IVA: identificazione diretta per soggetti stabiliti in Norvegia

E’ ammessa l’identificazione diretta ai fini IVA per soggetti stabiliti in Norvegia.

I soggetti economici stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per i diritti e doveri in materia di IVA in Italia.

Lo chiarisce l’Agenzia Entrate con la RM 44/E/2020 del 28/07/2020.

Per i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia le alternative sono le seguenti:

  • nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 DPR 633/1972),
  • identificazione diretta con le modalità ex art. 35-ter DPR 633/1972.

Ex art. 35-ter comma 5 DPR 633/1972 la possibilità di avvalersi dell’identificazione diretta:

  • è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Ue;
  • è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE, per i soggetti extra UE.

In data 01/08/2018, la Norvegia ha sottoscritto con l’UE un accordo per la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi.

L’accordo è sostanzialmente uguale a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’UE, con riguardo all’IVA. Per tale motivo questo accordo consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.

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DOGANA: la BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA

La BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA (Free Trade Agreement).

Passato (senza richiesta di proroghe) il termine del 30 giugno 2020 per poter prolungare il periodo transitorio attualmente in corso e regolato dal withdrawal agreement (in pratica fino al 31/12/2020 la UK è de facto ancora un paese UE), è chiaro che, dal 1° gennaio 2021, tutta la normativa UE (tra cui Codice doganale e Direttiva IVA) non sarà più applicabile al Regno Unito.

NON PIU’ UE MA EXTRA UE

La Commissione UE ha pubblicato il 9 luglio 2020 la “Communication (2020)324” rivolta agli operatori UE, con tutti gli aspetti più critici che partiranno alla fine del periodo transitorio in merito agli scambi commerciali UE-UK. Il periodo transitorio serviva alle parti per concludere un accordo di libero scambio (FTA Free Trade Agreement) che consentisse alle merci originarie dell’UE di non scontare dazi all’importazione in UK e viceversa, accordo da presentare entro il 28 novembre 2020, ma al momento molto lontano.

Anche se comunque si riuscisse a fare un Free trade agreement nei termini previsti, la BREXIT richiederà formalità doganali, così come accade per Svizzera, Norvegia ad es., paesi con cui vigono accordi di libero scambio. Saranno quindi necessarie:

  • dichiarazioni di esportazione o importazione per poter vendere a o acquistare beni da una controparte UK;
  • modificare la fatturazione verso clienti UK, in quanto non saranno più cessioni intra UE ex art.41 DL 331/1993 da riportare negli Intrastat, ma cessioni all’esportazione non imponibili ex art. 8 DPR 633/1972;
  • corrispondere i dazi doganali (tranne che per le merci originarie dell’UE o di UK se verrà approvato un FTA),
  • liquidare l’IVA all’importazione e le accise se dovute;
  • le autorità doganali UE potranno fare controllo documentale e fisico alle merci provenienti da UK secondo il sistema risk-based attualmente in uso per merci extra UE, e lo stesso potranno fare le autorità doganali UK per le merci UE.

CONSEGUENZE SUL TRAFFICO MERCI

Le conseguenze saranno:

  • maggiori tempistiche (e costi) per l’arrivo delle merci nella UE;
  • necessità, per le imprese UE, di richiedere un codice EORI GB per poter effettuare importazioni in UK o esportazioni da UK;
  • necessità per le imprese UK, di richiedere un codice EORI UE per poter operare in UE in quanto il loro codice EORI GB non avrà più validità alcuna in UE;
  • le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da enti UK non varranno più in UE e viceversa;
  • cambieranno gli standard tecnici e di conformità di molti beni (ad es. alimentari, farmaceutici, automobili, ecc.), quindi ogni volta si dovrà verificare per ogni spedizione se e quali adempimenti ci vorranno per poter commerciare i beni;
  • eventuali restrizioni all’esportazione o all’importazione che potrebbero essere applicate in base al bene oggetto dell’operazione (per es. vendita a soggetto UK di bene dual use occorrerà richiedere apposita autorizzazione all’esportazione alla competente autorità);
  • per l’origine preferenziale, le componenti originarie UK saranno considerate come non originarie della UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale di un prodotto da parte degli operatori UE.

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Bando MARCHI+3 2020: esaurite le risorse

Bando MARCHI+3 2020: esaurite le risorse in poco più di 20 minuti dall’apertura.

Questo è quanto si legge sul sito dedicato www.marchipiu3.it:

Si comunica che in considerazione dell’esaurimento delle risorse stanziate, a seguito delle prenotazioni pervenute, alle ore 9:21:38 del 10 giugno 2020 è stata sospesa l’acquisizione del protocollo on line. uibm.mise.gov.itSono stati assegnati i protocolli da  MA3326 a MA5093“.

Sono 1768 protocolli che dovranno essere perfezionati nei prossimi cinque giorni tramite l’invio della documentazione completa per ogni domanda Marchi+3.

Si legge sul sito del Mise che “considerata la grande partecipazione e al fine di soddisfare quanto più possibile le richieste nell’ambito di questa misura di incentivi, sarà adottato a breve un decreto di programmazione di nuovi fondi per assegnare ulteriori risorse all’intervento in modo da aprire al più presto possibile lo sportello e consentire la presentazione di ulteriori domande“.

Un’altra testimonianza della dura realtà di questi tempi, le precedenti programmazioni infatti duravano mesi, non si esaurivano certo in 20 minuti!

Comunque, a parere di chi scrive, questo incentivo dovrebbe diventare sistemico, per 2 semplicissimi motivi:

  • aiuta le nostre PMI (spesso microscopiche) dotandole di uno strumento essenziale per l’internazionalizzazione a un costo contenuto;
  • non si presta a imbrogli e magheggi vari (il marchio o lo hai registrato oppure no).

SINTESI DELLA MISURA

Per la sintesi della misura resta perfettamente valido questo articolo del sito al quale si rimanda: Bando MARCHI+3 (articolo del 21/12/2017)

TERRITORIALITA’ IVA Servizi Elettronici

Recepita la nuova territorialità IVA per i servizi elettronici

Il D.Lgs che recepisce (tardivamente), la direttiva 2017/2455/UE sulla territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), rese a committenti UE non soggetti passivi di imposta.

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma la direttiva risulta efficace già a decorrere dal 1° gennaio 2019.

NUOVA TERRITORIALITA’ SERVIZI ELETTRONICI

In sintesi, per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per i servizi forniti per via elettronica nei confronti di privati di altri Stati UE, l’operazione è territorialmente rilevante nello Stato del prestatore, ex art. 7-octies DPR 633/72, se:

  • il prestatore è un soggetto IVA stabilito in uno Stato UE che presta i servizi a privati stabiliti in un altro Stato UE;
  • il valore totale, al netto dell’IVA, dei servizi elettronici resi da tale soggetto nei confronti di privati non supera, nell’anno civile corrente e in quello precedente, la soglia di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale)

Il fornitore può comunque optare, con un vincolo biennale, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE del committente.

Ex Allegato II direttiva 2006/112/Ce in relazione ai servizi elettronici, i soggetti passivi possono applicare l’IVA nello Stato di stabilimento se forniscono (fermo il limite di 10.000 euro annui) :

  • siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • software e relativi aggiornamenti;
  • immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • prestazioni di insegnamento a distanza.

REGIME DEL MOSS

Il D.Lgs amplia anche la portata del MOSS:

  • i prestatori di servizi che non si sono identificati nei diversi Stati UE ove il servizio è destinato possano assolvere l’IVA dovuta in tale Stato;
  • viene esteso l’utilizzo del MOSS anche ai soggetti passivi extra UE registrati ai fini IVA in uno Stato membro UE;
  • il prestatore che opta per il MOSS non dovrà più seguire le regole di fatturazione dello Stato di destinazione dei servizi ma quelle dello Stato in cui è identificato (deroga al principio generale ex art. 219-bis, par. 1 direttiva 2006/112/CE).

In Italia, i servizi elettronici, se rilevanti nel territorio dello Stato, non richiedono emissione della fattura (art. 22 co.1 n. 6-ter DPR 633/72), né di documentare i corrispettivi, ad es. con scontrino o ricevuta fiscale (DM 27 ottobre 2015).

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