TERRITORIALITA’: Servizi immobiliari e IVA

Territorialità IVA per la messa a disposizione del luogo destinato a un evento: sono servizi immobiliari 

Interpello n. 77 del 22 novembre 2018: sono prestazioni relative a beni immobili, ai fini della territorialità IVA, anche i servizi di messa a disposizione dei luoghi unitamente a servizi aggiuntivi il cui corrispettivo è incluso nel prezzo complessivo del contratto. In tal caso si applica l’IVA nello Stato in cui si trova il bene immobile cui la prestazione si riferisce (art. 7- quater DPR 633/1972) e non nello Stato del committente soggetto passivo (art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/1972).

Ex art. 31-bis , par. 1, Reg. UE 282/2011, rientrano tra i servizi immobiliari i servizi che presentano un “nesso sufficientemente diretto con tali beni” (immobili). La messa a disposizione del luogo destinato ad un evento (nel caso di specie, per la durata dell’evento, viene data disponibilità di un parco, una villa, una foresteria, ed altre strutture immobiliari), secondo l’Agenzia Entrate, soddisfa il “nesso” rispetto al bene immobile considerato. Ex lett. a) art. 31- bis, par. 1, Reg. UE 282/2011, infatti, il nesso si riscontra, in particolare, “allorquando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ovvero quando il servizio è erogato o destinato all’immobile”; condizione che in questo caso soddisfatta.

Il servizio di messa a disposizione del luogo destinato a un evento non può essere considerato “servizio generico”, territorialmente irrilevante ai fini IVA in Italia (art. 7 ter DPR 633/1972), come aveva invece ipotizzato il soggetto interpellante, se resi a un committente stabilito all’estero; secondo l’Agenzia, è inapplicabile, nella fattispecie, l’art. 31- bis, par. 3, lett. e) Reg. UE 282/2011 che esclude dai servizi immobiliari “la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati (…)“.

Secondo l’interpello n. 77/2018 rientrano anche i servizi accessori resi unitamente alla messa a disposizione del luogo dell’evento: sono i servizi aggiuntivi “obbligatori” (es. progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, servizi di security, climatizzazione e illuminazione, smaltimento dei rifiuti) e i servizi aggiuntivi “opzionali” (es fornitura di arredi, di servizi audio e video, di addobbi floreali, di intrattenimento, di ristorazione); l’Agenzia Entrate giunge alla conclusione che tutti i predetti servizi aggiuntivi soddisfino il nesso di accessorietà ex art. 12 DPR 633/1972, i servizi “obbligatori” in quanto “strettamente collegati all’immobile” e quindi inclusi nella messa a disposizione dello stesso; i servizi “opzionali” in quanto aventi la finalità di rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del committente. In conclusione, anche i servizi accessori sono soggetti al trattamento IVA dell’operazione principale (ex art. 7- quater DPR 633/72, rilevanti territorialmente nello Stato ove l’immobile è situato, a prescindere dal luogo di stabilimento del committente ).

PLAFOND: Detrazione IVA post accertamento

L’esportatore abituale che ha acquistato beni in sospensione d’imposta oltre il limite del plafond disponibile e, in seguito ad accertamento, ha sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo e ha pagato l’IVA accertata, può detrarre l’IVA indipendentemente dall’emissione dell’autofattura (Agenzia Entrate risposta n. 28 del 05/10/2018).

Tale risposta conferma l’interpretazione già fornita ex CM n. 35/E/2013  sulle modalità di detrazione dell’IVA versata dall’esportatore abituale,  a seguito di accertamento dello splafonamento, secondo l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 che prevede quanto segue:

  • i soggetti passivi IVA hanno il diritto di rivalersi dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica (nei confronti dei cessionari o committenti), purché ciò avvenga dopo aver pagato l’imposta stessa, le sanzioni e gli interessi.
  • in tali casi, il cessionario o committente può detrarre l’IVA addebitatagli in via di rivalsa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta, e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria;
  • la detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente è subordinata alla circostanza che il cedente o prestatore abbia addebitato l’imposta in rivalsa nei confronti di quest’ultimo.

Tuttavia (CM 35/E/2013) se l’IVA accertata riguarda gli acquisti effettuati ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972, occorre considerare la disciplina specifica per il plafond degli esportatori abituali:

  • ex art. 7 DLgs. 471/1997, in caso di dichiarazione d’intento rilasciata senza i presupposti di legge, la responsabilità dell’omesso pagamento del tributo è esclusivamente dei cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione stessa (in deroga al principio ex art. 17 DPR 633/1972, secondo cui debitore d’imposta è il cedente o prestatore) a seguito dell’addebito dell’IVA in rivalsa;
  • quindi anche se l’art. 60 co.7 DPR 633/1972 prevede la detrazione da parte del cessionario o committente soltanto a seguito della rivalsa operata in fattura dalla controparte, a tutela del principio di neutralità dell’IVA, la facoltà di detrarre l’imposta pagata in sede di accertamento deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, il debitore d’imposta sia il cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore;
  • quindi l’esportatore abituale che ha splafonato (acquisti oltre il limite del plafond disponibile) e che, a seguito di accertamento ha versato l’imposta, le sanzioni e gli interessi, può esercitare “direttamente” il diritto alla detrazione, a prescindere dall’emissione dell’autofattura prevista in caso di splafonamento.

VEDI ANCHE: UTILITY: modelli autofattura per operazioni con l’estero

TERMINE DETRAZIONE

Si precisa che il termine ultimo ex art. 60 comma 7 per la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento (2 anni) non ha subito variazioni a seguito delle modifiche intervenute (DL 50/2017), nel termine ordinario per l’esercizio della detrazione ex art. 19 DPR 633/1972 (1 anno). La CM 1/E/2018 ha precisato che il mancato coordinamento dei due termini deriva dal carattere di “specialità” dell’art. 60 comma 7 all’interno della legge IVA, quindi la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento può essere ancora esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto ha corrisposto l’imposta.

VEDI ANCHE: E-BOOK PLAFOND IVA

AGEVOLAZIONI: Registro Nazionale Aiuti di Stato consultabile

Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) – Accesso per gli interessati

Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, possono essere verificati i contributi concessi, il link da consultare è il seguente:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Dalle prime consultazioni effettuate, il Registro Nazionale Aiuti di Stato non include sempre i contributi erogati dalle Regioni o da altri Enti. Già così però è un valido strumento di consultazione e verifica per gli addetti ai lavori.

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) contiene anche una nutrita sezione FAQ, anch’essa consultabile al seguente link:

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/faq

Tra queste, in merito all’accesso al Registro per le aziende interessate, si segnala la FAQ 3.3:

3.3  È possibile per un soggetto che, al fine di beneficiare di aiuti “de minimis”, sia tenuto a presentare un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione agli aiuti ricevuti, consultare l’elenco degli aiuti concessi all’impresa rappresentata presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato?

L’accesso all’area riservata del Registro nazionale degli aiuti di Stato è consentito alle sole “Autorità Responsabili” ed ai “Soggetti concedenti” (v. FAQ 1.1.).
Tuttavia, nella sezione “Trasparenza” del Registro, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
La stessa FAQ opportunamente precisa che
Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro.

 

INTRASTAT: aggiornamento UTILITY

E’ stato aggiornato l’UTILITY PACK INTRASTAT che adesso contiene le seguenti utilità:

  • SCADENZARI INTRASTAT DA 2010 A 2018 
  • DELEGA INTRASTAT
  • TABELLE CPA servizi
  • VERIFICA PERIODICITA’ INTRASTAT: Foglio di calcolo per verificare il rispetto della periodicità per l’invio degli elenchi INTRASTAT (agg. 05/2018)
  • NORMATIVA E PRASSI: (agg. 02/2018) 
  • GUIDA AL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA
  • AUTOFATTURA per regolarizzazione acquisti Intra UE (agg. 07/2018)

Oltre a questa utility è disponibile anche l’utility INTRASTAT: PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA , che include:

  • n.3 diversi tipi di documentazione utilizzabili per provare la cessione intracomunitaria di una merce
  • mini e-book
  • normativa e prassi di riferimento

Infine, abbiamo riunito i due prodotti in un unica utility, che comprende tutti gli strumenti di cui sopra, disponibile al seguente link e ad un prezzo scontato:

INTRASTAT: UTILITY PACK  INTRASTAT + PROVA CESSIONE INTRAUE