INTRASTAT: Sanzioni INTRASTAT 2020 (aggiornamento)

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2020

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT 2020

Sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VIOLAZIONI E SANZIONI DATI STATISTICI

Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative. Ad oggi tali sanzioni si applicano solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

 

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2018 del 07/02/2018

>>> INTRASTAT: modifica alle sanzioni intrastat 2015 del 05/11/2015

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

>>> UTILITY PACK INTRASTAT 

PLAFOND IVA: E-BOOK aggiornato 2020

L’e-book PLAFOND IVA 2020 è stato aggiornato al febbraio 2020. E’ la Versione 2.04 aggiornata con tutte le ultime modifiche del Decreto Semplificazioni in vigore dal 2020

COSA E’

PLAFOND IVA 2.04 è un e-book di 95 pagine aggiornato al febbraio 2020 ed è in vendita sullo store online del Commercialista Telematico

eBook | Plafond IVA 2020

E’ possibile anche scaricare una breve presentazione gratuita dell’e-book 

COSA CONTIENE

Questo E-Book si propone come guida aggiornata per coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2020, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Il testo si distingue dalla maggior parte degli altri perché usa volutamente un linguaggio semplice e poco formale, per facilitare il più possibile la comprensione.

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il Plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale, come acquistare beni e servizi (quali) senza pagare l’IVA, senza fare errori; regolarizzare gli errori;
  • come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile;
  • come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale; gli strumenti utili per non fare errori;
  • applicare le novità in vigore dal 2020 in materia di dichiarazione d’intento;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo;
  • le modifiche procedurali dal 2020;
  • i divieti per immobili e carburanti;
  • il modello di dichiarazione intento e le modalità per compilazione passo per passo;
  • la presentazione della dichiarazione all’Agenzia Dogane;
  • la disciplina delle sanzioni;
  • i riferimenti di normativa, prassi e giurisprudenza utili per il contenzioso: oltre 40 casi di giurisprudenza e oltre 100 casi di prassi con abstract.

PRODOTTI CORRELATI

Sullo stesso argomento, segnaliamo anche:

PLAFOND IVA: utility per l’esportatore abituale e il fornitore

Le utility per l’esportatore abituale e il fornitore, utili per la gestione del plafond IVA, sono online.

ESPORTATORE ABITUALE

Per l’ESPORTATORE ABITUALE è stato aggiornato il tool excel “UTILIZZO PLAFOND IVA FISSO“, che permette all’esportatore abituale di tenere sotto controllo il plafond disponibile, nel caso di utilizzo del plafond IVA fisso (o solare). E’ utile per:

  • controllare il plafond IVA a disposizione in tempo reale, evitando splafonamento e utilizzi impropri;
  • compilare il quadro VC della dichiarazione IVA;
  • produrre stampe da usare come pezza d’appoggio o addirittura inserire nel registro IVA vendite.

UTILIZZO PLAFOND IVA FISSO” si basa sui seguenti assunti:

  • il metodo di calcolo è quello del plafond fisso o solare: l’operatore economico, in base al plafond maturato al 31/12 dell’anno n-1, avrà una cifra fissa entro la quale nel corso dell’anno n potrà effettuare, nel rispetto delle normative applicabili, acquisti in esenzione d’IVA;
  • l’azienda quindi a partire dal 01/01 dell’anno n, di utilizzo del plafond, avrà una cifra fissa maturata nell’anno n-1 entro la quale potrà effettuare acquisti e/o importazioni in esenzione d’IVA, stando attendo a non superarla (splafonamento);
  • il plafond decade comunque, anche se non completamente utilizzato, al 31/12 dell’anno n.

FORNITORE

Per il FORNITORE dell’esportatore abituale, che ha la responsabilità di effettuare cessioni senza applicare l’IVA, è stato creato il tool excel CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE, che permette al fornitore di tenere sotto controllo le cessioni ad esportatori abituali ed evitare splafonamenti. E’ utile per:

  • sommare le dichiarazioni di intento ricevute
  • controllare le cessioni in regime di non imponibilità,
  • evitare cessioni in mancanza dei presupposti, sanzionabili dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (splafonamento ecc.);

Grazie al tool excel CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE è possibile:

  • controllare il plafond IVA comunicato dall’esportatore in tempo reale
  • controllare le cessioni in regime di non imponibilità in tempo reale
  • compilare il quadro VE “Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento” della dichiarazione IVA
  • produrre stampe da usare come pezza d’appoggio.

Le utility per l’esportatore abituale e il fornitore sono sullo store del Commercialista Telematico, con cui lo Studio Giardini collabora da anni. Hanno un costo estremamente contenuto e sono utilizzabili da qualsiasi tipo di utente, anche dal meno esperto.

Per altre risorse utili vedi la pagina UTILITY & DOWNLOAD del sito

DOGANA: Certificati origine previdimati fino al 21 aprile 2020.

I certificati di origine previdimati verranno rilasciati fino al 21 aprile 2020.

Il termine iniziale del 22 gennaio è stato prorogato di 90 gg; dopo il 21 aprile la cosa migliore sarà ottenere lo status di esportatore autorizzato o registrato

Con la nota n. 200901 del 3 dicembre 2019 la Direzione centrale delle Dogane parla dell’abbandono della previdimazione a favore dell’ottenimento dello status di esportatore autorizzato (“EA”) e registrato (“ER”).

La nota ha dettato al contempo alcune misure volte a semplificare il rilascio dei certificati di origine per operazioni con profilo di rischio ridotto.

A partire dal 22 gennaio 2020 (V. nota n. 91956/2019) gli operatori privi dello status di EA o ER dovranno richiedere il rilascio dei certificati di origine secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella circolare n. 11/2010, cioè:

  • in occasione di ogni spedizione dovranno presentare in Dogana il formulario di domanda del certificato, con tutte le pezze d’appoggio comprovanti l’origine preferenziale della merce che verrà esportata, e con anticipo rispetto alla presunta data di presentazione della dichiarazione doganale;
  • il rilascio potrà avvenire solo una volta espletate le attività istruttorie sulla documentazione comprovante l’origine delle merci;
  • potranno esserci istruttorie light in base alle caratteristiche del richiedente (ad es. soggetto AEO) e al livello di rischio dell’operazione.

Questa procedura di richiesta dei certificati causerà maggiori oneri, tempi di rilascio più lunghi e quindi maggiori tempi di consegna della merce. Lo stesso se l’operatore economico vende con Incoterms Ex Works, poichè anche in tal caso, il vettore che procederà al ritiro della merce e alla richiesta del certificato di origine (al momento della presentazione della dichiarazione doganale) dovrà attendere l’esito dell’istruttoria per il rilascio del certificato prima di procedere con il trasferimento della merce fuori dall’UE. E’ semplicemente improponibile per chi esporta.

Quindi, se la modalità semplificata di rilascio dei certificati (“previdimazione”) sarà abolita, l’alternativa unica praticabile è l’acquisizione dello status di esportatore autorizzato (EA) o registrato (ER), che consente l’autocertificazione dell’origine su fattura o altro documento commerciale.

L’acquisizione dello status ora è possibile anche per i rappresentanti doganali, (case di spedizione e spedizionieri doganali ex art. 1 n. 19 Reg. UE 2015/2446), se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento e siano in grado, in sede di verifica, di provare il rispetto delle regole di origine e quindi il carattere originario dei prodotti delle merci esportate, non potendo fare semplice riferimento al proprio cliente-venditore delle suddette merci. Questa soluzione può essere interessante per quei soggetti che non possono ottenere lo status EA o ER (ad es. perché non stabiliti nell’UE, oppure perché non hanno il requisito dell’abitualità delle esportazioni).

In conseguenza a quanto sopra, gli Uffici locali hanno visto aumentare notevolmente le richieste di rilascio della relativa autorizzazione e, non riuscendo a evaderle entro la scadenza del 22 gennaio, hanno la facoltà di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dal 22 gennaio 2020, per i certificati di origine previdimati.

Dopo il 21 aprile 2020 sarà quindi importante per evitare rallentamenti ottenere lo status di EA o ER; sono previste comunque possibilità di rilascio del certificato contestualmente alla presentazione della richiesta in tutti i casi “in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo”.

V. anche UTILITY & DOWNLOADS/DOGANA