DOGANA: dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine

Dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine possibile con un’unica dichiarazione, di durata fino a 24 mesi, è possibile coprire le merci consegnate prima e dopo la data di rilascio del documento

La nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 89161 del 1/8/2017 ha esaminato le principali modifiche, già applicabili in tutti gli Stati UE dal 14 giugno 2017 (Reg. UE n. 989/2017 che ha modificato il Reg. UE n. 2447/2015), il quale contiene le modalità di applicazione di talune norme del nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU), tra cui alcune disposizioni in materia di origine delle merci (autorizzazione di esportatore autorizzato, dichiarazioni a lungo termine del fornitore) e di garanzie per le obbligazioni doganali.

ORIGINE DELLE MERCI

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AGEVOLAZIONI: online il Registro Nazionale Aiuti di Stato

Fonte: Studio Astolfi

REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 – n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017.
Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro, cui l’Unione europea guarda con particolare interesse come best practice da replicare negli altri Stati dell’Unione.

Il Registro rappresenta, infatti, un’importante azione di sistema finalizzata, prima di tutto, a dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Grazie all’immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro è destinato a raccogliere importantissime informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

Il Registro Nazionale degli Aiuti, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

La versione precedente del Registro, la BDA reingegnerizzata, anch’essa operante presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, resta operativa ai soli fini di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di pubblicazione del Regolamento saranno trasferiti automaticamente nel nuovo Registro.

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l’interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il nuovo Registro è operativo dal 12 agosto 2017 sul sito www.rna.gov.it

INTRASTAT: INTRA 12 – nuovi codici tributo

Per chi presenta l’INTRA 12 ci sono due nuovi codici tributo per versare l’IVA sugli acquisti.

I codici 6043 e 622E dovranno essere utilizzati al posto di 6099 e 619E per il pagamento tramite i modelli F24 e F24 EP

Con RM 91/E/2017 , l’Agenzia Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per versare l’IVA sugli acquisti effettuati da parte dei soggetti – che rientrano negli adempimenti ex art. 49 DL 331/93 – che presentano il modello INTRA 12 e versano l’IVA sugli acquisti dichiarati, tramite i modelli “F24” e “F24 EP ” (F24 Enti pubblici):

il codice tributo 6043 (denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 DL 331/1993”) che sostituisce il codice tributo 6099; la modalità di compilazione è la seguente:

  • sezione “Erario”,
  • esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
  • nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, si indica il mese di registrazione degli acquisti nel formato “00MM”,
  • nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno di registrazione degli acquisti, nel formato “AAAA”.

il codice tributo 622E (“IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 DL  331/1993”) sostituisce il codice tributo 619E; la modalità di compilazione è la seguente:

  • va esposto in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
  • nel campo “sezione”, della lettera “F” (Erario);
  • nel campo “riferimento A”, del mese di registrazione degli acquisti, nel formato “00MM”;
  • nel campo “riferimento B”, dell’anno di registrazione degli acquisti, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia precisa che, comunque, i codici sostituiti 6099 e 619E restano attivi per altre tipologie di versamento per le quali sono attualmente utilizzati.

 

PLAFOND IVA: aggiornamento e-book versione 2.03

L’e-book PLAFOND IVA è stato aggiornato alla versione 2.03, e si propone come aiuto aggiornato per coloro che si trovano a gestire il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti

Le novità rispetto alla precedente versione 2.02 sono le seguenti:

  • come applicare le novità in vigore dal 2017 in materia di dichiarazione d’intento;
  • come minimizzare l’impatto delle ultime modifiche apportate alla dichiarazione d’intento
  • il nuovo modello di dichiarazione intento e le modalità di compilazione passo per passo;
  • la presentazione della dichiarazione all’Agenzia Dogane;
  • il quadro VI della dichiarazione IVA 2017;
  • come estrarre i beni dal deposito IVA da parte dell’esportatore abituale
  • la disciplina aggiornata delle sanzioni
  • nuovi riferimenti aggiunti per rispondere a (quasi) tutti i casi particolari (con la normativa di legge, gli ultimi provvedimenti e 40+ casi di  giurisprudenza e 100+ casi di prassi con abstract), utili anche per preparare una difesa.

L’ E-book è aggiornato al 7 luglio 2017 ed è in vendita sullo store online del Commercialista Telematico

E’ possibile anche scaricare una breve presentazione gratuita dell’e-book