BLACK LIST: black list separata dallo spesometro

Sulla possibilità o meno di comunicazione black list separata dallo spesometro (due invii separati), non ci sono ancora chiarimenti specifici dell’Agenzia (basterebbe una semplicissima FAQ sul sito), anche se è abbastanza sensato dire che vanno fatti due invii separati, poichè:

  • ci sono limitazioni dei software, i dati esposti in forma analitica dello spesometro non si possono inviare con quelli aggregati delle “black list”;
  • inoltre mentre i dati dello spesometro possono più agevolmente essere desunti dalla contabilità IVA, i dati della comunicazione black list necessitano di valutazioni più approfondite in merito alla figura della controparte estera (Stato di localizzazione, natura di operatore economico ecc.) o alla natura stessa dell’operazione (territorialità, corretto assolvimento degli obblighi di fatturazione ecc.) che rendono di fatto indispensabile – fatti salvi i casi di società più strutturate – l’intervento diretto del professionista.

Ad alcuni sembra che risultino indicazioni rese informalmente dall’Agenzia Entrate per cui la comunicazione dovrebbe essere obbligatoriamente unica (a noi hanno risposto invece al call center che deve essere separata), ma di fatto

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TERRITORIALITA’: momento impositivo intermediazioni estere

Nelle prestazioni di intermediazione con committenti aziende italiane, ed agenti stabiliti al di fuori del territorio IT (UE – Extra UE) il trattamento ai fini IVA delle prestazioni ricevute è in generale il seguente: si applica la disciplina ex art. 7 ter DPR 633/1972, la prestazione si considera effettuata nello Stato del committente, ed il momento impositivo (cioè momento in cui si considera effettuata) è l’ultimazione della prestazione, non il pagamento del corrispettivo.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) – norma di comportamento n. 187/2013, per l’attività d’intermediazione sostiene che l’ultimazione del servizio deve intendersi avvenuta con la conclusione dell’affare, anche se le parti possono posticipare tale momento sino a quando il committente ha effettuato (o avrebbe dovuto effettuare) l’operazione pattuita con il cliente (art. 1748 co. 4 c.c.).

In caso di incarico per un periodo ultrannuale, l’AIDC ha escluso che tali prestazioni di intermediazione possano rientrare nelle “prestazioni di carattere periodico o continuativo” per le quali il momento impositivo è diverso a seconda della natura ultrannuale o meno del servizio; tali prestazioni, secondo l’AIDC, presuppongono “un flusso corrente di fornitura” tale per cui ciascuna porzione è di per sé fruibile e apprezzabile dal committente mentre invece nell’intermediazione l’attività è apprezzabile solo quando si conclude l’affare e quindi la vendita conseguente.

L’Agenzia Entrate, invece, nella CM 36/E/2010 § 39 ha sostenuto che un contratto di agenzia può presentare le caratteristiche delle “prestazioni di servizi erogate a più riprese”, rispondendo a un quesito specifico circa la compilazione del campo “Modalità di erogazione” degli elenchi INTRASTAT. Se si considera tale espressione equivalente a quella di prestazione di “carattere periodico o continuativo” come avviene nella CM 16/E/2013, ci sarebbe un diverso momento impositivo per i contratti con durata ultrannuale che non comportano pagamenti anche parziali durante il periodo di esecuzione. Per le prestazioni che rimangono all’interno dell’anno solare, invece, il trattamento sarebbe equivalente, poichè i corrispettivi maturano all’ultimazione dell’intermediazione e conclusione dell’affare.

Una volta chiarito il momento impositivo, si ricorda che a livello IVA vale la regola generale ex art.7-ter DPR 633/1972 in tema di territorialità dei servizi, quindi l’IVA deve essere applicata dall’azienda italiana committente:

  • la fattura ricevuta dall’agente stabilito in altro Paese UE deve essere integrata e riportata nell’INTRASTAT;
  • la prestazione ricevuta da un agente stabilito extra UE deve invece essere autofatturata.

BLACK LIST: black list 2015 insieme allo spesometro oppure no?

Le ultime date utili per la scadenza black list 2015 (comunicazione black list IVA da quadro BL) sono le seguenti:

  • 11/04/2016 per i contribuenti mensili
  • 20/04/2016 per i contribuenti trimestrali,

La domanda è: devo inviare insieme – stesso invio telematico – allo spesometro oppure no? La risposta è NO.

A parte la grande confusione che si potrebbe creare nel raggruppare insieme due adempimenti che leggeri non sono, specialmente lo spesometro, ed anche se non lo abbiamo trovato scritto da nessuna parte, sembra (sia dai colloqui telefonici con il call center dell’Agenzia, sia “smanettando” con il software ministeriale) che i due adempimenti non si debbano/possano sempre fare con lo stesso invio telematico, per via delle scelte obbligate da software.

Il consiglio pertanto è di “togliersi” il dente Black List prima dello spesometro.

Di seguito una sorta di MINI GUIDA all’adempimento black list 2015. Partiamo con il SOFTWARE DELL’AGENZIA ENTRATE.

Innanzitutto Java: se il PC avvisa che la versione di Java è obsoleta e invita insistentemente ad aggiornare, ignorate l’avviso e NON aggiornate, perchè il software funziona con la versione Java 1.7, e non è detto che funzioni anche con le versioni successive (l’ultima è la 1.8.73). Potrebbe costare qualche ora di lavoro rimettere tutto a posto.

Una volta installato il software dell’Agenzia cliccando sul link il percorso da fare è il seguente:

  • Start >>> Tutti i programmi >>> Modello di Comunicazione Polivalente
  • scegliere nuova comunicazione e poi tasto Avanti;
  • scegliere ordinaria/sostitutiva e poi tasto Avanti;
  • scegliere ancora ordinaria e poi tasto Avanti;
  • scegliere persona fisica (ditta individuale) oppure altri soggetti, inserire il codice fiscale e poi tasto Avanti;
  • inserire Denominazione e poi tasto Avanti;
  • scegliere Comunicazione Polivalente o Black List (Annuale) e poi tasto Avanti;
  • indicare solo l’anno e poi tasto Avanti;
  • scegliere aggregata e poi tasto Avanti;
  • scegliere la 3° opzione “si intende comunicare operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata o operazioni con soggetti non residenti o acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.” e poi tasto Avanti e Fine.

A questo punto compilare il frontespizio (tenere a portata il codice attività prevalente), e passare a Dati Comunicazione – Quadro BL, compilando il/i moduli con le informazioni richieste sulla controparte Black list e spuntando Operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata.

Procedere poi al salvataggio e all’invio del file telematico secondo gli usuali canali Entratel / Fisconline.

Ma le domande da porsi prima del software, quali:

  • QUALI SONO I PAESI BLACK LIST RILEVANTI?
  • HO SUPERATO IL LIMITE DI 10.000 € ?

Per questo abbiamo pensato a UNA SOLUZIONE OPERATIVA

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Abbiamo preparato una UTILITY per venir fuori dall’adempimento senza impazzire, capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale. Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto (nel 2015 sono stati molti e hanno creato un po’ di confusione). L’elenco è stato predisposto con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative a ciascun Paese  dove vengono indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza alcun dubbio

Inoltre abbiamo incluso un basico foglio di calcolo per verificare il superamento o meno del limite di 10.000 €

L’UTILITY BLACK LIST è stata realizzata in excel anzichè in pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo, ma può essere scaricata anche in pdf

 contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale black list (Comunicazione Polivalente Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata

BLACK LIST: scadenza BLACK LIST 2015 aprile

Si avvicina la scadenza black list 2015 (comunicazione black list IVA da quadro BL):

  • 11/04/2016 per i contribuenti mensili (come è “logico” si dà meno tempo a coloro per cui l’adempimento è più difficile)
  • 20/04/2016 per i contribuenti trimestrali,

e saranno il primo vero banco di prova per le comunicazioni black list IVA annuali. L’adempimento è stato infatti riformato dal DLgs. 175/2014, con le seguenti regole:

  • adempimento annuale (scadenza con lo spesometro);
  • invio solo se l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti con i paesi black list superi la soglia di 10.000 € (se ciò accade vanno comunicate tutte le operazioni, anche di importo minimo).

NON CAMBIA MOLTO MA CI SONO TANTI DECRETI E TANTA CONFUSIONE

Nel 2015 la normativa non è stata modificata, mentre invece le liste degli Stati a fiscalità privilegiata sono state cambiate in continuazione con vari DM: bisogna quindi fare attenzione a quali operazioni segnalare nel quadro BL del modello polivalente, con il risultato che nonostante le semplificazioni (ad es. per le imposte sui redditi), per le comunicazioni black list IVA non cambia moltissimo e restano obbligatorie anche con Stati dotati di un rilevante interscambio con l’Italia (Svizzera, Hong Kong, Singapore, ecc.).

L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni con operatori aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list ex DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001; conta solo la presenza dei paesi in una delle suddette liste, non contano quindi le limitazioni ex artt. 2 e 3 DM 21/11/2001 (quest’ultimo abrogato dal DM/03/2015) che non vanno considerate.

Il DM 04/05/1999 non è stato revisionato nel 2015, l’ultima modifica è quella del DM 12/02/2014, che ha eliminato la Repubblica di San Marino.

Sono quindi ininfluenti gli interventi operati prima dal DM 30/03/2015 e poi dal DM 18/11/2015, i quali hanno eliminato dalla black list DM 21/11/2001 Filippine, Malaysia, Singapore, Hong Kong. Visto che, ai fini della sussistenza dell’obbligo, è sufficiente che lo Stato estero sia ricompreso in una sola delle liste, i rapporti con tali Stati vanno ancora nella comunicazione black list IVA, poichè essi fanno tuttora parte del DM 4/05/1999; quindi i costi derivanti da operazioni con Filippine, Malaysia e Singapore non vanno più indicati in modo separato nel quadro RF di UNICO (tali Stati sono stati espunti anche dalla black list costi), mentre le stesse transazioni verranno monitorate nel quadro BL del modello polivalente.

Per le operazioni con gli Stati ex art. 3 DM 21/11/2001 (paradisi fiscali limitatamente a determinate tipologie societarie), tale articolo è stato eliminato, in quanto destinato ad essere sostituito da una nuova lista, da emanare con provvedimento dell’Agenzia Entrate, che però non è mai stata fatta, in quanto nel frattempo, con la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sono stati ridefiniti i criteri di individuazione degli Stati black list nell’ambito della normativa CFC (DM 21/11/2001): il criterio è quello della tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana, e non più la presenza dello Stato nella black list. Ci sono quattro Stati (Angola, Giamaica, Kenya e Portorico) invero non molto importanti in termini di interscambio, presenti solo nell’art. 3 DM 21/11/2001 e non nel DM 4/05/1999. Per le operazioni con questi Stati, la comunicazione non dovrebbe più essere obbligatoria (a meno che non si pensi che le ditte debbano mettersi a verificare, Stato per Stato, la tassazione nominale e vedere se è inferiore al 50% di quella italiana. procedendo poi alle comunicazioni black list).

Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 1 co. 143 L. 208/2015 dice in sostanza che, in tutti i casi in cui si fa riferimento alla black list DM 21/11/2001, ci si dovrebbe rifare agli Stati il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, indipendentemente dalla presenza dello Stato in una determinata lista; visto che la norma si riferisce ai periodi d’imposta 2016 e successivi, si deve ritenere che essa non influenzi l’adempimento di aprile 2016 (che riguarda l’anno 2015).

Un’altra complicazione è poi che i decreti emanati nel solo 2015 (anno che si dichiara adesso nel 2016) hanno diverse date di decorrenza, vanno a modificare diversi elenchi, quindi è possibile che una operazione vada comunicata se è stata effettuata prima di una certa data, altrimenti no, oppure che un Paese/Territorio venga eliminato da una lista ma continui ad essere presente in un’altra.

UNA SOLUZIONE OPERATIVA

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Data tale situazione, abbiamo preparato una UTILITY per venir fuori dall’adempimento senza impazzire, capendo subito se un Paese/Territorio è da includere o meno nel Quadro BL della comunicazione annuale. Abbiamo anche incluso separatamente nella lista la Black List ai fini del quadro RF di UNICO, in modo che sia impossibile pensare di aver tralasciato qualche decreto. L’elenco è stato predisposto con i seguenti semplici criteri:

  • se c’è la crocetta in corrispondenza del Paese / Territorio, allora le operazioni effettuate vanno comunicate senza dubbio,
  • se non c’è la crocetta ma sono compilate le Note relative a ciascun Paese  dove vengono indicati un decreto e una data di decorrenza, è facile capire se le eventuali operazioni con quel Paese / Territorio vanno comunicate;
  • se non ci sono crocette nè Note significa che il Paese / Territorio era in liste precedenti ma ora non c’è più quindi non vanno comunicate le operazioni senza alcun dubbio

Questo è ciò che avrebbe dovuto fare un’Amministrazione seria, semplificando realmente le cose per i contribuenti. L’utility è stata realizzata in excel anzichè in pdf poichè abbiamo verificato che era di più facile utilizzo, ma può essere scaricata anche in pdf

L’UTILITY BLACK LIST contiene :

  • 1 file pdf con l’elenco aggiornato
  • 1 file excel con :

1) elenco completo e aggiornato dei Paesi e Territori appartenenti alle c.d. Black List di cui ai :

  • DM 04/05/1999 (black list IRPEF) e DM 21/11/2001 (black list CFC), utili per la compilazione della Comunicazione Polivalente Quadro BL – Black List;
  • DM 23/01/2002 (black list costi)

2) un foglio di calcolo per verificare il superamento della soglia di 10.000 € a partire dalla quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione annuale black list (Comunicazione Polivalente Quadro BL)

3) un elenco della normativa e prassi di riferimento aggiornata

>>> VAI ALL’UTILITY BLACK LIST