DOGANA: certificati firma digitale Dogane da controllare e rinnovare

Certificati di firma digitale Dogane in scadenza da controllare ed eventualmente rinnovare tramite Desktop Dogane.

Sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, alla sezione comunicazioni, compare la seguente news del 8/01/2021 e del 18/01/2021:

Si comunica che tutti i certificati di autenticazione e firma rilasciati dall’applicazione ‘Desktop Dogane’ prima del giorno 8 Gennaio 2019 sono validi fino al 27 gennaio 2021. E’ possibile verificare la scadenza del certificato di cui si e’ in possesso utilizzando la funzione ‘Gestore Certificati Utente’ del plug-in ‘Firma e Verifica’ del Desktop Dogane.
Qualora il proprio certificato rientri in tale casistica e’ necessario procedere alla REVOCA del vecchio certificato e alla generazione del nuovo. I nuovi certificati potranno essere generati e utilizzati gia’ a partire dalla data odierna.

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane tramite il STD (Servizio Telematico Doganale). Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Per fortuna, ci lasciano passare la scadenza dell’Intrastat del 25 gennaio.

In pratica, per verificare la situazione, è necessario:

  • aprire Desktop Dogane, ed eventualmente aggiornare il programma;
  • selezionare Gestione Firma e Verifica;
  • scegliere Gestore Certificati Utente;
  • Inserire la password del repository dell’utente (sarebbe la password con cui si firmano digitalmente i files da inviare all’ADM) e dare OK;
  • a questo punto si apre una schermata che evidenzia le date di inizio e fine validità del certificato.

Nel caso che il certificato di firma digitale Dogane sia valido anche oltre quella data, non ci sono problemi, altrimenti è necessario rinnovarlo tramite le procedure di Revoca certificato e Genera Certificato.

Per sapere come fare per rinnovare i certificati di firma digitale Dogane, vai a questo articolo del sito:

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

FOTOVOLTAICO: diritto annuale licenza 16 dicembre

Fotovoltaico: il pagamento del diritto annuale di licenza di officina elettrica per il 2021 scade il 16 dicembre 2020 .

Infatti, tutti i produttori di energia elettrica con impianti di potenza nominale > 20 kW e in regime di cessione parziale, devono effettuare all’Agenzia delle Dogane il versamento annuale per il rinnovo di diritto annuale di licenza di officina elettrica relativo all’anno 2021, che può essere effettuato dal 1° al 16 Dicembre mediante modello F24 Accise.

N.B. : precisiamo che il pagamento è anticipato per l’anno dopo (cioè nel 2020 paghiamo il 2021).

Di seguito una mini scheda dell’adempimento

  • Adempimento: Diritto di licenza annuale
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp e in cessione parziale
  • Ente destinatario: Agenzia delle Dogane
  • Modalità: F24 Accise – cod. tributo 2813 – Come compilare F24
  • Importo da versare è di:
    • € 23,24 se l’energia prodotta viene utilizzata dallo stesso produttore (uso proprio come autoconsumo);
    • € 77,47 se l’energia prodotta viene destinata ad uso commerciale (l’energia prodotta viene utilizzata da terza società non proprietaria dell’impianto).
  • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica.

VEDI ANCHE LE UTILITY DELLO STUDIO PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO IN SCADENZA AL 31 MARZO

VAI ALLA SEZIONE FOTOVOLTAICO DEL SITO

DOGANA: BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020, con un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31/12/2020.

Fino al 31/12/2020 le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate (si continua a presentare l’INTRASTAT), ma, dal 01/01/2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito saranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE) con necessità di fare dogana.
Per questo motivo gli operatori devono essere pronti al ripristino delle normali operazioni doganali ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla Commissione europea (pdf 188 kb).

PROCEDURE

Le procedure sono quelle consuete per le operazioni export:

  • presentazione della dichiarazione doganale,
  • assegnazione M.R.N (Movement Reference Number),
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • visto uscire della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate;
  • Inoltre è necessario essere titolari di un codice EORI (gli operatori sprovvisti di tale codice possono richiederlo all’Agenzia Dogane – V. scheda di sintesi specifica codice EORI redatta da Agenzia ICE)

Vedere la pagina dedicata del sito dell’Agenzia Dogane.

LINEE GUIDA UK

Il Governo britannico ha pubblicato un dettagliato modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea (aggiornato ad ottobre 2020).

Le linee guida – rivolte prevalentemente agli operatori inglesi – sono utili tuttavia anche per le imprese IT che hanno relazioni commerciali con partner GB e riportano cambiamenti,  formalità e documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla UE dopo il periodo di transizione. Si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione più dettagliata, solo dal 1° luglio 2021.

SCHEDA ICE BREXIT e DOGANA

L’ICE ha predisposto una scheda sintetica (pdf 265 kb), con il riassunto di alcuni temi trattati nel modello operativo di cui sopra, mettendo in risalto tre momenti:

  • 01/01/2021 – introduzione dei controlli doganali all’importazione; 
  • 01/04/2021 – introduzione controlli per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  • 01/07/2021 – tutti i nuovi regimi doganali saranno completamente operativi

Per le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA – TIR), l’operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.

AGENZIA DOGANE

L’Agenzia Dogane con la nota del 26/02/2019 che descrive gli impatti di natura doganale nell’ipotesi di uscita senza accordo.

PASSEGGERI

Solo a partire dal 1/10/2021 sarà obbligatoria per i cittadini UEl’esibizione del passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l’uso delle carte d’identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.

Sezione dedicata sul Sito: UTILITY & DOWNLOADS – BREXIT

IVA: strumento UE per IVA beni e servizi di ogni Paese UE

IVA: strumento UE per beni e servizi di ogni Paese UE

La Commissione UE ha pubblicato uno strumento online per la ricerca dell’aliquota IVA corretta di beni e servizi in ogni Paese UE. Il link è disponibile all’indirizzo web: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html .

COME FUNZIONA

Lo strumento consente di sapere l’aliquota IVA applicata da ogni Stato UE per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inserendo le seguenti informazioni:

  • lo Stato UE di interesse;
  • la data alla quale l’aliquota IVA si intende applicabile;
  • la scelta di una specifica categoria (con la possibilità, ad es. di scegliere una Regione speciale, un’aliquota temporanea, un regime di aliquota “zero” vale a dire la non applicazione dell’IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione);
  • per le cessioni di beni, il codice NC nomenclatura combinata;
  • per le prestazioni di servizi, il codice “CPA” (quello utilizzato per gli INTRASTAT).

PERCHE’ E’ STATO FATTO

Per l’e-commerce, dove vige la regola dell’aliquota IVA dello Stato di destinazione, infatti per gli operatori è fondamentale, anche ai fini di una pianificazione delle attività, uno strumento per verificare in via immediata l’effettiva aliquota applicabile in ciascuno Stato ove il bene si considera ceduto ovvero ove il servizio si considera prestato.

Questo anche perchè la procedura formale di verifica dell’aliquota IVA applicabile, a livello nazionale, è parecchio tortuosa: prima si fa una istanza all’Agenzia Dogane, competente per l’accertamento tecnico-merceologico sui prodotti ceduti, e poi dopo il parere tecnico delle Dogane, è possibile presentare un’interpello all’Agenzia Entrate, allegando il parere già rilasciato (v.  CM 32/E/2010)

NOVITA’ IN MATERIA DI E-COMMERCE

In relazione al commercio elettronico “indiretto” dal 1° luglio 2021, per effetto della direttiva 2017/2455/Ue:

  • il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • sono abolite le soglie attuali per le vendite a distanza (comprese tra 35.000 e 100.000 euro), con l’introduzione di una soglia di 10.000 euro, unica per tutti gli Stati UE, al di sopra della quale la cessione si considera effettuata nello Stato di destinazione dei beni (con applicazione dell’IVA locale).

In merito a tali novità, la Commissione UE ha diffuso le note esplicative, al fine di semplificare le procedure per le imprese UE che effettuano vendite on line transfrontaliere e di rafforzare il mercato unico. Il particolare regime IVA delle vendite a distanza impone infatti alle imprese UE, al di sopra di specifiche soglie, di registrarsi nei singoli Stati membri in cui i prodotti sono ceduti e consumati, con un conseguente vantaggio commerciale per le imprese extra UE rispetto a quelle stabilite nella UE.

In relazione al commercio elettronico diretto:

  • Per il commercio elettronico diretto, la direttiva 2017/2455/Ue, applicabile dal 1° gennaio 2019 (recepita in Italia con DLgs. 45/2020) prevede che i servizi elettronici B2C rilevano territorialmente nello Stato membro ove è domiciliato o residente il committente (art. 7-octies comma 1 DPR 633/72). L’IVA si applica quindi nello Stato UE del committente, ferma la possibilità per il prestatore di avvalersi del meccanismo del MOSS per l’assolvimento del tributo.