INTRA UE: Cessione intra UE valida anche senza iscrizione al VIES del cessionario

La Cassazione, con ordinanza n. 10006/2018 del 24/04/2018, ha stabilito che l’assenza di iscrizione al VIES del cessionario non fa venir meno dell’effettività della cessione intra UE, nè il corrispondente regime di non imponibilità IVA, a meno che si tratti di un caso di frode.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia UE (causa C-21/16 del 9/2/2017): ai fini della realizzazione di una cessione intra UE, rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali previste dalla normativa di riferimento, mentre l’iscrizione al VIES del soggetto passivo UE rappresenta solamente un requisito “formale” e non risulta quindi rilevante.

Quali sono i requisiti sostanziali della cessione intra UE?

Essi sono definiti ex art. 138, par. 1 direttiva 2006/112/CE (recepito dall’art. 41 comma 1 DL 331/1993 in Italia) e sono i seguenti:

  1. status di “soggetto passivo IVA” sia del fornitore che dell’acquirente;
  2. i beni devono essere trasportati o spediti al di fuori del territorio dello Stato di partenza verso un altro Stato dell’Unione europea;
  3. carattere oneroso della cessione di beni effettuata.

Dunque, se sono presenti i requisiti sostanziali sopra descritti, la non imponibilità IVA dell’operazione può essere messa in discussione solo se:

  • il cedente abbia intenzionalmente partecipato a una frode fiscale
  • la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del sussistere dei requisiti sostanziali.

Vedi anche:

FOTOVOLTAICO: Dichiarazione Annuale Consumo entro il 31 marzo

Si ricorda la scadenza per l’invio della Dichiarazione Annuale di Consumo (mod. AD-1) entro il 31/03/2018.

Tale adempimento è obbligatorio per tutti gli Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp, sia che operino in regime di Ritiro dedicato (RID) sia che operino in regime di Scambio sul Posto (SSP).

Per l’inadempimento sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica.

VEDI ANCHE LE UTILITY DELLO STUDIO PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO

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Le utility sono aggiornate al 13/02/2018 e gestiscono anche i casi particolari come il cambio del contatore in corso d’anno.

La Dichiarazione Annuale di Consumo (mod. AD-1) deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Dogane, tramite il STD (Servizio Telematico Doganale); non è possibile (come per l’Intrastat) l’invio tramite delegato, quindi è necessario che la ditta possieda il proprio certificato di firma dell’Agenzia Dogane.

Nel caso molto frequente che il certificato sia scaduto e sia necessario rinnovarlo, abbiamo predisposto una facile guida per risparmiare tempo (si fa tutto in meno di 30 minuti) reperibile a questo link :

>>> RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA DELL’AGENZIA DOGANE 2.0 (aggiornato al 16/02/2018)

INTRASTAT: mensili di febbraio alla scadenza

Il 26 marzo 2018 scade l’INTRASTAT per i soggetti mensili relativi al periodo di febbraio 2018.

A partire dal 1° gennaio 2018, si applicano le semplificazioni ex provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017, le cui novità, ampiamente dibattute in precedenza, interessano principalmente i modelli INTRASTAT acquisti (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), ma anche i modelli cessioni (INTRA-1 bis e INTRA-1 quater).

RIEPILOGO DELLE NOVITA’

Di nuovo un veloce riepilogo:

  • gli acquisti intracomunitari di beni  (INTRA-2 bis)e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA UE (INTRA-2 quater) hanno valenza esclusivamente statistica;
  • valenza esclusivamente statistica del modello INTRA-2 bis non significa che questo debba essere compilato con i soli dati “statistici”, ma che, fermo restando l’obbligo di compilare la parte “fiscale” del modello, le informazioni sono richieste solo per finalità statistiche.
  • A causa di tali finalità, gli acquisti intracomunitari di beni non devono più essere riepilogati con riferimento al periodo di registrazione, ma al periodo in cui i beni arrivano nel territorio italiano (v. comunicazione Agenzia Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558);
  • sono quindi escluse dal modello INTRA-2 bis tutte le operazioni di acquisto in cui i beni non entrano nel territorio dello Stato, come le operazioni triangolari con soggetto italiano promotore dell’operazione.

SOGLIE

Sono obbligati alla presentazione coloro che, nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato, su base trimestrale, un ammontare di operazioni superiore alle seguenti soglie:

  • acquisti intracomunitari di beni >= a 200.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione.
  • prestazioni di servizi ricevute >= a 100.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione (l’aspetto della facoltatività è stato chiarito dalle istruzioni alla compilazione degli elenchi, det. Agenzia Dogane 8 febbraio 2018 n. 13799).

Per le operazioni attive:

  • per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010)
  • per le cessioni intracomunitarie di beni, a partire dal 2018 l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie >= a 100.000 euro su base trimestrale; altrimenti possono indicare i soli dati “fiscali” (colonne da 1 a 6) come i trimestrali.

Si ricorda infine nuovamente che dal 2018:

  • la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata in modo distinto per ogni categoria di operazioni;
  • il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Vedi anche

>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto in aggiornamento!)

INTRASTAT: periodicità e soglie precisazioni delle Dogane

L’Agenzia Dogane con la Nota n. 18558 del 20/02/2018 fornisce un riepilogo delle novità e ulteriori precisazioni sull’INTRASTAT, dopo il provvedimento 194409/2017 e la determinazione dell’8/2/2018:

  • cambio di periodicità per gli INTRA acquisti: pur restando fermo il principio ex art. 2 co. 4 DM 22 febbraio 2010 (nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui la soglia prevista ai fini statistici è stata superata), nella nota si chiarisce come la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti sia facoltativa. Si tratta di un chiarimento importante, dato che la norma prevedeva che in tale circostanza si dovesse presentare gli elenchi INTRASTAT per i periodi mensili già trascorsi. Resta il dubbio se tale facoltà sia riservata ai soli acquisti intracomunitari di beni oppure anche alle prestazioni di servizi ricevute (l’Agenzia Dogane richiama in nota la sezione 1 del Titolo II delle nuove istruzioni dell’8 febbraio scorso, riferita ai soli modelli INTRA-2 bis e non anche ai servizi. Sul punto, forse, potrebbe essere necessario un ulteriore chiarimento).
  • Verifica del superamento delle soglie, l’Agenzia Dogane conferma il provvedimento 194409/2017: la verifica va operata distintamente per ciascuna categoria di operazioni (“le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e il superamento della soglia per una categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”).
  • Modello INTRA-2 bis:
    • c’è un nuovo criterio di rilevazione degli acquisti intracomunitari di beni, sulla base di quanto già contenuto nelle istruzioni recentemente aggiornate. Dato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Questo il motivo per il quale, nelle istruzioni alla compilazione degli elenchi, viene precisato che devono ritenersi escluse dalla rilevazione tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia. Si tratta del criterio sinora adottato, ex art. 6 DM 22/02/2010, per le sole rilevazioni aventi natura esclusivamente statistica (tipicamente, nell’ipotesi di movimentazioni di beni in entrata in Italia a scopo di lavorazione), mentre per gli INTRA-2 a valenza fiscale venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate. Partendo dal presupposto che le modifiche dovrebbero muovere da un’ottica di semplificazione, il nuovo criterio – difforme da quanto previsto per il modello INTRA-1 bis (cessioni di beni), per il quale permane principalmente il momento di registrazione della fattura – potrebbe non agevolare gli operatori che sono tenuti alla compilazione del modello (su base trimestrale).
    • è facoltativa la presentazione degli elenchi per tutti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari sia stato inferiore, per almeno uno dei quattro trimestri, a 200.000 euro, ma le Dogane precisano che, nel caso in cui si opti per la presentazione, dovranno essere compilate le colonne da 1 a 5, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.
  • INTRA-1 bis se le spedizioni superano i 20.000.000 €: resta l’obbligo di indicare negli elenchi INTRASTAT anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni > 20.000.000 € (al calcolo di questa soglia concorre l’ammontare delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato, escluse le operazioni triangolari in cui promotore è il soggetto italiano).

VEDI ANCHE: >>> UTILITY PACK INTRASTAT