INTRASTAT: come opera la nuova periodicità 2018

Periodicità Intrastat 2018

Secondo il provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 194409/2017 , ai fini della verifica del superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi INTRASTAT con periodicità mensile o trimestrale, il controllo va fatto distintamente per ogni categoria di operazioni e le soglie “operano, in ogni caso, in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”. Secondo Assonime (circolare n. 6 del 16/02/2018) il criterio riguarda sia le nuove soglie, riferite agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti, sia quelle già previste per la determinazione della periodicità degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi. Questo implica un cambiamento rispetto al passato, nel modo che segue.

Come funzionava la periodicità in precedenza (CM 14/E/2010)

Non è più valida quindi l’interpretazione fornita dalla CM 14/E/2010 rispetto all’art. 2 DM 22 febbraio 2010, secondo cui il superamento delle soglie doveva essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti, dall’altro.  Secondo la CM 14/E/2010, infatti, il superamento di una sola categoria (es. cessioni di beni) determinava l’obbligo di presentazione mensile anche per i servizi resi. Ad es. si supera la soglia di 50.000 euro trimestrali per le cessioni di beni, si diventava mensile anche per i servizi. Era una scelta che aveva un senso e rendeva più facile il controllo della periodicità.

Come funziona con il nuovo provvedimento

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DOGANA: guida al rinnovo certificati di firma digitale agenzia Dogane

I certificati di firma digitale dell’Agenzia Dogane vanno rinnovati ogni 3 anni.

I certificati di firma sono quei file (che di solito si chiamano keystore.ks o keystore.p12) con cui l’utente firma digitalmente il file da inviare all’Agenzia dogane.

Le credenziali dell’agenzia dogane sono un’altra cosa (un nome utente e una password, non sono un file) e servono invece per entrare nell’area riservata del Servizio Telematico Doganale dove poi si procederà a trasmettere i file firmati coi certificati di firma di cui sopra.

Per il rinnovo dei certificati di firma digitale abbiamo predisposto un mini E-BOOK per sbrigare tutta la procedura in meno di 30 minuti e tenere come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

Aggiornato al 16/02/2018

>>> RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE AGENZIA DOGANE 2.0

FOTOVOLTAICO: scadenzario 2018

Di seguito lo scadenzario degli adempimenti obbligatori per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici, da svolgere nel 2018. Si ricorda che l’omesso o inesatto adempimento, può comportare sanzioni amministrative più o meno gravose da parte dei vari Enti, e che in alcuni casi il GSE, ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’incentivo fino all’avvenuto adeguamento.

Gli Enti coinvolti sono i seguenti:

  • Agenzia delle Dogane;
  • GSE;
  • AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), che dal 1° gennaio 2018 si chiama ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

Lo scadenzario organizzato per data, adempimento, soggetto obbligato, destinatario e sanzioni

31/03/2018

  • Adempimento: Dichiarazione Annuale di Consumo.
  • Soggetti Obbligati: Operatori energia elettrica con potenza > 20 kwp
  • Ente destinatario: Agenzia delle Dogane
  • Sanzioni: Sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro oltre alla possibilità di perdere le agevolazioni e/o incentivi legate alla misura dell’energia elettrica.

VEDI ANCHE LE UTILITY DELLO STUDIO PER LA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO

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INTRASTAT: sanzioni INTRASTAT 2018

Aggiornamento su SANZIONI INTRASTAT – febbraio 2018

In vista delle modifiche intervenute sulla presentazione dei modelli INTRASTAT, aggiorniamo gli aspetti sanzionatori.

Le le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

Ex art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non sono, invece, sanzionati:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Vale il seguente schema:

VIOLAZIONI E SANZIONI

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione 100 euro (1/5 del minimo)

Quando può essere usato il ravvedimento operoso. 

Il ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs. 472/1997 (si fa

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