FOTOVOLTAICO: utility dichiarazione energia elettrica al 31 marzo Impianti CESSIONE TOTALE

Fotovoltaico Utility dichiarazione energia elettrica al 31 marzo 2021 – Impianti CESSIONE TOTALE – Excel + E-book

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Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere inviata all’Agenzia Dogane e Monopoli la Dichiarazione Annuale di Consumo (Mod. AD-1). Per l’anno 2020 la scadenza è il 31/03/2021. Tale adempimento è obbligatorio per tutti gli impianti fotovoltaici con potenza > 20 kwp. Le sanzioni previste in caso di inadempimento vanno dai 500 € ai 3000 € fino nei casi più gravi alla sospensione dell’incentivo da parte del GSE.

DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO

Tale obbligo è previsto dal TUA (Testo Unico Accise D.Lgs 504/1995), che all’art.53, commi 1 e 2, individua i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e all’art.53 co.8 impone a quegli stessi soggetti di presentare la dichiarazione annuale di consumo, per fornire gli elementi necessari all’accertamento e liquidazione del debito d’imposta. La dichiarazione va fatta anche per soli usi esenti. Inoltre l’art.53-bis individua altri soggetti a loro volta obbligati a presentare la dichiarazione.
Esistono quindi tre tipi di SOGGETTI tenuti alla dichiarazione che sono definiti come segue:
• OBBLIGATI CON LICENZA: a questa categoria appartengono i seguenti casi
– officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente
– tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle Officine di produzione da fonti rinnovabili uso esente
– officina d’acquisto per uso proprio
– officina d’acquisto per rivendita
– officina di produzione + officina d’acquisto per uso proprio
• OBBLIGATI CON AUTORIZZAZIONE: a questa categoria appartengono i seguenti casi
– vendita al consumatore finale
• NON OBBLIGATI: a questa categoria appartengono i seguenti casi
– officina di produzione
– rete di trasporto/ distribuzione

Il caso trattato in questo e-book è quello seguente:
    Soggetti non obbligati – Officina di produzione, che corrisponde alla casistica degli impianti a CESSIONE TOTALE

COME INVIARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO

In precedenza si usava il software Elettricità dell’Agenzia Dogane: si scaricava, si compilava la dichiarazione, si firmava digitalmente ed inviava attraverso il STD (Servizio Telematico Doganale).
Obbligatoriamente a partire dalla dichiarazione del 2020, che si presenta entro il prossimo 31 marzo 2021, la modalità di invio è cambiata drasticamente.
Non più software, ma Web Service oppure Area Riservata del portale ADM.
Cosa fare quindi, considerando che, oberati da altri millemila adempimenti, arriverete a ridosso di scadenza come sempre? Le scelte sono 2:
1° scelta – vi rivolgete al call center dogane 800257428 dove, al netto delle attese, vi diranno qualche cosa alla volta, e probabilmente perderete ore ed ore del vostro tempo prima di capire, oltre ai frequenti blocchi del sito di assistenza (abituatevi a questa schermata)

2° scelta – si legge la guida e si va lisci come l’olio. Nella migliore delle ipotesi ci vogliono 30 minuti, nella peggiore 1 ora (e non un giorno intero come sarebbe senza questa mini guida). Senza contare che l’anno prossimo al momento di ripresentare la dichiarazione si potrà riutilizzare questa guida.

COSA C’E’ NELL’UTILITY

La GUIDA comprende:
1) UTILITY EXCEL per gli IMPIANTI A CESSIONE TOTALE (RID) per ricavare i dati da inviare all’Agenzia Dogane ed anche per tenere un registro informatico dei valori annuali in modo da avere sempre le dichiarazioni pronte;
2) e-book in pdf che spiega:
– come usare l’utility
– come fare la dichiarazione per questo tipo d’impianto, passo per passo, con esempi reali, e i casi particolari (ad es. il cambio di contatore in corso d’anno);
– la NUOVA PROCEDURA DI INSERIMENTO E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE (novità di quest’anno – valido per ogni tipo di impianto).

Tutta la procedura è stata pensata per poter essere utilizzata subito da chiunque, anche dal meno esperto. Aprite l’e-book e seguitelo passo passo.

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Hai invece un impianto Fotovoltaico in Regime di Scambio Sul Posto – Uso Esente Accisa? Vedi l’UTILITY PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SCAMBIO SUL POSTO

FOTOVOLTAICO: utility dichiarazione energia elettrica al 31 marzo Impianti USO ESENTE ACCISA

Fotovoltaico Utility dichiarazione energia elettrica al 31 marzo 2021 – Impianti USO ESENTE ACCISA – Excel + E-book

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Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere inviata telematicamente all’Agenzia Dogane e Monopoli la Dichiarazione Annuale di Consumo (Mod. AD-1). Per l’anno 2020 la scadenza è il 31/03/2021. Tale adempimento è obbligatorio per tutti gli impianti fotovoltaici con potenza > 20 kwp. Le sanzioni previste in caso di inadempimento vanno dai 500 € ai 3000 € fino nei casi più gravi alla sospensione dell’incentivo da parte del GSE.

DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO

Questo obbligo è previsto dal TUA (Testo Unico Accise D.Lgs 504/1995 e s.m.i.), che all’art.53, commi 1 e 2, individua i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e all’art.53 co.8 impone a quegli stessi soggetti di presentare la dichiarazione annuale di consumo, per fornire tutti gli elementi necessari all’accertamento e liquidazione del debito d’imposta. La dichiarazione va fatta anche per soli usi esenti. Inoltre l’art.53-bis individua altri soggetti a loro volta obbligati a presentare la dichiarazione.
Esistono quindi tre tipi di soggetti tenuti alla dichiarazione che sono definiti come segue:
•    SOGGETTI OBBLIGATI CON LICENZA: a questa categoria appartengono i seguenti casi
– officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente
– tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle Officine di produzione da fonti rinnovabili uso esente
– officina d’acquisto per uso proprio
– officina d’acquisto per rivendita
– officina di produzione + officina d’acquisto per uso proprio
•    SOGGETTI OBBLIGATI CON AUTORIZZAZIONE: a questa categoria appartengono i seguenti casi
– vendita al consumatore finale
•    SOGGETTI NON OBBLIGATI: a questa categoria appartengono i seguenti casi
– officina di produzione
– rete di trasporto/ distribuzione

Il caso trattato in questo e-book è quello seguente:
•    Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente accisa, che abbraccia parte della casistica degli impianti a SCAMBIO SUL POSTO

COME INVIARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO

In precedenza si usava il software Elettricità dell’Agenzia Dogane: si scaricava, si compilava la dichiarazione, si firmava digitalmente ed inviava attraverso il STD (Servizio Telematico Doganale).
Obbligatoriamente a partire dalla dichiarazione del 2020, che si presenta entro il prossimo 31 marzo 2021, la modalità di invio è cambiata drasticamente.
Niente più software, ma Web Service oppure Area Riservata del portale ADM.
Cosa fare quindi, considerando che, oberati da altri millemila adempimenti, arriverete a ridosso di scadenza come sempre? Le scelte sono 2:
1° scelta – vi rivolgete al call center dogane 800257428 dove, al netto delle attese, vi diranno qualche cosa alla volta, e probabilmente perderete ore ed ore del vostro tempo prima di capire, oltre ai frequenti blocchi del sito di assistenza (abituatevi a questa schermata)

2° scelta – si legge la guida e si va lisci come l’olio. Nella migliore delle ipotesi ci vogliono 30 minuti, nella peggiore 1 ora (e non un giorno intero come sarebbe senza questa mini guida). Senza contare che l’anno prossimo al momento di ripresentare la dichiarazione si potrà riutilizzare questa guida.

COSA C’E’ NELL’UTILITY

La GUIDA comprende:
1) una UTILITY EXCEL per gli IMPIANTI A SCAMBIO SUL POSTO, per ricavare i dati da inviare all’Agenzia Dogane ed anche per tenere un registro informatico dei valori annuali in modo da avere sempre le dichiarazioni pronte;
2) un e-book in pdf che spiega:
– come usare l’utility
– come si fa la dichiarazione per questo tipo d’impianto, passo per passo, con esempi reali, e i casi particolari (ad es. il cambio di contatore in corso d’anno);
– la NUOVA PROCEDURA DI INSERIMENTO E INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE (novità di quest’anno – valido per ogni tipo di impianto).

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PROVA CESSIONE INTRA UE: anche con dichiarazione del compratore

Prova della cessione INTRA UE anche con dichiarazione del compratore
L’Agenzia Entrate con la risposta a interpello n. 141/2021 si è nuovamente espressa sulle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia ad altro Stato UE, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti orientamenti.

Il caso esaminato è di una società italiana che effettua cessioni intra UE ed il trasporto dei beni può essere a cura:

  • della società cedente (o di un terzo per suo conto)
  • oppure del cessionario UE (o di terzi per loro conto).

La società cedente, ai fini della prova del trasporto intra UE e della conseguente non imponibilità IVA ex art. 41 co.1 DL 331/1993, produce la seguente documentazione:
– fattura di vendita al cliente UE;
– elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE effettuate;
– rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
– copia contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente con indicazione della destinazione dei beni;
– DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione finale dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
– CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.

La società applica sempre questa procedura, sia se il trasporto è curato dal cedente nazionale o dal cessionario UE (o da terzi per loro conto), e nel primo caso conserva anche la fattura del trasportatore e il pagamento del corrispettivo per il trasporto delle merci. Data inoltre la difficoltà di ricevere il CMR firmato dal destinatario finale UE dei beni, richiede al cessionario UE una attestazione firmata e timbrata di conferma ricezione merce con i seguenti dati:

  • partita IVA del cessionario;
  • numero, data e importo della fattura di vendita;
  • peso del materiale ricevuto,
  • una specifica dichiarazione del cliente che “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”.

La società ha quindi chiesto conferma della correttezza di tale procedura, dato che ex art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011 (in vigore dal 1° gennaio 2020), sono state uniformate le regole per la prova del trasporto intra UE, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia Entrate con la risposta all’interpello:

  • conferma la CM 12/E/2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale precedente al Reg. UE, in tutti i casi in cui le presunzioni ivi contenute non siano applicabili;
  • ricorda che, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la RM 19/E/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intra UE “franco fabbrica” (EXW), del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario).

Questi documenti, per fare prova della cessione intra UE, devono essere conservati insieme alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.
Si precisa che, secondo la prassi nazionale, ai fini della prova del trasporto intra UE, l’Amministrazione finanziaria valuta caso per caso.

>>> Vai alla Sezione INTRASTAT – INTRA UE – PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE del sito

PLAFOND IVA: anche ai soggetti esteri identificati

La disciplina del plafond IVA si applica anche ai soggetti esteri identificati ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 148/2021 l’Agenzia Entrate precisa che la disciplina del plafond IVA si applica anche se esportatori abituali sono soggetti esteri identificati direttamente ai fini IVA in Italia ex art.35 DPR 633/1972. Nulla di nuovo in quanto l’Agenzia conferma la propria prassi precedente.

La questione: ditta con sede legale in uno Stato membro UE, identificata ai fini IVA in Italia, che acquista beni nel territorio dello Stato italiano e li vende

  • in parte a soggetti passivi stabiliti in Italia, con reverse charge ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972;
  • in parte a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE, con cessioni non imponibili ex art. 41 comma 2 lett. c) DL 331/93.

La ditta in tal modo si trova “strutturalmente” a credito IVA, quindi vorrebbe usufruire dell’agevolazione del plafond IVA previsto per gli esportatori abituali. L’interpello viene fatto perchè sulla norma ex art. 8 comma 2 DPR 633/1972, c’è scritto che possono beneficiare dell’istituto del plafond IVA i soggetti in possesso dei necessari requisiti, “se residenti”, lasciando quindi il dubbio per i non residenti.

Secondo l’Agenzia Entrate se vi sono i presupposti per lo status di esportatore abituale e la maturazione del plafond, allora possono effettuare acquisti senza IVA anche i soggetti esteri che abbiano nominato un rappresentate fiscale in Italia o identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter DPR 633/1972, come già previsto nella risposta a interpello n.1/2021 e anche nella RM 102/E/1999.

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