PLAFOND IVA: nuova disciplina dal 02/03/2020

La nuova disciplina sulla dichiarazione intento è applicabile a decorrere dal 02/03/2020. 

Assonime con la circolare n. 4 del 07/04/2020 fornisce i seguenti chiarimenti in materia di dichiarazioni di intento:

APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA DAL 02/03/2020

Per la decorrenza, Assonime osserva che la nuova disciplina doveva essere valida dal 1/01/2020 (art. 12-septies comma 4 DL 34/2019), ma dato che il provvedimento attuativo è stato emanato solo il 27/02/2020, la nuova disciplina si può considerare applicabile dal 02/03/2020, giorno a partire dal quale i fornitori possono consultare sul “Cassetto fiscale” i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

CONTINUARE A INVIARE AL FORNITORE LA DICHIARAZIONE INTENTO

Dal 02/03/2020, il provv. Agenzia Entrate n. 96911/2020 ha stabilito che la dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale viene resa disponibile al fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

Secondo Assonime, la nuova modalità operativa obbliga il fornitore a controllare in continuazione il proprio “Cassetto fiscale”, cosa che potrebbe non essere facile, specie per i fornitori che gestiscono molti ordinativi da parte di esportatori abituali. Considerate tali difficoltà, Assonime consiglia agli esportatori abituali di mandare ai fornitori la copia della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia Entrate. Un modo per superare queste criticità potrebbe essere l’attivazione di appositi alert collegati all’arrivo di dichiarazioni di intento nel “Cassetto fiscale”.

Vedi anche per monitorare l’utilizzo del plafond IVA da parte dell’esportatore abituale: UTILITY UTILIZZO PLAFOND IVA FISSO

Vedi anche per monitorare le cessioni fatte dal fornitore all’esportatore abituale: UTILITY CONTROLLO FORNITORE

NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE INTENTO DAL 02/03/2020

È stato sostituito il modello di dichiarazione di intento ma è possibile utilizzare quello precedente fino al 27/04/2020. Resta il dubbio se:

  • In caso di utilizzo del vecchio modello, sia applicabile la disciplina precedente o comunque siano venuti meno alcuni adempimenti formali soppressi dal 2020 (es. numerazione e registrazione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute).
  • I dati nel Cassetto fiscale” dei fornitori riguardano solo le dichiarazioni di intento fatte con il nuovo modello.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI COVID-19

Secondo Assonime la sospensione degli adempimenti tributari ex art. 62 comma 1 DL 18/2020 non è applicabile alla trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia Entrate, da parte degli esportatori abituali, poichè questo adempimento consente all’esportatore abituale di usufruire di un beneficio, ossia acquistare beni e servizi senza assoggettamento a IVA nei limiti del plafond disponibile.

Vedi anche E-Book completo aggiornato ad Aprile 2020 per la gestione del PLAFOND IVA: E-BOOK PLAFOND IVA 2.05

Vedi sezione UTILITY&DOWNLOADS – PLAFOND IVA

DOGANA: sdoganamento diretto DPI per emergenza COVID-19

Sdoganamento diretto in esenzione di dazio e IVA per i DPI destinati a ospedali per l’emergenza COVID-19

IMPORTAZIONE DPI

Per velocizzare lo sdoganamento dei DPI destinati a enti territoriali e ospedalieri, con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020 il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha impartito linee guida per gestire l’importazione di DPI – Dispositivi di protezione individuale.

Ex art. 6 DL n. 18/2020 la Protezione civile può disporre la requisizione, in uso o in proprietà, “di presidi sanitari e medico-chirurgici (mascherine, visiere, ventilatori, ecc.), nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie ospedaliere sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”. Gli obiettivi:

  • consentire la distribuzione mirata di beni essenziali e quasi irreperibili al momento;
  • impedire che dalla compravendita di tali beni qualcuno possa trarre indebiti vantaggi economici ai danni dei consumatori.

COME FUNZIONA LA REQUISIZIONE – ESENZIONE DAZIO E IVA

La requisizione da parte dello Stato avviene dietro indennità corrisposta al soggetto requisito: l’indennità è commisurata ai “valori di mercato che i beni requisiti avevano al 31/12/2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta”.

La requisizione viene effettuata dall’Agenzia Dogane (ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario), che sta già operando con diversi provvedimenti di requisizione (cfr. elenco dei decreti di requisizione sul sito dell’Agenzia Dogane).

La requisizione può  avvenire per beni di proprietà di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ma per evitare di requisire beni già destinati a ospedali, cliniche, ecc. con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020, si danno le priorità:

  • sdoganare subito le importazioni di DPI (in particolare, FFP2, FFP3, N95, KN95 – nonché, in generale, i beni mobili occorrenti per fronteggiare la crisi).
  • svincolo diretto e immediato verso Regioni, Province autonome, Enti locali, PA ex art. 1, co.2 e 3 DLgs. n. 165/2001, ospedali pubblici e privati accreditati nella rete regionale dell’emergenza, così come dei soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. In questi casi, l’Agenzia delle Dogane si limiterà a comunicare l’avvenuta importazione al Commissario straordinario.
  • Ex art. 2, l’importazione in tal caso è effettuata con esenzione da dazio e IVA; non si dice nell’ordinanza, ma si presume ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009 (merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico destinate a favore delle vittime di catastrofi).

IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI

L’ordinanza non tutela le importazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra elencati: frequentemente invece gli enti si appoggiano a soggetti privati che effettuano l’importazione dei materiali. Resta il dubbio se in tal caso si applichi l’art. 2. Una risposta affermativa si potrebbe ricavare dalla lettura della determinazione direttoriale n. 101115 del 27/03/2020: ai fini dell’esenzione da dazi e IVA ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009, infatti, sono equiparate alle importazioni effettuate direttamente dall’Ente pubblico quelle effettuate da un soggetto diverso, purché sia appurato che il destinatario finale è un Ente pubblico.

>>> VAI ALLA PAGINA DEL SITO DEDICATA AL COVID-19

DOGANA: proroga previdimazione certificati origine fino al 21 giugno 2020

L’Agenzia Dogane ha prorogato la procedura di previdimazione dei certificati di origine Eur1 fino al 21 giugno 2020, a causa della situazione di emergenza Covid-19, con nota prot. n. 88470/ RU del 12 marzo 2020.

Con tale proroga, quindi, viene concesso più tempo alle ditte per ottenere lo status di esportatore autorizzato e potere quindi attestare l’origine preferenziale delle merci direttamente con dichiarazione su fattura: in tal modo, si eviteranno in seguito le complesse procedure per il rilascio degli stessi.

Alla scadenza di questa nuova proroga, infatti, gli Uffici doganali continueranno ad emettere i certificati EUR1 solo dietro presentazione – per ogni spedizione – di documentazione comprovante l’origine preferenziale della merce.

Si ricorda quindi la possibilità di avvalersi delle semplificazioni in materia di origine preferenziale, come la dichiarazione su fattura che può essere rilasciata da:

  • tutti gli esportatori per fatture di importo entro 6.000 euro (10.000 euro solo in caso di spedizione nei Paesi del gruppo PTOM verso cui le preferenze si applicano bilateralmente)
  • solo da un esportatore autorizzato o esportatore registrato al sistema REX (solo negli accordi UE-Canada, UE-Giappone e UE-Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente) per le spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro (o superiore a 10.000 euro per i Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente).

L’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato/Esportatore Registrato è una concreta agevolazione per gli esportatori che pertanto, previa attenta analisi sull’origine preferenziale dei propri prodotti, potranno fare istanza all’Agenzia Dogane.

PLAFOND IVA: dichiarazioni intento nel cassetto fiscale

Da oggi 02/03/2020 le dichiarazioni d’intento si trovano nel cassetto fiscale.

Il provvedimento attuativo n. 96911 del 27/2/2020, previsto dal c.d. decreto crescita, ha reso disponibili  le modalità con cui ciascun fornitore potrà consultare, nel proprio “cassetto fiscale”, le informazioni delle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia Entrate per usufruire della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’IVA (art. 8, DPR 633/1972).

AGGIORNATO IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

Sono inoltre stati aggiornati il modello di dichiarazione, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il vecchio modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 rimarrà valido ancora per sessanta giorni.
Il provvedimento recepisce le modifiche ex art. 12-septies DL 34/2019 e in vigore dal 2020, adottate per semplificare il meccanismo del plafond IVA per fornitori ed esportatori abituali: in tale modo, i fornitori indicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento, potranno consultare le informazioni trasmesse all’Agenzia entrando nel cassetto fiscale attraverso i servizi telematici Entratel e/o Fisconline.  Le informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al proprio cassetto fiscale.

Come noto, gli esportatori abituali presentano la dichiarazione d’intento per via telematica attraverso il software “Dichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia
delle entrate.

PRODOTTI CORRELATI

Gli strumenti predisposti dallo Studio per una efficace gestione del plafond IVA: