DOGANA: nuovo codice doganale dal 1° maggio 2016

Il Nuovo Codice Doganale in vigore dal 1° maggio 2016 presenta molte importanti novità.

Di seguito un elenco – tratto dal quadro normativo di sintesi dell’Agenzia Dogane – delle novità più importanti relative al nuovo codice doganale:

A) RAPPRESENTANZA DOGANALE (artt. 18-21 CDU)

B) DECISIONI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE (artt. 22-37 CDU, artt. 8-22 RD, artt. 8-23 RE, artt. 2-4 RDT)

C) OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (artt.38-41 CDU, artt.23-30 RD, artt.24-35 RE, art. 5 RDT)

D) SANZIONI, RICORSI, CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI E DI ALTRE INFORMAZIONI (artt. 42-45 CDU, art 51-52 CDU)

E) ORIGINE DELLE MERCI (artt.59-68 CDU, artt. 31-70 RD, artt. 57-126 RE)

E.1) ORIGINE NON PREFERENZIALE

E.2) ORIGINE PREFERENZIALE

F) VALORE (artt. 69-76 CDU, art. 71 RD, artt.127-146 RE, art. 6 RDT)

G) OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt. 77-88 CDU, artt. 72-80 RD), RISCOSSIONE, PAGAMENTO, RIMBORSO E SGRAVIO DELL’IMPORTO DEI DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE (artt. 101-123 CDU, artt. 87-102 RD, artt. 165-181 RE), ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DOGANALE (artt 124-126 CDU, art. 103 RD).

H) GARANZIA (artt.89-100 CDU, artt. 81-86 RD, artt. 147-164 RE, artt. 7-8 RDT)

I) MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

I.1) DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (artt. 127-130 CDU, artt.104- 113 RD, artt. 182-188 RE, art. 55, punto 3, RDT)

I.2) ARRIVO DELLE MERCI E CUSTODIA TEMPORANEA (artt.139-150 CDU, artt.114-118 RD, artt. 190-193 RE, artt. 9-11 RDT)

I.3) POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI (artt. 153-157 CDU, artt. 119-133 RD, artt. 194-215 RE)

L) NORME GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DOGANALI E ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.1) DICHIARAZIONI DOGANALI

L.2) ALTRE SEMPLIFICAZIONI

L.3) VERIFICA E SVINCOLO DELLE MERCI (artt. 188-200 CDU, artt. 153-154 RD, artt. 238-250 RE)

M) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

N) REGIMI SPECIALI (artt. 210-225 CDU, artt. 161-183 RD, artt. 258-271 RE, artt. 22-23 RDT)

N.1) TRANSITO/TIR (artt. 226-236 CDU, artt. 184-200 RD, artt. 272-321 RE, artt. 24–53 RDT)

N.2) DEPOSITO DOGANALE (artt. 237-242 CDU, artt.201-203 RD)

N.3) ZONA FRANCA (artt. 243-249 CDU)

N.4) AMMISSIONE TEMPORANEA (artt.250-253 CDU, art. 204-238 RD, artt.322-323 RDT)

N.5) USO FINALE (art.254 CDU, 239 RD)

N.6) PERFEZIONAMENTO ATTIVO (Artt. 255-258 CDU, artt. 240-241 RD, artt. 324-325 RE)

N. 7) PERFEZIONAMENTO PASSIVO (artt. 259-262 CDU, artt. 242-243 RD)

O) USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE (artt. 263-277 CDU, artt. 244-249 RD, artt. 326-344 RE)

L’Agenzia Dogane ha inoltre dedicato una intera sezione del proprio sito istituzionale al Nuovo Codice Doganale dell’Unione.

Lo Studio sta procedendo all’aggiornamento ed alla riorganizzazione del materiale presente nella sezione UTILITY & DOWNLOADS del sito.

 

 

 

TERRITORIALITA’: fatturazione Google Adsense

La CTP Milano con sentenza n. 43 del 7/01/2016 ha stabilito che – in materia di trattamento IVA e fatturazione di prestazioni rese a Google da una società IT che opera nell’editoria digitale – è corretta la fatturazione prestazioni Google Adsense (il servizio pubblicitario remunerato da Google) a Google Irlanda per gli annunci pubblicitari sul sito della società italiana poichè luogo impositivo ai fini IVA è dove si trova la sede decisionale del gruppo.

Chi è l’effettivo destinatario del servizio, ai fini IVA:

  • se committente del servizio si considera la casa madre estera (Google Ireland), la prestazione è fuori campo IVA ex art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72.
  • se il committente è nazionale (Google Italia), invece, il servizio è territorialmente rilevante in Italia, e soggetto a IVA.

Secondo la CTP Milano, è corretto assumere come destinatario del servizio la casa madre irlandese di Google e non la branch italiana poichè:

  • i servizi resi dalla società IT (prestazioni pubblicitarie rese in forma digitale sul sito internet di proprietà della società IT stessa), sono prestazioni che necessitano di complessi sistemi operativi elettronico-digitali  (piattaforma software e server) per essere veicolate, sistemi che sono presenti sul territorio irlandese;
  • la sede italiana del soggetto non residente, avrebbe fornito solo attività ausiliare di assistenza tecnica e amministrativa, non intervenendo nemmeno sul piano contrattuale;
  • inoltre e soprattutto il pagamento dei corrispettivi sarebbe avvenuto direttamente da parte della casa madre irlandese, e non dalla branch italiana.

Nel caso di specie, quindi, essendo in presenza di un rapporto B2B, la prestazione rientra nell’ambito dei servizi “generici” ex art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72 (tassazione nel luogo di stabilimento del committente). Ma quale committente? Le prestazioni possono essere riferite al committente irlandese piuttosto che al committente nazionale anche perchè il luogo di stabilimento del committente si definisce (ex art. 10 Reg. UE 282/2011 in attuazione dell’art. 44 direttiva 2006/112/CE) come luogo in cui il committente “ha fissato la sede della propria attività economica”, che si individua come:

  • luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
  • tenendo conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Il Reg. UE 282/2011 dice che se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. Infatti la CTP Milano nel caso esaminato ha stabilito questo, risultando dai fatti di causa che:

  • ogni decisione contrattuale viene presa in Irlanda (oltretutto, condizioni “standard” non negoziabili), luogo di ubicazione della direzione aziendale,
  • la branch italiana non può operare come stabile organizzazione ai fini IVA, non possedendo, sotto il profilo tecnico, una struttura in grado di ricevere servizi elettronici (v. anche sentenza Corte di Giustizia UE Welmory del 16/10/2014, causa C-605/12);
  • non c’è stabile organizzazione della società non residente poichè l’Amministrazione aveva constatato una continuità di contatti e corrispondenza tra la branch nazionale e la società che offriva gli spazi pubblicitari.

A margine: l’operazione in questione è un servizio fornito per via elettronica (v. all. II Direttiva 2006/112/CE e all. I Reg. UE 282/2011): infatti, tra questi servizi vi sono la “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati”, inclusa la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web”. Tale qualificazione incide solo sotto il profilo della territorialità IVA per i rapporti B2C, ex art. 7-sexies co.1 lett. f) DPR 633/72).

INTRASTAT: strumenti di lavoro

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In corrispondenza della scadenza del 26 aprile per gli obblighi Intrastat si mettono a disposizione degli utenti del sito alcuni strumenti di lavoro dedicati all’Intrastat ed alla materia delle cessioni intracomunitarie:

Gli strumenti sopra proposti sono nei formati word, excel, pdf.

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