BLACK LIST: comunicazione con riferimento ai soli DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001

Ai fini delle comunicazioni black list IVA, di imminente scadenza entro il 20 settembre 2016 (art. 1 co.1 DL 40/2010) si deve fare riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001. Punto. L’Agenzia Entrate ha risposto così con una faq il 14 settembre 2016, alla domanda in cui si chiedeva se le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per l’individuazione degli Stati o territori Black List avessero influenza sull’adempimento.

La risposta è quindi NO: le modifiche apportate dalla L.208/2015 sono alla deducibilità dei costi black list (il DM di riferimento è il DM 23/01/2002, dove il Paese entra nella black list se ha la tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana ), che hanno efficacia dal periodo di imposta 2016, e non influenzano le comunicazioni black list IVA per l’anno 2015.

Si precisa che la comunicazione black list IVA riguarda le operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori Black List ex DM 4/05/1999 e DM 21/11/2001; il riferimento è agli Stati o territori, e non ai loro regimi fiscali: l’obbligo quindi sussiste se lo Stato estero è ricompreso in una sola delle liste.

Come scritto in un precedente articolo, i diversi DM emanati nel 2015 hanno cambiato le liste, bisogna quindi fare attenzione a quali operazioni segnalare nel quadro BL del modello polivalente.

La situazione più dubbia riguarda le operazioni con gli Stati ex art. 3 DM 21 novembre 2001 (“paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie”, attualmente abrogato). Questa sottolista è stata eliminata, e doveva essere sostituita da una nuova lista dell’Agenzia Entrate, che non è mai stata emanata, poichè intanto ex L. 208/2015 il criterio di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata valevoli nell’ambito della normativa CFC (di cui il DM 21/11/2001 è norma di attuazione), è la presenza di una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana, e non più la presenza dello Stato in una determinata black list.

Per effettuare agevolmente l’adempimento:

UTILITY BLACK LIST: ELENCO DEI PAESI E TERRITORI + VERIFICA SOGLIA 10.000 € + MODULO RICHIESTA DATI A OPERATORE ECONOMICO

 

BLACK LIST: scadenza al 20 settembre 2016

Il punto della situazione sulla scadenza black list al 20 settembre 2016.

Il 20 settembre 2016 scade la comunicazione black list quadro BL modello di comunicazione polivalente (comunicazione operazioni IVA del 2015 con operatori economici residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex DM 4/5/1999 e DM 21/11/2001 ).

La scadenza originaria era fissata al 10/04/2016 per i contribuenti con IVA mensile e al 20/04/2016 per i trimestrali: poi sono emerse problematiche tecniche legate alla coesistenza dei dati esposti in forma analitica dello spesometro con quelli aggregati dei soggetti black list, che hanno portato più contribuenti a separare lo spesometro e le comunicazioni “assimilate” (operazioni legate al turismo ecc.) dalla comunicazione black list.

Da qui l’Agenzia Entrate è venuta in “aiuto” dei contribuenti:

  • con comunicato del 24 marzo 2016 la proroga al 20 settembre 2016 viene data per permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni
  • con provvedimento del 25 marzo 2016 (preceduto da comunicato del 24) la proroga al 20 settembre 2016 viene data per l’evoluzione delle norme che regolano i rapporti con l’estero, ed in particolare alle norme della legge di stabilità 2016 che hanno eliminato (dal 2016) l’indicazione separata in UNICO dei costi derivanti dalle operazioni con fornitori black list;
  • con un successivo provvedimento dell’11 aprile 2016, l’Agenzia Entrate aveva poi spostato il termine per l’invio dello spesometro relativo al 2015 per i mensili al 20 aprile 2016, confermando la scadenza della black list al 20 settembre 2016 (tale data riguarda sia i trimestrali, sia i mensili che, quindi, non erano tenuti all’invio della black list entro il termine – prorogato per lo spesometro – del 20 aprile 2016);

MINI GUIDA PER L’ADEMPIMENTO

Chi ha già inviato ad aprile? Non deve fare nessun reinvio, in quanto l’Agenzia Entrate ha già acquisito i dati.

Chi non ha ancora fatto l’invio? Deve chiaramente farlo entro il 20 settembre. Per coloro che devono farlo, si ricorda che anche se sono state modificate notevolmente le liste di Stati presenti nell’ordinamento (da ultimo, con il DM 9/8/2016 di riscrittura della white list), rispetto al 2014 le semplificazioni sono comunque poche, visto che tanti Stati espunti dalla black list del DM 21/11/2001 nel 2015 (es. Filippine, Malaysia, Singapore, Hong Kong) continuano ad essere presenti nella black list del DM 04/05/1999, per cui le operazioni con operatori economici localizzati in questi Stati dovranno essere incluse nella comunicazione.

UTILITY BLACK LIST

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Lo Studio ha predisposto una UTILITY per venir fuori dall’adempimento capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale.

Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto (nel 2015 sono stati molti e hanno creato un po’ di confusione).

L’elenco è stato predisposto con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative al Paese con indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza dubbio.

Inoltre abbiamo incluso un basico foglio di calcolo per verificare il superamento o meno del limite di 10.000 €

L’UTILITY BLACK LIST è stata realizzata in excel e pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo e contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato ad oggi
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di comunicazione annuale black list (Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata al 06/09/2016

NORMATIVA E PRASSI

A questo link è possibile scaricare la normativa e la prassi di riferimento aggiornata al 06/09/2016.

SOFTWARE

Per la corretta installazione del SOFTWARE MINISTERIALE e delle relative problematiche con Java ecc. fare riferimento a questo precedente articolo.

TERRITORIALITA’: MOSS al Centro Operativo di Pescara dal 1/10/2016

Per il MOSS (regime speciale IVA “Mini One Stop Shop”) dal 01/10/2016 l’ufficio competente sarà il Centro operativo di Pescara e non più quello di Venezia, come previsto dal provvedimento Agenzia Entrate n. 118987/2016, che illustra inoltre:

  • le procedure on line per gli operatori, a seconda che vogliano registrarsi al regime UE o non UE (richieste di identificazione e di registrazione, provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime, i controlli automatizzati)
  • le regole per
    • trasmettere la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate,
    • richiedere la variazione dei dati presentati,
    • comunicare l’intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime o
    • comunicare la perdita dei requisiti richiesti.
  • la CTP di Pescara avrà la competenza per le controversie relative agli atti emessi dal Centro nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime;
  • l’assistenza ai contribuenti continuerà a essere curata dai Centri di assistenza multicanale (CAM)

Il nuovo provvedimento sostituisce i provvedimenti n. 122854/2014 e n. 56191/2015.

Che cosa è il MOSS

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INTRA UE: lavorazioni intra UE

Le aziende UE inviano beni in Italia ad aziende italiane per l’esecuzione di  particolari lavorazioni intra UE; i beni, una volta terminata la lavorazione, possono rientrare nello Stato membro d’origine, essere commercializzati direttamente in Italia o essere ceduti e spediti ad acquirenti che si trovano in un altro Paese (UE o extra UE).

Ai fini IVA, le operazioni sono:

  • l’introduzione in Italia di beni comunitari ai fini della lavorazione;
  • la cessione o il trasferimento dei prodotti lavorati.

UE1 >>>beni>>>  IT >>>beni lavorati>>> UE1

Ex art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93 l’introduzione in Italia, da parte di un soggetto passivo UE1, di beni comunitari per essere sottoposti ad operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali non costituisce acquisto intra UE se è noto sin dall’inizio che, terminata la lavorazione, i beni saranno rispediti al soggetto passivo nello Stato membro di origine (UE1 >>> IT >>> UE1): il committente UE1 non deve fare alcunchè ai fini dell’IVA italiana, sia all’introduzione dei beni in Italia, sia alla rispedizione dei beni lavorati verso UE1, Stato membro di origine.

Il prestatore IT, se tenuto alla presentazione dell’INTRASTAT mensile, deve riepilogare ai soli fini statistici:

  • l’entrata dei beni: modello INTRA 2-bis, natura della transazione codice 4 “Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi”;
  • l’uscita dei beni lavorati verso UE1, Stato membro di origine: modello INTRA 1-bis, codice 5 “Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi”;
  • inoltre le movimentazioni devono essere rilevate nel registro ex art. 50 co.5 DL 331/93.

Se invece i beni non rientrano nello Stato membro di origine.

UE1 >>>beni>>>  IT ………

l’introduzione dei beni in Italia costituisce operazione assimilata ad un acquisto intra UE, ex art. 38 co. 3 lett. b) DL 331/93, e a tal fine per applicare l’imposta dovuta con reverse charge il committente UE1 (senza S.O. in Italia) dovrà registrarsi ai fini IVA mediante identificazione diretta, ex art. 35-ter DPR 633/72, o rappresentante fiscale, ex art. 17 co.3 DPR 633/1972 (Circ. Assonime n. 2/2016). UE1 deve adempiere gli obblighi IVA (tenuta dei registri IVA, liquidazione periodica IVA, versamenti IVA, dichiarazione annuale IVA, INTRASTAT, ecc.). Il prestatore IT non deve in tal caso compilare l’INTRASTAT, ma solo rilevare nel registro le movimentazioni, al fine di vincere le presunzioni di acquisto e di cessione ex DPR 441/97.

            ………           IT >>>beni lavorati>>> ?

la cessione dei beni lavorati ai fini IVA è la seguente:

  • beni ceduti in Italia, l’operazione è una normale cessione interna soggetta a IVA secondo l’aliquota propria del bene; ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’IVA dovuta è applicata con il meccanismo del reverse charge dal cessionario, se soggetto passivo IVA IT; in tal caso, il cedente UE1, seppure registrato ai fini IVA in Italia, non deve fatturare tramite il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta. Diversamente, se il cessionario è un soggetto privato o un soggetto passivo IVA non stabilito in Italia, il cedente UE1 emette fattura (con IVA) tramite il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.
  • – beni ceduti a soggetti passivi IVA in altro Stato membro UE2 (diverso da quello di origine), l’operazione è una cessione intra UE, non imponibile ex art. 41 DL 331/93;
  • – beni ceduti extra UE, l’operazione è una cessione all’esportazione, non imponibile ex art. 8 co. 1 DPR 633/72.

In entrambi gli ultimi due casi, il soggetto UE1 deve adempiere agli obblighi IVA, mediante il proprio numero di identificazione diretta o il rappresentante fiscale.

Il servizio di lavorazione (prestazione generica B2B) invece viene fatturato dal prestatore IT sempre in capo allo Stato del committente (UE1) soggetto passivo in art.7-ter DPR 633/72. e con l’annotazione “inversione contabile” ex art. 21 co.6-bis lett. a) DPR 633/7 (il servizio non viene MAI fatturato al rappr. fiscale di UE1). Il prestatore IT infine, presenta l’INTRASTAT, ai fini fiscali, per il servizio reso.