TERRITORIALITA’: Stabile organizzazione vs MOSS

Stabile organizzazione vs MOSS: l’operatore soggetto IVA italiano non può utilizzare il MOSS per i servizi elettronici B2C resi a privati in un Paese UE in cui ha già una stabile organizzazione

Il sistema MOSS regime UE, che consente di assolvere gli obblighi IVA sui servizi elettronici resi a privati consumatori residenti nella UE, ha un grosso svantaggio: come chiarito dalla CM 22/E/2016, non si può usare per i servizi che i soggetti passivi IT rendono negli Stati UE in cui hanno una stabile organizzazione.

In questo caso prevale la S.O., e l’IVA deve essere assolta direttamente dalla S.O. nello Stato di consumo e ivi devono essere posti in essere i previsti adempimenti fiscali. Quindi, le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici) rese a privati consumatori dello stesso Stato membro nel quale il prestatore ha la sede della propria attività (ed è identificato al MOSS) non rientrano nel regime speciale, e il soggetto passivo che ha una o più stabili organizzazioni nella UE deve segnalarle all’Autorità fiscale all’atto della registrazione al MOSS, per consentire le verifiche sulla corretta applicazione del regime. Questo vincolo nasce dall’art. 57-quater Reg. UE n. 282/2011, secondo cui “il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione”.

Cosa succede a livello di dichiarazione e versamento IVA

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TERRITORIALITA’: fornitura servizi elettronici tramite intermediario

Nella fornitura di servizi elettronici tramite intermediario, gli obblighi IVA cadono sul fornitore dei servizi elettronici.

La fattura è diretta dal fornitore al consumatore finale se l’intermediario supera la presunzione di responsabilità ai fini IVA

Con la CM 22/E/2016, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento IVA della fornitura di servizi elettronici e di telecomunicazioni (TBES  o TTE) e del Regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop); particolarmente interessante è l’analisi della ipotesi seguente, che nella prassi è molto frequente:

  • il prestatore iniziale del servizio (ad es. il soggetto passivo che vende una app o un e-book), vende il suo prodotto/servizio digitale ad un committente “consumatore finale”, ma per il tramite di un intermediario soggetto passivo (ad es. un portale come l’Apple Store, Amazon, Payhip, Gumroad, ecc.), quindi ad es. IT1 sogg. pass. vende app >>>> intermediario soggetto passivo >>>> consumatore finale (IT, UE, extra UE)

Chi è in questi casi il soggetto passivo che deve adempiere gli obblighi IVA relativi al servizio fornito al consumatore finale?

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MARCHI+2: sospensione delle domande

Sospensione delle domande Bando Marchi + 2

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che in considerazione dell’esaurimento delle risorse stanziate, a seguito delle prenotazioni pervenute, è sospesa l’acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione in favore di micro, piccole e medie imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali (MARCHI +2).
L’avviso relativo alla suddetta sospensione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07 giugno 2016, n. 131 – Serie Generale.

Link al comunicato

Vedi anche:

SINTESI Bando Marchi +2

IVA: situazione reverse charge dal 2 maggio 2016

Le situazioni per cui si applica il meccanismo del reverse charge IVA – dopo il D.Lgs 24/2016 e la CM 21/E/2016 – sono attualmente le seguenti, con le rispettive decorrenze:

  • Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2018: cessioni di tablet PC, laptop (rif. codice NC 8471.30) e console da gioco (rif. codice NC 9504.50) – ex art. 17 co.6 lett. c) DPR 633/1972 (come modificato da DLgs. 24/2016). E’ irrilevante la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l’adozione del regime del margine). Sotto il profilo soggettivo, non vi sono limitazioni che non siano dettate dallo status di soggetto passivo d’imposta del cessionario. La norma – è stato chiarito dalla CM 21/E/2016 – si applica fino alla fase che precede il commercio al dettaglio.
  • Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di telefoni cellulari (art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72); anche per i telefoni cellulari, il campo di applicazione del reverse charge è limitato alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (CM 59/E/2010). La nozione di telefoni cellulari comprende comunque anche gli smartphone (rif. note della NC 8517.12)
  • Fino al 31 dicembre 2018: cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (la norma che faceva riferimento ai PC , disapplicata a seguito della decisione del Consiglio UE 22/11/2010 n. 710, è stata abrogata);
  • Fino al 2 marzo 2016: cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari

Si tratta di situazioni transitorie, che vengono concesse al Paese UE richiedente in questo caso l’Italia, per contrastare le situazioni ad elevato rischio frodi IVA ai sensi delle Direttive 201/42/UE e 2013/43/UE, e degli artt. 199 e 199-bis Direttiva IVA 2006/112/CE.

In sintesi:

PRODOTTO FASE DISTRIBUTIVA DECORRENZA
Personal computer (NC 8471) Mai applicata perchè mai autorizzata dalla UE
Telefoni cellulari (NC 8517.12 – comprende anche gli smartphone) Fase che precede la rivendita al dettaglio Fino al 31/12/2018
Componenti ed accessori dei telefoni cellulari Fase che precede la rivendita al dettaglio Fino al 2/03/2016
Componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato – NC 8542 3190 ed NC 8542 3110) Prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale Fino al 31/12/2018
PC portatili (laptop) (NC 8471 3000)

Tablet (NC 8471 3000)

Console da gioco (NC 9504 5000)

Fase che precede la rivendita al dettaglio Dal 2/05/2016 al 31/12/2018

Lo Studio ha predisposto un MODELLO EDITABILE DI AUTOFATTURA per l’integrazione IVA degli acquisti di tablet, laptop e console da gioco

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