Il Bando MARCHI+3 riapre dal 30/03/2020

Il Bando MARCHI+3 riapre dal 30/03/2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha nuovamente incrementato la dotazione finanziaria del Bando MARCHI+3. Pertanto, con la riapertura del bando, il form per l’assegnazione del protocollo online sarà nuovamente attivo a partire dalle ore 9:00 del 30/03/2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili (G.U.R.I. n. 283 del 03-12-2019).

Il Bando MARCHI+3 era stato aperto una prima volta il 07/03/2018 ed era stato chiuso il 03/05/2018 (G.U.R.I. n. 101 del 03/05/2018), poi riaperto dall’11/12/2018 (G.U.R.I. n. 281 del 03-12-2018) fino alla chiusura in data 14/03/2019 (G.U.R.I. n. 62 del 12-03-2019) per l’esaurimento delle risorse stanziate per il bando. La dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 3.825.000,00 è stata portata a euro 6.027.640,02.

Le nuove risorse inserite questa volta (G.U.R.I. n. 283 del 03-12-2019) sono pari a euro 3.516.745,92.

Le nuove risorse saranno destinate:

  • alle domande di agevolazione presentate a valere sul Bando MARCHI+3 per le quali alla data del 14/03/2019, data di pubblicazione dell’avviso di sospensione del bando, è stato attribuito il numero di protocollo on-line e che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziate per il suddetto bando,
  • alle nuove domande a partire dal 30/03/2020.

Il Bando MARCHI+3 dal 30/03/2020 eroga agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea ed internazionali.

Di seguito la sintesi del Bando MARCHI+3 (articolo del 21/12/2017) che resta perfettamente valida, ed alla quale si rimanda.

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PLAFOND IVA: semplificazioni dal 01/01/2020

Semplificazioni PLAFOND IVA dal 01/01/2020 ancora incerte.

Dal 01/01/2020, sono previste le seguenti novità in materia di lettere di intento:

  • eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, insieme alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia Entrate;
  • indicazione nelle fatture emesse (o nelle bolle doganali) degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • eliminazione numerazione progressiva e annotazione in apposito registro per l’emissione e il ricevimento delle dichiarazioni di intento;
  • aumento della sanzione ex art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, per il fornitore fattura in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate.

Manca il provvedimento attuativo

Manca ad oggi il provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia Entrate (sarebbe dovuto uscire entro 60 gg. dall’entrata in vigore della L. 58/2019, cioè entro il 29/08/2019, ma i termini valgono solo per i contribuenti), è meglio quindi, prima di applicare la nuova disciplina, continuare a inviare la dichiarazione di intento al fornitore, con la ricevuta dell’Agenzia Entrate. Così facendo il fornitore è a conoscenza degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento, e può indicare nelle fatture emesse all’esportatore abituale, gli estremi, sia della dichiarazione di intento (data e numero), sia del protocollo di ricezione della stessa. Questo è sicuramente il modus operandi più prudente, sperando che operativamente si abbiano delle soluzioni agevoli.

Importanza del controllo del plafond

Resta sempre importante il controllo del plafond IVA, quindi:

  • per l’esportatore abituale, del suo UTILIZZO; può essere utile il tool excel “UTILIZZO PLAFOND IVA”, per il controllo dell’utilizzo del plafond IVA dell’esportatore abituale
  • per il fornitore dell’esportatore, del CONTROLLO delle CESSIONI: può essere utile il tool excel “CONTROLLO PLAFOND FORNITORE”, per il controllo delle cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972 ad esportatori abituali.

 

FOTOVOLTAICO: scadenzario 2020

Di seguito lo scadenzario degli adempimenti obbligatori per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici, da svolgere nel 2020. Si ricorda che l’omesso o inesatto adempimento, può comportare sanzioni amministrative più o meno gravose da parte dei vari Enti, e che in alcuni casi il GSE, ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’incentivo fino all’avvenuto adeguamento.

Gli Enti coinvolti sono i seguenti:

  • Agenzia delle Dogane;
  • GSE;
  • ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ex AEEGSI

Lo scadenzario organizzato per data, adempimento, soggetto obbligato, destinatario e sanzioni è il seguente:

27/12/2019

  • Adempimento: Pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità anno 2018
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 100 kwp
  • Ente destinatario: ARERA
  • Sanzioni: amministrative

28/02/2020

  • Adempimento: Dichiarazione contributo per il funzionamento dell’Autorità 2018
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 100 kwp
  • Ente destinatario: ARERA
  • Sanzioni: amministrative

31/03/2020

  • Adempimento: Dichiarazione Annuale di Consumo.
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp
  • Ente destinatario: Agenzia delle Dogane
  • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica.

VEDI ANCHE LE UTILITY DELLO STUDIO PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO

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DOGANA: come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

certificati di firma digitale sono quei file (di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia Dogane. Vanno rinnovati ogni 3 anni.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un nome utente e una password (non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale (STD) dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.Vanno rinnovate ogni 3 mesi

Questo mini e-book COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE vi guiderà per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale in 15 minuti e anche meno
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane in meno di 5 minuti
  • vi sarà utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Questo e-book nasce essenzialmente per un motivo: sono stufo di istruzioni che non funzionano, link che non si aprono, errori di pagina incomprensibili, gente che prende uno stipendio pagato dalla collettività e non si dà la minima pena di far funzionare le cose, di rendere sopportabile, gestibile il rapporto degli operatori economici con lo stato. Non è possibile rovinarsi la salute per inviare una dichiarazione intrastat.

Aggiornato al 14/01/2020

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