INTRA UE: prova cessione intra UE dal 01/01/2020

Dal 01/01/2020 la prova della cessione intra UE viene uniformata. 

Dopo le quick fixes, dal 01/01/2020 diventano operative nella UE le nuove disposizioni sulla prova della cessione intra UE. E’ sempre stato problematico infatti determinare con chiarezza quali documenti potessero provare la cessione intra UE, che è sicuramente la prova più complessa e importante, tra le condizioni di esenzione IVA ex art. 138 Direttiva 2006/112/Ce (in Italia non imponibilità ex art. 41, comma 1 lett. a) DL 331/93).

COSA CAMBIA

Le nuove regole (Reg. UE 2018/1912, modificativo del Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), stabiliscono mezzi di prova differenti a seconda che il trasporto sia a carico del cedente oppure del cessionario.

  • Trasporto a carico del cedente: si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il cedente certifichi tale circostanza e sia in possesso alternativamente di:
    • almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita, tra i seguenti: documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad es. CMR firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere,
    • di uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, sempre rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento di spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione,  ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.
  • Trasporto a carico del cessionario: il cedente deve essere in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. La dichiarazione dovrà contenere, tra l’altro, data di rilascio, dati del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario.Il cessionario dovrà fare pervenire al cedente la dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.

Se la cessione riguarda un mezzo di trasporto sarà necessario riportare anche il numero di telaio (o identificativo similare).

Note Esplicative (NE) Commissione UE del 20/12/2019

  • Gli Stati membri dovrebbero avere un approccio flessibile tanto sul formato (elettronico o cartaceo) e la forma (email, posta certificata, ecc.) di tale dichiarazione, quanto al fatto che l’eventuale mero mancato rispetto del termine previsto non precluda l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 138 Direttiva UE (in presenza di dichiarazione e documentazione) (paragrafi 5.3.6 e ss.).
  • Tale conclusione dovrebbe valere anche se manca la documentazione richiesta dall’art. 45 bis (paragrafo 4.3.3.), qualora il cedente possa provare all’Amministrazione finanziaria che i beni ceduti siano effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.
  • Le regole fin qui esposte non dovrebbero essere tassative, gli Stati membri possono stabilire condizioni meno stringenti ma, in ogni caso, le istruzioni non si ritengono applicabili quando il cedente o il cessionario eseguono il trasporto in proprio, venendo meno le “parti indipendenti” e diverse da quelle tra cui è stipulata la compravendita (NE § 5.3.2., 5.3.5.; Assonime circ. n. 29/2019 § 2.3.).

Si rimarca quindi che tali regole non sono applicabili se il cedente o il cessionario trasportano i beni in proprio

UTILITY: INTRASTAT + PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE

DOGANA/INTRA UE: Checklist per BREXIT al 30/10/2019

In vista della Brexit al 30/10/2019, La Commissione UE ha diffuso la Lista di controllo in vista della preparazione alla Brexit, rivolta alle imprese UE che commerciano con il Regno Unito, che contiene i collegamenti a tutte le disposizioni e istruzioni finora emanate in materia.

Questa la situazione attuale:

  • in caso di fuoriuscita non negoziata (hard Brexit), il Regno Unito diventerebbe un Paese terzo/extra UE dal 01/11/2019;
  • in caso di accordo, invece, le regole UE sul mercato interno e l’unione doganale cesseranno l’applicazione dal 31/12/2020.

La Commissione ha proposto di prorogare i Regolamenti UE sulla libertà degli scambi e la normativa UE in materia di aiuti di Stato, in relazione a eventuali soluzioni flessibili per misure di sostegno nazionali.

Nella checklist si affrontano i temi seguenti:

  • certificati e autorizzazioni;
  • residenza fiscale;
  • etichetta e marchio;
  • accordi commerciali UE;
  • regime doganale e diritti di Dogana;
  • divieti e restrizioni;
  • controlli sanitari e fitosanitari;
  • prestazione di servizi nella UE e transfrontalieri;
  • abilitazione professionale;
  • IVA (beni e servizi);
  • disegni, modelli, proprietà intellettuale e protezione giuridica;
  • clausola del foro di competenza;
  • trattamento dei dati personali;
  • società di diritto britannico;
  • fiscalità diretta

Ricordiamo inoltre che l’Agenzia Dogane ha attivato una sezione del proprio sito (“info Brexit”) con tutte le informazioni, disposizioni ed istruzioni finora emanate in materia sia a livello italiano che UE.

Entrambi i link sono riportati nella sezione Operazioni Internazionali (Utility & Downloads)

PLAFOND IVA: UTILITY CONTROLLO PLAFOND FORNITORE

UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE

Il fornitore di esportatori abituali deve porre in essere diverse verifiche prima di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972:

  • il ricevimento della dichiarazione d’intento dal cessionario o committente in possesso dello status di esportatore abituale;
  • il riscontro dell’avvenuta presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore,
  • accertarsi che la stessa non sia falsa,
  • il monitoraggio durante l’anno dell’utilizzo del plafond indicato dal cliente

In caso contrario, il fornitore rischia le sanzioni seguenti:

  • dal 100% al 200% dell’IVA non versata, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa (art. 7 comma 3 DLgs. 471/1997) – se effettua un’operazione senza applicazione dell’IVA in mancanza dei relativi presupposti,
  • da 250 a 2.000 euro ex art. 7 comma 4-bis DLgs. 471/1997 – se i presupposti ci sono ma verifica tardivamente l’avvenuto invio all’AdE

per le quali è comunque possibile il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 472/97).

Inoltre la Cassazione (Cass. n. 1988/2019) impone al fornitore di provare ad es. che, qualora sia accertata la presenza di una dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode.

Ex art. 7 co.3 secondo periodo DLgs. 471/97, se invece la dichiarazione d’intento è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento dell’IVA rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato tale dichiarazione.

Per questo motivo abbiamo predisposto la seguente UTILITY CONTROLLO PLAFOND IVA FORNITORE, un semplice tool in excel che consente di tenere sotto controllo le cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972

Si arricchiscono quindi gli strumenti a disposizione degli operatori per una corretta gestione del plafond IVA:

FOTOVOLTAICO: scadenza Fuel Mix GSE 31 marzo

FUEL MIX GSE: entro il 31 marzo 2019, i produttori e venditori di energia elettrica interessati dagli obblighi di disclosure, dovranno accedere al portale Fuel Mix del GSE, e comunicare i dati relativi al 2018 e le eventuali rettifiche dei dati forniti per il 2017.

Gli obblighi sono i seguenti:

  • tutte le imprese di vendita devono trasmettere al GSE le informazioni necessarie alla determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento e i dati relativi ai contratti di vendita di energia rinnovabile;
  • tutti i produttori (ad es. impianti in cessione totale) devono comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione, mediante i codici del sistema GAUDI (gestito da Terna), e la composizione del proprio mix energetico iniziale dell’energia elettrica immessa in rete distinta per fonte di alimentazione.

Non sono soggetti all’obbligo i soggetti responsabili di:

  • impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 MW, incentivati con il Quinto Conto Energia;
  • impianti in regime di Scambio sul posto;
  • impianti in convenzione Cip 6/92.

Il GSE provvederà a segnalare all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci, nonché gli esiti delle verifiche delle Offerte Verdi ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11.

 

DEVI FARE ANCORA LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO ALL’AGENZIA DOGANE? Il 31 marzo è vicino.

Potrebbero esserti utili questi semplici tools predisposti dallo Studio:

I due tool sono corredati un e-book in pdf che spiega come:

  • scaricare e far funzionare il software ministeriale Energia Elettrica risparmiando tempo sull’installazione (problemi con Java, antivirus);
  • usare l’utility, che serve per ricavare i dati da inviare telematicamente all’Agenzia Dogane ed anche per tenere un registro informatico dei valori annuali in modo da avere sempre le dichiarazioni pronte;
  • fare la dichiarazione per il tipo d’impianto, passo per passo, con esempi reali, risparmiando un bel po’ di tempo all’utente sulla preparazione della dichiarazione, e mostrando anche casi particolari (ad es. il cambio di contatore in corso d’anno);
  • fare la procedura di creazione del file e dell’invio telematico, passo per passo, con schermate di esempio.