (3.6) ma secondo Reg. UE 651/2014

AGEVOLAZIONE (3.6): CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 60%

Oltre alla percentuale di contributo suddetta, e fermo restando i limiti sopraindicati, è prevista una maggiorazione del contributo pari al 10% per i progetti che prevedono l’inserimento in azienda di almeno un profilo specialistico con contratto di lavoro subordinato per attività di digital marketing finalizzate alla penetrazione commerciale. Sono esclusi i componenti della compagine societaria e i loro familiari e affini fino al terzo grado.

CONTRIBUTO MASSIMO (3.6): € 100.000,000

INVESTIMENTO MINIMO (3.6): € 40.000,00

COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO (3.8)

L’investimento complessivo (I) deve essere coperto con mezzi propri (P) e con finanziamenti bancari (F).

Il proponente deve rispettare la seguente formula di equilibrio finanziario:
I = P + F

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (5.2)

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DOGANA: certificati origine EUR1 full digital per la Svizzera

Origine doganale delle merci: certificati origine EUR1 full digital per le esportazioni verso la Svizzera, con superamento della procedura di “previdimazione”.
L’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), con la CM 16/D/2021 del 30 aprile 2021, ha fornito importanti aggiornamenti sulle procedure di richiesta e rilascio dei certificati di origine preferenziale.
Ricordiamo che, per le esportazioni verso la Svizzera, dal 15 marzo 2021 è partita la procedura sperimentale di richiesta dei certificati EUR1 in modalità “full digital”: data la significativa adesione degli operatori economici e i positivi risultati raggiunti, l’ADM ha reso noto che per le operazioni di esportazione dall’Italia verso la Svizzera, sussistano i presupposti per il superamento della “previdimazione” dei relativi certificati di origine delle merci.
Dal 1° maggio 2021, per le esportazioni verso la Svizzera non è più consentita la stampa del certificato di origine EUR1 su moduli previdimati dalle Dogane: se l’operatore economico non vuole fare la procedura sperimentale EUR1 “full digital”, dovrà fare richiesta digitale del certificato di origine che sarà poi validato in forma cartacea dal competente Ufficio Dogane.
Inoltre, considerati il perdurare della pandemia in corso e la conseguente proroga dello stato di emergenza da COVID-19, è possibile avvalersi, fino al 31 luglio 2021, della procedura di “previdimazione” dei certificati EUR1, EURMED e A.TR relativi ad operazioni di esportazione diverse da quelle con la Svizzera.

Vai alla sezione del sito delle Dogane per la procedura FULL DIGITAL

Vai alla sezione del sito sull’ORIGINE MERCI

INTRASTAT: link rapidi

Di seguito alcuni link rapidi, utili per l’adempimento Intrastat:

INTRASTAT

Software – Programmi per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari

Link: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-intrastat-intrastat

Faq e assistenza online

Link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat

VIES

Verifica delle partite IVA intracomunitarie, da effettuare prima di ogni operazione con la controparte comunitaria

Link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CREDENZIALI ACCESSO

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Link: COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE

Mini e-book  utile per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale (tempo: meno di 15 minuti)
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane (meno di 5 minuti)
  • utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

SITO DELLO STUDIO

Articolo aggiornato sulle SANZIONI INTRASTAT

Link: https://www.studiogiardini.com/wordpress/intrastat-sanzioni-applicabili-aggiornamento-2021.html

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito