PLAFOND IVA: regolarizzazione splafonamento

Ex art. 7 co.4 DLgs. 471/1997, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell’IVA, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito (“Splafonamento”).

Le procedure alternative per la regolarizzazione splafonamento (che si ritiene avvenuto quando il fornitore, a causa dell’errata dichiarazione dell’esportatore abituale, emette la fattura in regime di non imponibilità ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972) relativa all’acquisto di beni senza IVA in assenza delle condizioni di legge sono le seguenti:

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BLACK LIST: biglietti aerei e obblighi black list

Vediamo la casistica dei biglietti aerei e obblighi black list e spesometro.

Il soggetto passivo IT che acquista biglietti aerei direttamente sul sito web di una compagnia estera (senza S.O. in Italia) assolve gli obblighi IVA sul servizio di trasporto tramite:

  • autofattura ex art.17 co. 2 DPR 633/1972 se la compagnia aerea è stabilita fuori UE,
  • integrazione della fattura se la compagnia aerea è stabilita nella UE.

Qual è il regime IVA applicabile al servizio?

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SAN MARINO: quadri BL e SE

I quadri BL e SE del modello di Comunicazione Polivalente sono quelli che possono creare confusione con riguardo alle operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino.

Ricordiamo che San Marino è stata eliminata dalla lista dei Paesi Black List con la pubblicazione del DM 12/02/2014, a partire dal 24/02/2014 quindi. Si ricorda che l’adempimento black list è stato rinviato al 20 settembre 2016 (rispetto alla scadenza originariamente prevista che coincideva con la scadenza da spesometro – 11 aprile per mensili o 20 aprile per trimestrali)

Quadro SE

L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list ha i seguenti effetti:

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BLACK LIST: rinviata scadenza Black List al 20/09/2016

L’Agenzia Entrate ha rinviato la scadenza Black List al 20/09/2016, separando così l’adempimento dallo spesometro, che scade invece l’11 o il 20/04/2016. Lo ha fatto tramite comunicato stampa, in attesa di uno specifico provvedimento direttoriale, in corso di pubblicazione.

La ragione del rinvio è la seguente: dal momento che la comunicazione delle operazioni con controparti “black list” ex art. 1 DL 40/2010, è passata dalla periodicità mensile o trimestrale a quella annuale (v. art. 21 DLgs. 175/2014), tale comunicazione black list andava a sovrapporsi con lo spesometro, anch’essa da farsi tramite modello polivalente. Questo starebbe causando una serie di difficoltà operative:

  • si può fare un unico invio del modello polivalente con spesometro e black list insieme (anche se la logica vorrebbe gli adempimenti separati, come spiegato nei precedenti articoli pubblicati)?
  • se facessi un doppio invio dei dati (uno per lo spesometro e uno per la black list), non è che poi il modello polivalente inviato per secondo va a sovrascrivere il primo, cancellandolo, esponendo così il contribuente alle sanzioni connesse all’inadempimento (e anche qui la logica dice che ciò non può essere, come spiegato in questo articolo)?

Alla fine, per i dati relativi al 2015, l’Agenzia ha deciso che si dovranno fare due comunicazioni distinte:

  • lo spesometro (e le operazioni legate al turismo), entro l’11/04/2016 (soggetti IVA mensili) o entro il 20/04/2016 (soggetti IVA trimestrali);
  • la comunicazione black list (il solo quadro BL) entro il 20/09/2016.

In merito alla scadenza, la scelta della data non è proprio il massimo, in piena scadenza per la presentazione dell’UNICO 2016. C’è anche da dire però che ci sono ormai talmente tanti adempimenti che di date libere non ne sono rimaste molte. Forse bastava semplicemente dire “fate due invii separati entro la data ultima dello spesometro”, se il problema era questo.

E se ho già inviato il modello polivalente (se ho inviato solo il quadro BL oppure se ho fatto un invio con spesometro + BL)?

Se ho inviato solo il quadro BL dovrò inviare lo spesometro entro l’11-20/04, se li ho inviati insieme non dovrebbe essere necessario inviare nuovamente i dati al 20/09 per la sola parte black list, già acquisita dall’Agenzia Entrate.

In ultimo, ci si chiede se i nuovi termini per la black list IVA saranno permanenti oppure se, per il prossimo anno, saranno trovate “soluzioni che consentano di ridurre gli adempimenti”.

Si continua però in tutto questo a NON voler capire una cosa: cambiare ogni volta/ogni anno una procedura/una scadenza, significa far perdere agli utenti ore di lavoro dato che poi dovranno ri-studiare, ri-assimilare, ri-organizzare correttamente l’adempimento da capo E nel frattempo portare avanti la propria attività (cosa ormai che sembra diventata secondaria).

In ogni caso, per chi volesse venir fuori dall’adempimento senza perdere troppo tempo abbiamo preparato una UTILITY BLACK LIST – Elenco Paesi e territori + verifica soglia che risponde a queste semplici domande (quali paesi/territori, foglio di calcolo per vedere se si è superato il limite di 10.000 €, normativa e prassi)’

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