INTRASTAT: UTILITY PACK

Per l’INTRASTAT è stata preparata la risorsa UTILITY PACK, che raggruppa in una unica utility tutte le risorse gratuite messe a disposizione degli utenti del sito finora separatamente.

L’Utility comprende le seguenti utilità:

1) Scadenzari Intrastat dal 2010 al 2017: è stato aggiunto il calendario con le scadenze Intrastat del 2017 . I calendari sono in formato pdf

2) Modelli facsimile delega: facsimili personalizzabili per il delegato alla compilazione, sottoscrizione e presentazione degli elenchi Intrastat in Italia:

  • Delega all’invio telematico Intrastat;
  • Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà Intrastat

3) Tabella CPA 2008

  • Reg.(CE) 451/2008 – Tabella classificazione statistica prodotti associata alle attività
  • Estratto tabella CPA 2008 per la codificazione dei servizi in ambito comunitario (.PDF ricercabile). Permette l’utilizzo della funzione “trova” per una rapida ricerca del codice servizio più appropriato. Utile per la compilazione degli Intrastat servizi.

4) Verifica periodicità: Foglio di calcolo per verificare il rispetto della periodicità per l’invio degli elenchi INTRASTAT. Dotato di 3 fogli, di cui uno per le ISTRUZIONI d’uso, uno per le CESSIONI e i SERVIZI RESI, uno per gli ACQUISTI e i SERVIZI RICEVUTI.

5) Documentazione di riferimento: normativa e prassi in formato .zip

Per scaricare la risorsa vai al seguente link INTRASTAT – UTILITY PACK

box-utility

PLAFOND IVA: cambio modello DI

L’Agenzia Entrate ha modificato il modello DI per le dichiarazioni d’intento, con provv. direttore Agenzia Entrate del 02/12/2016 : tale modello sostituisce quello approvato con provv. del 12/02/2014 e modificato con provv. dell’11/02/2015. Questa nuova versione sarà utilizzata per le lettere d’intento relative agli acquisti in esenzione da effettuare a partire dal 01/03/2017.

Quali modifiche sono state fatte al modello DI

Continue reading

EXPORT: limiti alle esportazioni per i forfetari

Vengono posti limiti alle esportazioni per i forfetari.

Ci risiamo: le chiamano come sempre semplificazioni, ma ex art. 7-sexies legge di conversione del DL 193/2016 sono previste limitazioni per i contribuenti forfetari: le cessioni all’esportazione non imponibili, finora ammesse senza limite, vengono ammesse ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del MEF da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione.

La normativa sui forfetari per le operazioni con l’estero

I forfetari finora potevano effettuare operazioni:

  • verso soggetti UE:
    • soggetti passivi UE – in tal caso ex comma 58 art.1 L.190/2014 non si tratta mai di operazioni intracomunitarie ma di operazioni domestiche, facendo espresso rinvio all’articolo 41, comma 2-bis, DL 331/1993. In questo caso essendo operazioni interne, i soggetti passivi italiani che aderiscono al regime forfettario emetteranno fattura senza addebito d’imposta, in applicazione del regime forfettario;
    • a privati UE: tali cessioni rappresentano operazioni interne senza addebito d’imposta, sia in caso di vendite presso punti vendita siti in Italia sia per le vendite a distanza. In questo secondo caso, nella remota ipotesi di cessioni sopra soglia che comportano la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione in un altro Paese, la cessione verso la propria posizione Iva UE, attuata dalle imprese in questi casi, sarà pur sempre da considerarsi interna senza applicazione dell’Iva.

Quindi le cessioni di beni effettuate da un forfetario in ambito UE, non sono considerate cessioni intra UE in considerazione del richiamo ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93 in base al quale “non costituiscono cessioni intracomunitarie … le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano agli effetti dell’IVA, il regime della franchigia”. Nella fattura va riportata l’annotazione “Non costituisce cessione intra UE ex art. 41, co.2-bis, DL 331/93”;  il contribuente forfetario non deve risultare per forza iscritto al VIES e non deve neanche presentare l’Intra.

  • esportazioni verso soggetti passivi extra UE: alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni assimilate si applicano gli artt. 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti DPR 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond (in sospensione d’imposta con lettera d’intento ex art. 8, c. 1, lett. c) e c. 2 D.P.R. 633/1972). In sostanza, regime ordinario IVA per le cessioni di beni verso soggetti extra UE.

Le modifiche

Chiamando semplificazione una cosa che come sempre è un peggioramento della situazione,  con l’approvazione delle legge di conversione del DL 193/2016 si pongono dei paletti all’effettuazione di cessioni verso soggetti extra UE da parte dei forfettari (Art. 7-sexies. DL 193/2016): l’articolo aggiunge, infatti un periodo al comma 58 della L. stabilità 2015 che disciplina l’applicazione dell’IVA alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti che hanno effettuato l’opzione per il regime forfettario. In particolare, si prevede che le cessioni all’esportazione non imponibili siano ammesse nel regime, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

VEDI ANCHE:

UTILITY: MODELLI DI FATTURAZIONE PER CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETARI PER OPERAZIONI CON L’ESTERO

RIMBORSI IVA: soggetti non residenti possono ottenere il rimborso tramite procura

I soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE possono far incassare a terzi il rimborso IVA ex art.38-bis.2, DPR 633/1972, attraverso una delega (procura speciale) autenticata dal notaio.

Con la RM 110/E/2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che il soggetto non residente, stabilito in altro Paese UE, con diritto al rimborso IVA, può delegare un terzo a incassare le somme dovute e la delega (procura), anche se formata all’estero, deve essere resa secondo i principi stabiliti ex art.63 DPR 600/1973, ovvero autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale idoneo a conferire pubblica fede all’atto.

Il provvedimento del direttore Agenzia Entrate 01/04/2010 (norme di attuazione delle disposizioni ex artt. 38-bis.1, 38-bis.2 e 38-ter DPR 633/1972), al punto 2.1.5, stabilisce che la modalità di erogazione dei rimborsi IVA è l’accredito bancario sul conto intestato all’avente diritto, modalità che ha finalità di semplificazione, oltre che di controllo e tutela del contribuente e anche dell’erario.

Le stesse esigenze possono però essere soddisfatte anche attraverso l’istituto della procura speciale ex art.63 DPR 633/1972, mediante la quale il contribuente può farsi rappresentare innanzi agli uffici finanziari nelle diverse fasi dell’accertamento e della liquidazione dei tributi, oltre che nella fase del contenzioso.

Infine l’autentificazione della firma e le altre formalità ex art.63 DPR 600/1973 sono a tutela dell’identità del contribuente e garantiscono la volontà del predetto di essere rappresentato da un soggetto terzo nelle diverse fasi dell’iter tributario, tra cui rientra anche l’istanza di rimborso.